Art.9
                  (Rappresentante per la sicurezza)
1. Le procedure di cui  agli  articoli  7  e  11  si  applicano  alle
informazioni  al rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni
dello stesso previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre  1994,  n.
626,  e  dall'accordo  intercompartimentale  in materia, stipulati ai
sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n.  29 del 1993.