Art. 8
             Istituzioni culturali a carattere nazionale
    1.  All'Istituto  del  Dramma  Italiano,  previa  adozione  delle
necessarie   modifiche statutarie che,  secondo  le  valutazioni  del
Dipartimento,    consentano    lo        svolgimento   dell'attivita'
istituzionale, e alla Societa' Italiana Autori  Drammatici    possono
essere  assegnati contributi annuali per la realizzazione del proprio
programma, che dovra' essere  effettuato  d'intesa  con  gli  enti  e
istituzioni  di diritto pubblico di cui al precedente art. 7, qualora
rientri nelle competenze istituzionali    dello  Stato  o  di  questi
ultimi.
    2.   I   contributi   sono   liquidati,   per   l'80%,   all'atto
dell'assegnazione e, per il  restante 20%, al termine dell'attivita'.