Art. 8 Istituzioni culturali a carattere nazionale 1. All'Istituto del Dramma Italiano, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie che, secondo le valutazioni del Dipartimento, consentano lo svolgimento dell'attivita' istituzionale, e alla Societa' Italiana Autori Drammatici possono essere assegnati contributi annuali per la realizzazione del proprio programma, che dovra' essere effettuato d'intesa con gli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 7, qualora rientri nelle competenze istituzionali dello Stato o di questi ultimi. 2. I contributi sono liquidati, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attivita'.