Art. 27. S e l e z i o n e 1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneita', rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. 2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le prove di idoneita' relative al conseguimento degli attestati di professionalita' della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. 4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento. 5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullita', pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro.
Nota all'art. 27: - Si riporta il testo degli articoli 14 e 18 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale): "Art. 14 (Attestato di qualifica). - Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi". "Art. 18 (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvedera' ai necessari aggiornamenti; b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni; c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorita' e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale; d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri; e) la predisposizione ed il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo; f) le attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'art. 41, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; g) l'inoltro alla Comunita' economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali; h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675; i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera h); l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'art. 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneita' delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 40 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".