Art. 25.
               Procedure per l'avviamento a selezione
                    a livello locale o periferico
  1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa,
anche  periferica,  compresa  in  quella  di  competenza  di una sola
sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano  direttamente  alla
sezione  medesima la richiesta di avviamento a selezione di un numero
di  lavoratori  pari  al  doppio  dei   posti   da   ricoprire,   con
l'indicazione  del  titolo  di  studio, della qualifica di iscrizione
nelle liste di collocamento e del  livello  retributivo.  La  sezione
circoscrizionale  per  l'impiego,  entro dieci giorni dalla ricezione
della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad
avviare  a  selezione  i  lavoratori  nel  numero  richiesto  secondo
l'ordine  di  graduatoria  degli iscritti aventi i requisiti indicati
nella richiesta stessa.
  2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa,
anche periferica, compresa in quelle di competenza  di  piu'  sezioni
circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni
richiesta  di  un  numero  di  lavoratori pari al doppio dei posti da
ricoprire. La  richiesta  deve  essere  trasmessa  anche  all'ufficio
provinciale  del  lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui
siano interessate piu' circoscrizioni della stessa provincia,  ovvero
all'ufficio  regionale  del  lavoro  e della massima occupazione, nel
caso in cui siano interessate  circoscrizioni  di  province  diverse,
perche'  formulino,  sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni
circoscrizionali interessate, apposita  graduatoria  unica  integrata
dai  lavoratori  individuati  dalle sezioni medesime secondo l'ordine
delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica e'  resa
pubblica  mediante  affissione  all'albo degli uffici e delle sezioni
interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del  lavoro,
entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale
e  motivato  impedimento,  sono  tenuti  ad  avviare  a selezionare i
lavoratori  secondo  l'ordine  della  graduatoria  unica  in   numero
corrispondente  al  doppio  dei  posti  da  ricoprire.  ((  Fino alla
comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori  gia'  avviati  a
selezione  possono  essere  avviati  a  nuova  selezione presso altre
amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta. ))
  3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari  in
ferma  di  leva  prolungata e volontari specializzati delle tre Forze
armate congedati senza demerito al termine  della  ferma  o  rafferma
contratta,  debbono  indicare nella richiesta di avviamento il numero
dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai  sensi  dell'art.
30,  comma  1,  della  legge  31 maggio 1975, n. 191, come modificato
dall'art. 19 legge 24 dicembre 1986, n. 958.
 
          Nota all'art. 25:
             -  Per  il comma 1 dell'art. 30 della legge n. 191/1975,
          vedi in nota all'art. 24.