Art. 26.
                   Assunzioni nelle sedi centrali
  1.   Le   selezioni   di  personale  per  le  sedi  centrali  delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo  e  degli
enti  pubblici  non  economici  a carattere nazionale sono effettuate
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie,
qualifiche e profili interessanti piu' amministrazioni ed enti.
  2.  Le  amministrazioni  di  cui al comma 1, entro il 1 febbraio di
ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti  per
categoria, qualifica e profilo professionale.
  3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali
per  l'impiego,  interessati  a  tali  assunzioni, presentano domanda
secondo le modalita' e nei termini previsti dai bandi di  offerta  di
lavoro   emanati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
  4.  I  bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti
per profilo professionale e per amministrazione,  nonche'  l'aliquota
di posti riservati.
  5.  Le  domande  degli aspiranti, compilate su modelli predisposti,
devono, in ogni caso,  essere  corredate,  a  pena  di  nullita',  da
apposita  certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego
d'iscrizione, attestante l'iscrizione  nelle  liste  di  collocamento
della  medesima  e  la  relativa  qualifica,  nonche' la posizione in
graduatoria ed il punteggio attribuito.  L'attestazione  puo'  essere
apposta anche in calce alla domanda.
  6.  Con  riferimento  ai  profili  professionali di cui al bando di
offerta  di  lavoro,  si  formula  apposita  graduatoria   integrata,
ordinata    secondo    il    punteggio    attestato   dalle   sezioni
circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati  i
nomi degli aventi titolo alla riserva.
  7. La graduatoria e' resa pubblica con le stesse modalita' previste
per  il  bando  di  offerta  di  lavoro.  Entro  dieci  giorni  dalla
pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione  avverso  la
posizione  in  graduatoria  se  derivante  da errata trascrizione del
punteggio. La rettifica e' effettuata nei cinque  giorni  successivi.
La  collocazione  nella  graduatoria  integrata costituisce ordine di
precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive.
I lavoratori sono convocati in numero pari al  doppio  dei  posti  da
ricoprire.
  8.  In  casi  di  particolare  urgenza,  qualora  non sia possibile
provvedere  tempestivamente  con  le  procedure  di  cui  sopra,   la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento
della funzione pubblica puo' autorizzare amministrazioni ed  enti  ad
attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalita'
indicate nel presente articolo.