Art. 12
                      (Forme di partecipazione)
1.  Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti  l'organizzazione  del  lavoro,  l'ambiente,  l'igiene  e
sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle Amministrazioni e senza
oneri  aggiuntivi  per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla
stipulazione del presente contratto,  Commissioni  bilaterali  ovvero
Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie  -  che  le  Amministrazioni  sono  tenuti  a  fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi.   I  compiti  previsti
dal   presente   comma  sono  attribuiti  ai  Comitati  per  le  pari
opportunita', istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 10,
in relazione alle materie di cui all'art. 10, comma 3.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che  non  hanno
funzioni  negoziali,  e'  di  norma paritetica e deve comprendere una
rappresentanza femminile adeguata.
3. E' costituita, entro 60 giorni  dalla  stipulazione  del  presente
contratto,  una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell'A.RA.N.,
della Conferenza Permanente dei Rettori delle  Universita'  italiane,
del   Convegno   Permanente   dei   dirigenti   amministrativi  delle
Universita' italiane, degli Osservatori  astronomici,  astrofisici  e
Vesuviani  e  dell'ISEF e delle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito
della quale, due volte l'anno, sono verificati gli effetti  derivanti
dall'applicazione  del  presente  contratto  con particolare riguardo
all'andamento delle relazioni sindacali nel comparto, alla stipula di
contratti collettivi decentrati  e  all'applicazione  degli  istituti
concernenti la produttivita'.