Art. 28.
                       Assunzioni in servizio
  1.  Le  amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare
in  prova  e  ad  immettere  in  servizio  i   lavoratori   utilmente
selezionati,  anche  singolarmente  o  per  scaglioni,  nel  rispetto
dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione   pubblica,   nel  rispetto  dell'ordine  della  graduatoria
integrata,  assegna   i   lavoratori   utilmente   selezionati   alle
amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva
nomina in prova ed immissione in servizio.