Art. 8
                               (Esame)
1.   Ciascuno   dei   soggetti   di  cui  all'articolo  13,  ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7,  comma  2,  puo'  chiedere,  in
forma  scritta,  ai  sensi dell'articolo 10 del D.Lgs n. 29 del 1993,
nell'ambito dei contenuti dell'informazione stessa, un  incontro  per
l'esame dei seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario;
b)  definizione  dei  criteri  per  la  determinazione dei carichi di
lavoro;
c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
2. Della richiesta di esame e' data notizia alle altre organizzazioni
sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri -  che  iniziano  di  norma
entro  le  quarantotto  ore  dalla  richiesta;  durante il periodo di
durata dell'esame le parti si adeguano, nei  loro  comportamenti,  ai
principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
4.  L'esame  si  conclude  nel  termine  tassativo di giorni 15 dalla
ricezione dell'informazione ovvero entro un termine  piu'  breve  per
oggettivi  motivi  di urgenza. Su accordo delle parti il termine puo'
essere prorogato.
5. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal  quale  risultino  le
posizioni  delle  parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma
l'autonoma  determinazione  definitiva  e  la   responsabilita'   dei
dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le Amministrazioni non
adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e
le  organizzazioni  sindacali  che  vi partecipano non assumono sulle
stesse iniziative conflittuali.