Art. 7
                           (Informazione)
1. Ciascuna Amministrazione, nell'ambito della  propria  autonomia  e
delle  distinte  responsabilita'  fornisce  informazioni  ai soggetti
sindacali di cui all'art. 13 in materia di ambiente di lavoro e sulle
misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal D. Lgs n. 29 del 1993 e dal
presente contratto,  le  Amministrazioni  forniscono  un'informazione
preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario anche nelle singole strutture;
b)  definizione  dei  criteri  per  la  determinazione dei carichi di
lavoro e delle dotazioni organiche;
c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
d) stato dell'occupazione e provvedimenti di variazione dell'organico
ex art. 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e)  criteri   generali   di   riorganizzazione   degli   uffici,   di
programmazione della mobilita' e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g)  voci  di  bilancio  preventivo  di  Ateneo relative al personale,
comprese variazioni di organico, part-time a tempo determinato.
3. Nelle seguenti materie l'informazione  e'  successiva  ed  ha  per
oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilita' del personale;
-   distribuzione  delle  ore  di  lavoro  straordinario  e  relative
prestazioni;
-  distribuzione  complessiva  delle  risorse  per  la  produttivita'
collettiva  e  il  miglioramento dei servizi, e per la qualita' della
prestazione individuale, ai sensi degli artt. 42, 43 e 44;
- introduzione di nuove tecnologie  e  processi  di  riorganizzazione
delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del
lavoro;
-  iniziative  rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore
del personale.
- l'attuazione nelle materie oggetto di informazione preventiva.
Per l'informazione di cui al presente comma  e'  previsto  almeno  un
incontro annuale, in relazione al quale le Amministrazioni forniscono
tempestive  e  adeguate  informazioni  sulle  predette  materie  alle
organizzazioni sindacali interessate.
4.   Nel   caso   in   cui   il   sistema   informativo    utilizzato
dall'amministrazione  consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla
quantita'  e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei   singoli
operatori, le Amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
5.  Non e' oggetto di riservatezza l'informazione alle organizzazioni
sindacali sui  principi  e  criteri  di  erogazione  dei  trattamenti
accessori.