Art. 11.
Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e
   catastale,  nonche'  di  imposta  sostitutiva  di  quella comunale
   sull'incremento di valore degli immobili.
  1. Al  testo unico  delle disposizioni concernenti  l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nell'articolo  26, comma 1,  concernente la detrazione  di altre
imposte, la lettera a) e' abrogata;
  b)  nell'articolo  29,  comma  1, concernente  il  contenuto  della
dichiarazione, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
  " ((   n-bis) ))   gli estremi    dell'avvenuto  pagamento    delle
imposte  ipotecaria   e     catastale,   di    bollo,   delle   tasse
ipotecarie     e  dell'imposta   sostitutiva   di   quella   comunale
sull'incremento di valore degli immobili.";
  c)  nell'articolo  30,  comma  1,  concernente  gli  allegati  alla
dichiarazione, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
  "   ((  i-bis)  ))  il  prospetto  di  liquidazione  delle  imposte
ipotecaria e  catastale,  di  bollo,    delle  tasse   ipotecarie   e
dell'imposta  sostitutiva   di  quella  comunale  sull'incremento  di
valore  degli immobili.  L'attestato o  la quietanza   di  versamento
delle  predette imposte o  tasse deve  essere conservato dagli  eredi
e  dai legatari sino    alla   scadenza    del   termine    per    la
rettifica,  previsto dall'articolo 27, comma 3.";
  d) nell'articolo  32, comma 1,  il primo periodo e'  sostituito dal
seguente: "La dichiarazione e'  irregolare se manca delle indicazioni
di cui all'articolo 29, comma 1, lettere  (( a), b), c) e nbis), )) o
non e'  corredata dai documenti  indicati nell'articolo 30,  comma 1,
lettere a) e b), e da  quelli indicati nelle successive lettere da c)
a (( i-bis) )) ove ne ricorrano i presupposti.";
  e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "  (( 1-bis.  ))  Se  nella dichiarazione  di  successione e  nella
dichiarazione sostitutiva o integrativa,  sono indicati beni immobili
e  diritti  reali  sugli  stessi,  gli  eredi  e  i  legatari  devono
provvedere nei  termini indicati nell'articolo 31,  alla liquidazione
ed  al versamento  delle imposte  ipotecaria e  catastale, di  bollo,
delle tasse ipotecarie e  dell'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve
essere effettuato,  fino alla data  di entrata in vigore  del decreto
legislativo  previsto  dall'articolo 3,  comma  138,  della legge  23
dicembre 1996, n.  662, concernente la modifica  della disciplina dei
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad
azienda  di  credito  autorizzata  o tramite  il  concessionario  del
servizio per  la riscossione competente in  base all'ultima residenza
del  defunto  o,  se  questa  era   all'estero  o  non  e'  nota,  al
concessionario del servizio per la riscossione di Roma.";
  ((    e-bis) nell'articolo 56, riguardante la determinazione     ))
(( dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: "e le      ))
(( detrazioni previste nell'articolo 26" sono sostituite dalle     ))
(( seguenti: ", e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di  ))
(( valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per     ))
(( ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte         ))
(( dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso".     ))
  ((    1-bis.    Le disposizioni di cui alla lettera ebis del     ))
(( comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997.             ))
  2.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria e catastale, approvato  con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nell'articolo 6,  riguardante i termini per  la trascrizione, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3.  La trascrizione  del certificato  di successione  deve essere
richiesta nel termine di sessanta  giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione  di successione  con l'indicazione  degli estremi
dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.";
  b) nell'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3- (( bis. )) Se  l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione
di successione non e' stata versata ovvero e' stata versata in misura
inferiore a quella dovuta, si  applica una soprattassa commisurata al
venti per cento dell'ammontare non corrisposto.";
  c)  nell'articolo  13,  riguardante procedimenti  e  termini,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  1)  al comma  2,  dopo  la parola:  "formalita'"  sono aggiunte  le
seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1- (( bis,
))  del testo  unico delle  disposizioni concernenti  l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346.";
    2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  " (( 2-bis. )) Gli uffici  del registro, in sede di liquidazione di
imposta  di successione,  provvedono  a correggere  gli  errori e  le
omissioni commessi dagli eredi  e dai legatari nell'adempimento degli
obblighi previsti  dall'articolo 33,  comma 1- ((  bis, ))  del testo
unico delle  disposizioni concernenti  l'imposta sulle  successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
In caso di omesso o  insufficiente versamento gli uffici liquidano la
maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di
cui  all'articolo 27  del  suddetto decreto  legislativo  n. 346  del
1990.";
  d)  nell'articolo  14, riguardante  la  prova  del pagamento  delle
imposte,  al comma  4, dopo  le parole:  "ufficio del  registro" sono
inserite  le seguenti:  "e  versate direttamente  dagli  eredi e  dai
legatari".
  3. In  deroga a quanto  stabilito dal decreto del  Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  643, per  gli  immobili caduti  in
successione, acquistati  dal defunto prima  del 31 dicembre  1992, e'
dovuta solidalmente dai  soggetti che hanno acquistato  il diritto di
proprieta',  oppure   diritti  reali  di  godimento   sugli  immobili
medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di  valore degli  immobili, pari  all'uno per  cento del  loro valore
complessivo  alla  data  dell'apertura della  successione,  se  detto
valore supera 250 milioni di lire.  L'imposta non si detrae da quella
sulle  successioni e,  se versata  da  uno solo  dei coobbligati,  ha
effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione
di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti
tenuti  al pagamento  dell'imposta sostitutiva,  oppure uno  di essi,
devono adempiere  gli obblighi previsti  dagli articoli 29,  comma 1,
lettera  ((  n-bis),  ))    e 30 comma 1, lettera ((   i-bis), )) del
decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1,  lettere
b)  e  c).   Per l'accertamento,   la riscossione anche coattiva,  le
sanzioni,  gli  interessi  e    il  contenzioso    si  applicano   le
disposizioni  di    cui  al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta
sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1
gennaio 2003.
  4.  Le  disposizioni  del   presente  articolo  si  applicano  alle
successioni  aperte dalla  data  di entrata  in  vigore del  presente
decreto, nonche' a quelle per le  quali pende, alla predetta data, il
termine di  presentazione della dichiarazione di  cui all'articolo 31
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346;  in tale ultimo caso il termine  di presentazione della
dichiarazione,   previo   assolvimento    degli   obblighi   previsti
dall'articolo 33, comma 1- (( bis), )) del decreto legislativo n. 346
del 1990,  introdotto dal comma  1, lettera  e), e' prorogato  di tre
mesi. Per le  dichiarazioni di successione gia'  presentate alla data
di entrata  in vigore  del presente  decreto, per  le quali  non sono
ancora  stati notificati  gli avvisi  di liquidazione  delle relative
imposte, gli eredi  e i legatari sono tenuti entro  il 30 giugno 1997
ad effettuare il versamento previsto  dal predetto articolo 33, comma
1-  (( bis,  ))  con esclusione  dell'imposta  sostitutiva di  quella
comunale sull'incremento  di valore degli  immobili e fatta  salva la
liquidazione  dell'imposta comunale  sull'incremento di  valore degli
immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del
registro entro trenta giorni  dall'avvenuto pagamento con allegato il
prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati
gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione.
  5.  La  trascrizione del  certificato  di  successione deve  essere
richiesta  dall'ufficio   del  registro   per  le   dichiarazioni  di
successione  gia'  presentate alla  data  di  entrata in  vigore  del
presente decreto.
  6. Con  decreto dirigenziale  e' approvato  il modello  relativo al
prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalita' di versamento
dei tributi di cui al presente articolo.
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del
presente articolo.
          Riferimenti normativi:
            - Si riporta il testo dell'art.  26, comma 1, del  D.Lgs.
          31  ottobre  1990,  n.  346,  come  modificato dal presente
          decreto:
            "Art. 26   (Detrazione    di  altre  imposte).    -    1.
          Dall'imposta  determinata a norma degli articoli precedenti
          si detraggono:
            a) (abrogata);
            b)   le imposte   pagate ad   uno    Stato  estero,    in
          dipendenza    della stessa successione   ed in relazione  a
          beni esistenti in   tale Stato,  fino      a    concorrenza
          della  parte   dell'imposta  di   successione proporzionale
          al  valore    dei   beni stessi,   salva l'applicazione  di
          trattati o accordi internazionali".
            -  Si riporta il testo dell'art.  29, comma 1, del D.Lgs.
          31 ottobre 1990,  n.  346,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
            "Art.    29    (Contenuto  della  dichiarazione).  -   1.
          Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
            a)  le generalita',  l'ultima  residenza e   il    codice
          fiscale  del defunto;
            b)  le    generalita', la residenza   e il codice fiscale
          dei chiamati all'eredita' e dei  legatari, il loro grado di
          parentela  o  affinita'  col   defunto   e   le   eventuali
          accettazioni o rinunzie;
            c)  la  descrizione  analitica  dei beni  e  dei  diritti
          compresi   nell'attivo  ereditario  con  l'indicazione  dei
          rispettivi valori;
            d) gli   estremi degl atti   di  alienazione    a  titolo
          oneroso    di cui l'art. 10, con l'indicazione dei relativi
          corrispettivi;
            e) i modi di impiego delle  somme riscosse dal defunto  a
          seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli
          ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
            f)    gli estremi   delle donazioni   fatte   dal defunto
          agli eredi  o legatari, comprese  quelle presunte di    cui
          all'art.  1,  comma   3, con l'indicazione   dei   relativi
          valori  alla  data  di  apertura  della successione;
            g)    i  crediti     contestati  giudizialmente,      con
          l'indicazione    degli  estremi  dell'iscrizione    a ruolo
          della causa  e delle  generalita' e residenza dei debitori;
            h) i crediti verso lo Stato e gli enti  pubblici  di  cui
          all'art. 12, comma 1, lettera e);
            i)    le  passivita'    e  gli    oneri deducibili,   con
          l'indicazione  dei documenti di prova;
            l) il domicilio eletto nello  Stato italiano dagli  eredi
          o legatari residenti all'estero;
            m) il valore globale netto dell'asse ereditario;
            n)  le  riduzioni e  detrazioni di  cui agli articoli  25
          e  26, con l'indicazione dei documenti di prova.
            nbis) gli estremi dell'avvenuto pagamento  delle  imposte
          ipotecaria  e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e
          dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
          di valore degli immobili".
            - Si riporta il testo dell'art.  30, comma 1, del  D.Lgs.
          31  ottobre  1990,  n.  346,  come  modificato dal presente
          decreto:
            "Art.  30   (Allegati  alla    dichiarazione).  -      1.
          Alla dichiarazione devono essere allegati:
            a)    il  certificato   di morte   o la   copia autentica
          della sentenza  dichiarativa  dell'assenza  o  della  morte
          presunta;
            b)  il  certificato   di stato di famiglia del defunto  e
          quelli degli eredi e   legatari che sono in    rapporto  di
          parentela  o    affinita'  con  lui, nonche' i documenti di
          prova della parentela naturale;
            c) la  copia autentica degli atti  di ultima volonta' dai
          quali e' regolata la successione;
            d)  la  copia  autentica  dell'atto    pubblico  o  della
          scrittura  privata  autenticata     dai  quali      risulta
          l'eventuale    accordo delle   parte per l'integrazione dei
          diritti di legittima lesi;
            e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
            f)  un  certificato   dei   pubblici   registri   recante
          l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e
          degli aeromobili;
            g)     la  copia    autentica  dell'ultimo    bilancio  o
          inventario di  cui all'art. 15,  comma 1, e   all'art.  16,
          comma  1,  lettera    b),  nonche'  delle  pubblicazioni  e
          prospetti di cui alla lettera  c) dello stesso  articolo  e
          comma;
            h)  la  copia  autentica degli altri inventari formati in
          ottemperanza a disposizioni di legge;
            i) i documenti  di prova delle passivita' e  degli  oneri
          deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli
          articoli 25 e 26;
            ibis)     il  prospetto  di  liquidazione  delle  imposte
          ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie  e
          dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
          di  valore  degli  immobili.  L'attestato o la quietanza di
          versamento delle  predette  imposte  o  tasse  deve  essere
          conservata  dagli  eredi  e dai legatari sino alla scadenza
          del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27,  comma
          3 ".
            -  Si riporta il testo dell'art.  32, comma 1, del D.Lgs.
          31 ottobre 1990,  n.  346,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
            "Art.   32  (Irregolarita',  incompletezza  e  infedelta'
          della dichiarazione). -  1. La dichiarazione  e' irregolare
          se  manca delle indicazioni di  cui all'art.  29, comma  1,
          lettere  a), b),   c) e nbis), o  non    e'  corredata  dai
          documenti  indicati   nell'art. 30, comma  1, lettere  a) e
          b), e  da quelli  indicati nelle  successive lettere da  c)
          a    ibis)    ove ne ricorrano i presupposti.   In tal caso
          l'ufficio   notifica  al  dichiarante,  mediante    avviso,
          l'invito  a provvedere    alla    regolarizzazione    entro
          sessanta   giorni;   la dichiarazione non regolarizzata nel
          termine si considera omessa".
            - Si riporta il  testo,  dell'art.    33  del  D.Lgs.  31
          ottobre  1990,  n.    346,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
            "Art.  33  (Liquidazione  dell'imposta   in   base   alla
          dichiarazione).-  1.  L'ufficio    del   registro   liquida
          l'imposta in  base  alla dichiarazione  della  successione,
          anche  se  presentata dopo la scadenza del relativo termine
          ma prima che sia stato notificato l'accertamento  d'ufficio
          tenendo    conto    delle   dichiarazioni   integrative   e
          modificative  gia'  presentate   a   norma dell'art.    28,
          comma  6,  e dell'art. 31, comma 3.
            1-bis)    Se  nella  dichiarazione di successione e nella
          dichiarazione sostitutuva o integrativa, sono indicati beni
          immobili e diritti  reali  sugli  stessi,  gli  eredi  e  i
          legatari  devono  provvedere nei termini indicati nell'art.
          31,  alla  liquidazione  ed  al  versamento  delle  imposte
          ipotecaria  e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e
          dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
          di valore  degli  immobili;  il  suddetto  versamento  deve
          essere  effettuato, fino alla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo previsto dall'art. 3, comma 138,  della
          legge  23  dicembre  1996,  n. 662, concernente la modifica
          della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici
          finanziari,  mediante  delega   ad   azienda   di   credito
          autorizzata  o tramite il concessionario del servizo per la
          riscossione competente in  base  all'ultima  residenza  del
          defunto  o,  se  questa  era  all'estero  o non e' nota, al
          concessionario del serviizo per la riscossione di Roma.
            2.   In sede   di liquidazione   l'ufficio  provvede    a
          correggere    gli  errori    materiali   e   di     calcolo
          commessi  dal  dichiarante  nella determinazione della base
          imponibile e ad escludere:
            a)  le passivita'  esposte  nella dichiarazione  per   le
          quali   non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui
          agli  articoli  21  e  24  o  eccedenti  il      imiti   di
          deducibilita'  di  cui agli   articoli 22 e 24, nonche' gli
          oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;
            b) le passivita' e gli  oneri nella dichiarazione che non
          risultano  dai  documenti  prodotti  in  allegato      alla
          dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;
            c)  le    riduzioni  e  le    detrazioni  indicate  nella
          dichiarazione non previste  negli articoli   25   e   26  o
          non    risultanti dai   documenti prodotti in allegato alla
          dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.
            3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono
          risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
            4. Le disposizioni del presente   articolo  si  applicano
          anche   per   la  riliquidazione  dell'imposta  in  base  a
          dichiarazione sostitutiva e per la    liquidazione    della
          maggiore  imposta in  base  a  dichiarazione integrativa".
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 56 del D.Lgs.   31
          ottobre  1990,  n.    346,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
            "Art.   56     (Determinazione    dell'imposta).  -    1.
          L'imposta e' determinata   mediante l'applicazione    delle
          aliquote  indicate    nella  colonna  a)   della tariffa al
          valore globale   dei beni e    dei  diritti  oggetto  della
          donazione,  al  netto  degli   oneri da cui e'   gravato il
          donatorio diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1.
            2.  Se  la donazione  e'  fatta  congiuntamente  a favore
          di  piu' soggetti  o se  in uno  stesso atto  sono comprese
          piu' donazioni  a favore di soggetti diversi  l'imposta  e'
          determinata in base al valore globale netto di tutti i beni
          e    diritti  donati  ed  e'  ripartita  tra  i donatori in
          proporzione al valore delle  quote spettanti o dei  beni  e
          diritti abbribuiti a ciascuno di essi.
            3. Se  il donatorio non e'  coniuge ne' parente in  linea
          retta  del  donante       l'imposta       e'      aumentata
          dell'importo        risultante  dall'applicazione     delle
          aliquote   indicate   nelle   colonne b)  della tariffa  al
          valore   globale  netto  di  cui  al    comma   1   ovvero,
          nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  al valore della quota
          spettante o dei beni e diritti  attribuiti  al    donatorio
          stesso, diminuito degli oneri a suo carico.
            4.  Il  valore    dei  beni  e  dei  diritti  donati   e'
          determinato a norma degli articoli da 14 a 19  e  dall'art.
          34, commi 3, 4 e 5.
            5.  Si    applicano le riduzioni   previste nell'art. 25,
          salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi  3,  4  e  5,  e
          nell'art.  61,  comma  2,  e  si  detrae l'imposta comunale
          sull'incremento  di  valore  degli  immobili  liquidata   a
          seguito  di  donazione, per ciascun immobile donato, fino a
          concorrenza   della  parte    dell'imposta    proporzionale
          al   valore dell'immobile stesso.  E' inoltre  detratta, se
          alla  richiesta di registrazione  dell'atto   di  donazione
          e'  allegata   la  fattura, l'imposta sul  valore  aggiunto
          afferente la cessione".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    6 del D.Lgs. 31
          ottobre  1990,  n.    347,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
            "Art. 6  (Termini per  la trascrizione). -  1. I notai  e
          gli  altri    pubblici  ufficiali,   che hanno   ricevuto o
          autenticato l'atto soggetto a trascrizione,  o  presso    i
          quali  e'  stato  depositato l'atto ricevuto o  autenticato
          all'estero, hanno l'obbligo   di richiedere  la  formalita'
          relativa  nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto
          o del deposito.
            2.  I  cancellieri,  per  gli    atti   e   provvedimenti
          soggetti   a trascrizione  da  essi  ricevuti  o  ai  quali
          essi  hanno  comunque partecipato,  devono richiedere    la
          formalita'  entro  il termine  di trenta giorni dalla  data
          dell'atto  o  del      provvedimento   ovvero   della   sua
          pubblicazione, se questa e' prescritta.
            3.  La  trascrizione  del certificato di successione deve
          essere ichiesta nel termine di sessanta giorni  dalla  data
          di  presentazione  della  dichiarazione  di successione con
          l'indicazione   degli   estremi   dell'avvenuto   pagamento
          dell'imposta ipotecaria ".
            -    Si riporta   il   testo   dell'art. 9   del  decreto
          legislativo  31 ottobre 1990, n. 347, come  modificato  dal
          presente decreto:
            "Art.  9  (Sanzioni).  -    1.  Chi  omette  o ritarda la
          richiesta di trascrizioni  o  annotazioni  obbligatorie  e'
          punito   con   la   pena pecuniaria  da  una  a  tre  volte
          l'imposta.   Se   l'omissione   o   il   ritardo   riguarda
          trascrizioni o  annotazioni soggette ad imposta    fissa  o
          non  soggette  ad imposta o da eseguirsi  a debito o per le
          quali l'imposta e' stata gia'    pagata  entro  il  termine
          stabilito,   si     applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
          sessantamila a lire seicentomila.
            2.  Se  il  ritardo non supera   i trenta giorni, le pene
          pecuniarie di cui  al comma  1 sono  ridotte ad  un  quarto
          con un  minimo di  lire sessantamila.
            3.   Se   l'imposta   viene  pagata    dopo  la  scadenza
          del  termine stabilito, si applica una soprattassa pari  al
          venti per cento del suo importo.
            3-bis)      Se   l'imposta     ipotecaria  relativa  alla
          dichiarazione di successione non  e' stata versata   ovvero
          e'  stata versata   in misura inferiore a quella dovuta, si
          applica una soprattassa commisurata al  venti  per    cento
          dell'ammontare      non  corrisposto.    Per    ogni  altra
          inosservanza delle norme  del  presente    testo  unico  si
          applica  la  pena  pecuniaria  da  lire sessantamila a lire
          trecentomila".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  13  del  D.Lgs.    31
          ottobre  1990,  n.    347,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
            "Art.  13  (Procedimenti  e   termini).      -   1.   Per
          l'accertamento   e  la     liquidazione    delle    imposte
          ipotecaria   e   catastale,   per    la  irrogazione  delle
          relative  sanzioni,   per le   modalita' e  i termini della
          riscossione e per la  prescrizione, si applicano, in quanto
          non disposto     nel   presente      testo    unico      le
          disposizioni         relative  all'imposta  di  registro  e
          all'imposta sulle successioni e donazioni.
            2.  Gli  uffici  dei   registri  immobiliari   riscuotono
          l'imposta  ipotecaria   di     loro   competenza   all'atto
          della   richiesta  della formalita'  salvo quanto  disposto
          dall'art.  33,  comma 1-   bis, del   testo   unico   delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta   sulle successioni  e
          donazioni,  approvato  con  decreto  legislativo 31 ottobre
          1990, n. 346.
            2-bis.  Gli uffici del registro, in sede di  liquidazione
          di  imposta  di  successione,  provvedono  a correggere gli
          errori e le omissioni commessi dagli eredi e  dai  legatari
          nell'adempimento  degli  obblighi  previsti  dall'art.  33,
          comma  1-  bis,  del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti   l'imposta   sulle  successioni  e  donazioni,
          approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346.
          In  caso  di  omesso  o insufficiente versamento gli uffici
          liquidano la maggiore imposta che  risulta  dovuta  con  le
          modalita'  e  nei  termin  di  cui all'art. 27 del suddetto
          decreto legislativo n. 346 del 1990.
            3.  Il  pagamento   delle   imposte   non   puo'   essere
          dilazionato.
            4. Gli interessi di mora sulle  somme dovute all'erario e
          su quelle da rimborsare al contribuente si  applicano nella
          misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto".
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 14 del D.Lgs.   31
          ottobre 1990, n.    347,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
            "Art.  14  (Prova del pagamento delle imposte). -   1. La
          prova dell'avvenuto pagamento delle imposte  puo'    essere
          data solo nei modi stabiliti nei sucessivi commi 2, 3 e 4.
            2.  L'ufficio   dei registri immobiliari  indica le somme
          pagate, in lettere e  in cifre,   sulla  certificazione  da
          apporre  a  prova della eseguita formalita' e sulla nota da
          esso trattenuta.
            3.  Nel caso  previsto dall'art.  4, comma  2,  l'ufficio
          presso il quale  e' eseguita  la  formalita' col  pagamento
          dell'imposta    fissa  ritira  dalla   parte la copia   ivi
          prevista;  se e' stata   attivata  la  meccanizzazione  dei
          servizi,  nella  certificazione    di  cui al comma 2, deve
          essere   indicato, in   luogo  dei  numeri    dei  registri
          generale  e particolare,   il  numero di  presentazione  di
          cui all'ultimo  comma dell'art. 2678 del codice civile.
            4.  Le imposte  riscosse  dell'ufficio del  registro   ((
          e  versate direttamente  dagli  eredi  e  dai legatari,  ))
          sono    distintamente  annotate sugli atti, sulle sentenze,
          sulle  denunzie  e  sulle  quietanze  rilasciate  a   prova
          dell'eseguito  pagamento delle imposte di registro e  sulle
          successioni    e    donazioni,  nonche'   sulle   copie dei
          titoli registrati".
            -  Il   D.P.R.  26  ottobre    1972,  n.   643,     reca:
          "Istituzione   dell'imposta   comunale  sull'incremento  di
          valore degli immobili".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  18  del  D.P.R.    26
          ottobre 1972, n.  643:
            "Art. 18  (Dichiarazione). -   I cedenti, i donatori, gli
          eredi  e  tutte le altre persone obbligate a presentare gli
          atti o le denunce agli  effetti delle  imposte  di registro
          o  di successione  debbono contestualmente  produrre    una
          dichiarazione     su      modello    fornito  gratuitamente
          dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
            a) il valore iniziale del bene ai  sensi  del  precedente
          art. 6;
            b)    gli estremi   di  registrazione dell'atto  o  della
          denuncia  di riferimento ai quali il valore  iniziale venne
          determinato   ovvero    gli    estremi    dell'accertamento
          effettuato  per l'imposta  sugli incrementi di valore delle
          aree fabbricabili;
            c)  il vaolre  finale dell'area  e quello   iniziale  del
          fabbricato  quando  ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma
          dell'art. 6.
            I   notai   e gli   altri   pubblici   ufficiali  debbono
          richiedere  la dichiarazione di cui al comma precedente per
          tutti gli atti stipulati con  il loro  ministero  e debbono
          produrla  all'ufficio con  l'atto stesso,  allegando  altro
          esemplare   dell'atto  medesimo  in  carta semplice.
            Le  spese  di  cui  all'art. 11 se gia' non esposte nella
          dichiarazione prevista  dal  primo  comma  debbono, a  pena
          di   decadenza,   essere denunciate all'uffico  al  momento
          della  registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito
          ai fini della deduzione    delle  passivita'  agli  effetti
          dell'impsta    successoria, se le   spese sono afferenti  a
          beni caduti in successione.
            Per  le spese  effettuate  dopo l'entrata  in  vigore del
          presente  decreto  la   dichiarazione deve essere corredata
          della documentazione relativa.
            Le  dichiarazioni  previste  dal   primo e   dal    terzo
          comma    vanno  corredate   di tante   copie quanti  sono i
          comuni nel  territorio dei quali sono siti i beni.
            Le societa' indicate nel primo  comma dell'art. 3  devono
          presentare  apposita    dichiarazione,    all'ufficio   del
          registro    nella    cui circoscrizione  si  trova  ciascun
          immobile,  entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al
          semestre in cui   si  e'  compiuto  il  decennio.  Per  gli
          immobili  relativamente  ai quali il primo decennio e' gia'
          scaduto alla data del 1 gennaio  1975 la dichiarazione deve
          essere presentata entro il 31 marzo 1975 e  successivamente
          entro   il  31  luglio  dell'anno  di  compimento  di  ogni
          ulteriore decennio.
            Nella   dichiarazione prevista   dal  precedente    comma
          devono    essere indicati   gli elementi  di  cui  al primo
          comma   e   il valore   della  proprieta'  o    della  nuda
          proprieta'  dell'immobile  al    compimento  del  decennio,
          nonche', a  pena  di decadenza,  le  relative spese.   Alla
          dichiarazione      devono   essere     allegati  l'estratto
          catastale relativo all'immobile,  in carta  semplice,  e la
          documentazioen delle  spese effettuate dopo  il  1  gennaio
          1973.
            Se  l'atto di alienazione non e' soggetto a registrazione
          in termine fisso la dichiarazione   di cui al  primo  comma
          deve  essere  presentata  entro  venti  giorni  dalla  data
          dell'atto stesso.
            In caso  di acquisto   per usucapione   la  dichiarazione
          deve essere presentata entro sessanta  giorni dalla data in
          cui    si  e'  verificato  l'evento  che  ha determinato il
          passaggio   in   giudicato   della   sentenza   dichirativa
          dell'usucapione".
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 31 del D.Lgs.   31
          ottobre 1990, n.  346:
            "Art.  31      (Termine  per  la  presentazione     della
          dichiarazine).  1. La dichiarazione deve essere  presentata
          entro sei mesi dalla data di apertura della successione.
             2. Il termine decorre:
            a)    per  i    rappresentanti   legali   degli eredi   o
          legatari, per  i curatori di eredita' giacenti e   per  gli
          esecutori  testamentari  dalla data, successiva a quella di
          apertura della successione,  in  cui  hanno  avuto  notizia
          legale della loro nomina;
            b)   nel   caso  di  fallimento   del  defunto  in  corso
          alla  data dell'apertura  della successione   o  dichiarato
          entro  sei   mesi dalla data stessa, dalla data di chiusrra
          del fallimento;
            c) nel caso di dichiarazione  di    assenza  o  di  morte
          presunta,  dalla  data di immissione  nel possesso dei beni
          ovvero, se   non vi e'  stata  anteriore    immissione  nel
          possesso  dei    beni,  dalla    data  in   cui e' divenuta
          eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
            d)   dalla   scadenza   del  termine  per  la  formazione
          dell'inventario, se l'eredita' e'  accettata con  beneficio
          d'inventario  entro il termine di cui al comma 1;
            e)    dalla data   della rinunzia   o dell'evento  di cui
          all'art. 28, commi 5  e 6,  o dalla  diversa data in    cui
          l'obbligato  dimostri di averne avuto notizia;
            f)  dalla  data  delle sopravvenienze di cui all'art. 28,
          comma 7;
            g) per  gli enti che non  possono accettare l'eredita'  o
          il  legato  senza la  preventiva autorizzazione, purche' la
          relativa domanda sia stata   presentata entro   sei    mesi
          dall'apertura  della   successione, dalla data in cui hanno
          avuto notizia legale dell'autorizzazione;
            h)  per  gli  enti  non  ancora   riconosciuti,   purche'
          sia   stata presentata   domanda   di    riconoscimento   e
          di    autorizzazione all'accettazione   entro    un    anno
          dalla  data   di  apertura  della successione,  dalla  data
          in  cui hanno  avuto  notizia  legale  del riconoscimento e
          dell'autorizzazione.
            3.    Fino      alla    scadenza      del    termine   la
          dichiarazione    della  successione       puo'       essere
          modificata    con   l'osservanza   delle disposizioni degli
          articoli 28, 29 e 30.
            4.  La presentazione  ad  ufficio del  registro   diverso
          da   quello competente si considera  avvenuta nel giorno in
          cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente".