Art. 24.
                       Iscrizione nelle liste
  1.   Le   sezioni   circoscrizionali   per  l'impiego  formano  una
graduatoria relativa a categorie, qualifiche  e  profili  generici  e
diverse   graduatorie   per   categorie,  qualifiche  e  profili  che
richiedono specifiche professionalita', nelle quali l'inserimento,  a
differenza  della  prima,  e'  operato  sulla  base  del  possesso di
qualifica riconosciuta con  attestati  o  sulla  base  di  precedenti
lavorativi,  anche  nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate
sulla base degli elementi di cui alla tabella  allegata  al  presente
decreto,  valutati  uniformemente  in  tutto  il territorio nazionale
secondo i coefficienti ivi indicati.
  2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:
    a)  presso  le   amministrazioni   e   gli   enti   a   carattere
infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti
a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di
competenza   e'  compreso  o  coincide  con  quello  di  una  sezione
circoscrizionale  per  l'impiego,   i   lavoratori   inseriti   nella
graduatoria della selezione stessa;
    b)  presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il
cui ambito territoriale e' compreso o coincide  con  quello  di  piu'
sezioni  della  stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori
inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego rispettivamente interessate;
    c)  presso  le  sedi  ministeriali delle amministrazioni centrali
dello Stato, le  sedi  delle  direzioni  generali  e  centrali  delle
amministrazioni  ad  ordinamento  autonomo  e  degli enti a carattere
nazionale  o  ultraregionale  e  le  strutture   alle   sedi   stesse
direttamente  riferibili,  i lavoratori iscritti nella graduatoria di
qualsiasi  sezione  circoscrizionale  per  l'impiego   operante   nel
territorio nazionale.
  3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare
alla  sezione  di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi  e
la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. E' comunque riservato
all'amministrazione  o  ente che procede all'assunzione di provvedere
all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.
  4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art.  30
della  legge  31  maggio  1975,  n. 191, come sostituito dall'art. 19
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre  alle  sezioni
circoscrizionali  per  l'impiego  apposita  certificazione rilasciata
dagli organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale  per
l'impiego   annota  il  titolo  a  fianco  dei  nomi  dei  lavoratori
interessati  nella  graduatoria  degli  iscritti   nelle   liste   di
collocamento.
  5.  I  dipendenti  aventi  titolo alla riserva di posti partecipano
alle  prove  selettive  previste  dal  presente  decreto,  di   norma
unitamente   ai  lavoratori  iscritti  nelle  liste  di  collocamento
appositamente  avviati  e  convocati.  Per  la  copertura  di   posti
riservati  a  dipendenti  in  servizio ed ai destinatari dell'art. 19
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi  non
ricoperti,  si  provvede  con lavoratori da assumere con le procedure
previste dal presente decreto.
  6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo
determinato,   i   lavoratori   interessati   debbono   espressamente
dichiarare  la  propria  disponibilita'.  La dichiarazione si intende
revocata qualora il  lavoratore  non  risponda  alla  convocazione  o
rifiuti  l'avviamento  a selezione, limitatamente al relativo tipo di
rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano,  con  le
medesime  modalita' per le assunzioni a tempo indeterminato, separate
graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato  la  disponibilita'
ai predetti rapporti.
(( 6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate      ))
(( dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.               ))
  7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono
nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.
 
          Note all'art. 24:
             -  Per il riferimento alla legge n. 15/1968 vedi in nota
          all'art.  4.
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  30  della  legge  n.
          191/1975  (Nuove norme per il servizio di leva), cosi' come
          sostituito  dal  comma  1,  dell'art.  19  della  legge  24
          dicembre 1986, n. 958:
             "Art.   30.  -  Ferme  restando  le  aliquote  di  posti
          spettanti  ai   soggetti   aventi   titolo   all'assunzione
          obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
          successive  modificazioni,  le amministrazioni dello Stato,
          delle  regioni  e  delle  provincie,  nonche'  dei   comuni
          superiori  a  150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere,
          nel limite del cinque per cento  delle  assunzioni  annuali
          degli  impiegati  e  del  dieci  per cento delle assunzioni
          annuali  degli  operai,  i  militari  in  ferma   di   leva
          prolungata  ed  i  volontari  specializzati delle tre Forze
          armate congedati senza demerito al termine  della  ferma  o
          rafferma contratte.
             Se  alle  assunzioni si provvede per concorso la riserva
          dei posti di cui al comma primo, opera sui  posti  messi  a
          concorso.   Se   l'assunzione   e'  fatta  senza  concorso,
          all'accertamento dell'idoneita' professionale  si  provvede
          mediante apposita prova.
             La  domanda  di assunzione deve essere presentata a pena
          di decadenza entro un anno dalla data del  collocamento  in
          congedo.
             I  bandi  di  concorso,  o  comunque i provvedimenti che
          prevedano assunzioni di personale, emanati dalle  pubbliche
          amministrazioni   di   cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati
          agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.
             Il  Ministero  della  difesa  agevola il collocamento al
          lavoro dei militari in ferma  di  leva  prolungata  che  si
          trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
             Il  Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento
          al lavoro degli ufficiali che terminano senza  demerito  la
          ferma di cui all'art.  37 della legge 20 settembre 1980, n.
          574,  e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve
          di posti concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge.
             Le amministrazioni di cui al primo  comma  del  presente
          articolo  e al secondo comma del citato art. 40 della legge
          20 settembre 1980, n.    574,  trasmettono  alla  Direzione
          generale  delle  provvidenze per il personale del Ministero
          della difesa copia dei bandi di  concorso  o  comunque  dei
          provvedimenti   che   prevedono   assunzioni  di  personale
          nonche', entro il mese  di  gennaio  di  ciascun  anno,  un
          prospetto  delle  assunzioni  operate ai sensi del presente
          articolo nel corso dell'anno precedente.
             Le  qualifiche  professionali  e   le   specializzazioni
          acquisite  durante  la  ferma di leva prolungata, attestate
          con  diploma  rilasciato  dall'ente  militare   competente,
          costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie
          e speciali di collocamento".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 19 della
          legge  n.    958/1986,  gia'  citata:  "2.  Ai  fini  delle
          assunzioni  di cui all'art.  30 della legge 31 maggio 1975,
          n. 191 (vedi nota precedente, n.d.r.), come modificato  dal
          comma  1 del presente articolo, si considerano anche valide
          le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite
          ai sensi dell'articolo 17 della presente legge".