Art. 6.
                     Interventi infrastrutturali
                    d'emergenza e di prevenzione
 
  1.  Per  il  completamento  degli  interventi  infrastrutturali  di
emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti  dagli
articoli  4,  comma  9,  e 5, comma 4, previsti nei piani di cui alle
ordinanze  indicate  all'articolo  4,  comma  1,  il  cui  fabbisogno
complessivo  e' stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e
in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia,  la  Cassa
depositi  e  prestiti  e' autorizzata a concedere alle regioni e agli
enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per  la
regione  Toscana e per lire 75 miliardi per la regione Friuli-Venezia
Giulia, con onere a carico dello Stato  pari  alla  rata  annuale  di
ammortamento. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
alle  regioni  Toscana  e  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche' agli enti
locali interessati, ulteriori mutui a completamento degli  interventi
previsti  dai piani di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno e
per il coordinamento della  protezione  civile  numeri  2449  e  2451
datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Al fine di accelerare gli
interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni
e  gli enti locali interessati contraggono i mutui di cui al presente
comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti  dal  contributo
pluriennale dello Stato.
  2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,  i
presidenti delle regioni possono utilizzare, qualora  necessario,  le
deroghe  alle  disposizioni  normative, gia' previste dalle ordinanze
numeri 2449 e 2451 del Ministro dell'interno e per  il  coordinamento
della  protezione  civile datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996.
Il Ministro dell'interno e  per  il  coordinamento  della  protezione
civile puo', altresi', disporre (( sentite le regioni interessate, ))
ulteriori ordinanze anche al fine di accelerare le procedure.
  3.  I  presidenti  delle regioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano
con propri provvedimenti le relative disposizioni operative.
(( 4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si  ))
(( provvede con utilizzo delle proiezioni di cui                   ))
(( all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della      ))
(( legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il          ))
(( finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene     ))
(( corrispondentemente ridotto di pari importo.                    ))
  5. Eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di  cui
agli  articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalle regioni per gli
interventi di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Per  i  titoli  delle ordinanze n. 2449 e 2451 vedasi
          nota all'art.  4.
             - Per la legge 28 dicembre 1995,  n.  550,  vedasi  nota
          all'art. 1.