Art. 22
       (Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel
                         mare territoriale)
   1.  Per  le  produzioni  ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997,
l'aliquota  in valore di cui all'articolo 19, quando e' relativa a un
giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare
territoriale e' per il 55% corrisposta alla regione adiacente.
   2.  Nel  caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la
quota  di  spettanza regionale e' ripartita nella misura del 50% alla
regione  ove  ha  sede  l'eventuale centrale di trattamento, e per la
restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e
strutture  fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e
in  base  alla  situazione  esistente al 31 dicembre dell'anno cui si
riferiscono le aliquote.
   3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita
la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.