Art. 10. Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici 1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi. Riferimenti normativi: - La legge 31 dicembre 1993, n. 579, reca: "Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".