Art. 7 (Informazione) 1. Ciascuna Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilita' fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 13 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 2. Nelle seguenti materie individuate dal D. Lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, le Amministrazioni forniscono un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria: a) articolazione dell'orario anche nelle singole strutture; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttivita' delle strutture; d) stato dell'occupazione e provvedimenti di variazione dell'organico ex art. 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilita' e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro; g) voci di bilancio preventivo di Ateneo relative al personale, comprese variazioni di organico, part-time a tempo determinato. 3. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: - verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; - attuazione dei programmi di formazione del personale; - misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; - andamento generale della mobilita' del personale; - distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; - distribuzione complessiva delle risorse per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualita' della prestazione individuale, ai sensi degli artt. 42, 43 e 44; - introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; - iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale. - l'attuazione nelle materie oggetto di informazione preventiva. Per l'informazione di cui al presente comma e' previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale le Amministrazioni forniscono tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate. 4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le Amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 5. Non e' oggetto di riservatezza l'informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.