Art. 20
   (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997 per
ciascuna  concessione di coltivazione situata in terraferma il valore
dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 e' corrisposto per il
55%  alla  regione  a  statuto  ordinario  e  per  il  15%  ai comuni
interessati;   i   comuni   destinano   tali  risorse  allo  sviluppo
dell'occupazione   e   delle   attivita'  economiche,  all'incremento
industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori
nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.
   2.  Nel  caso  di  concessione  con  impianti  di coltivazione che
interessino   piu'  regioni,  la  quota  di  spettanza  regionale  e'
ripartita  nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale
centrale  di  raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento
al  consumo,  ancorche'  situata  al  di  fuori  del  perimetro della
concessione,  e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati
i   pozzi   collegati   alla   centrale,   all'impianto   di  diretta
utilizzazione,  o  alla  rete  di distribuzione, proporzionalmente al
numero  dei  pozzi  stessi  e in base alla situazione esistente al 31
dicembre  dell'anno  cui  si riferiscono le aliquote. La ripartizione
della  quota  di  spettanza  comunale  e'  effettuata  con gli stessi
criteri  nel  caso  di  concessioni  con impianti di coltivazione che
interessino il territorio di piu' comuni.
   3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita
la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.