Art. 11
                           (Consultazione)
1.  Le  Amministrazioni, con le modalita' previste dall'art. 3, comma
3, lett. c)  procedono alla consultazione:
-   delle rappresentanze  di  cui  all'art.  13,  nel  caso  previsto
dall'ottavo  comma  dell'art.  59  del  D.Lgs n. 29 del 1993, e negli
altri casi previsti da disposizioni di legge;
-  del rappresentante per la sicurezza, nei casi  previsti  dall'art.
19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626.