Art. 11. Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonche' di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre imposte, la lettera a) e' abrogata; b) nell'articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: " (( n-bis) )) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili."; c) nell'articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla dichiarazione, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: " (( i-bis) )) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3."; d) nell'articolo 32, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione e' irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere (( a), b), c) e nbis), )) o non e' corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a (( i-bis) )) ove ne ricorrano i presupposti."; e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " (( 1-bis. )) Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non e' nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma."; (( e-bis) nell'articolo 56, riguardante la determinazione )) (( dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: "e le )) (( detrazioni previste nell'articolo 26" sono sostituite dalle )) (( seguenti: ", e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di )) (( valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per )) (( ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte )) (( dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso". )) (( 1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ebis del )) (( comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997. )) 2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, riguardante i termini per la trascrizione, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria."; b) nell'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3- (( bis. )) Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non e' stata versata ovvero e' stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto."; c) nell'articolo 13, riguardante procedimenti e termini, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, dopo la parola: "formalita'" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1- (( bis, )) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346."; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: " (( 2-bis. )) Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1- (( bis, )) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990."; d) nell'articolo 14, riguardante la prova del pagamento delle imposte, al comma 4, dopo le parole: "ufficio del registro" sono inserite le seguenti: "e versate direttamente dagli eredi e dai legatari". 3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e' dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta', oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera (( n-bis), )) e 30 comma 1, lettera (( i-bis), )) del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1 gennaio 2003. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1- (( bis), )) del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera e), e' prorogato di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto articolo 33, comma 1- (( bis, )) con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione. 5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Con decreto dirigenziale e' approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi di cui al presente articolo. 7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto: "Art. 26 (Detrazione di altre imposte). - 1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono: a) (abrogata); b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali". - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto: "Art. 29 (Contenuto della dichiarazione). - 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare: a) le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori; d) gli estremi degl atti di alienazione a titolo oneroso di cui l'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi; e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova; f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione; g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori; h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e); i) le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova; l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero; m) il valore globale netto dell'asse ereditario; n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova. nbis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili". - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto: "Art. 30 (Allegati alla dichiarazione). - 1. Alla dichiarazione devono essere allegati: a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta; b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale; c) la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali e' regolata la successione; d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parte per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; e) gli estratti catastali relativi agli immobili; f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili; g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i) i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26; ibis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservata dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27, comma 3 ". - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto: "Art. 32 (Irregolarita', incompletezza e infedelta' della dichiarazione). - 1. La dichiarazione e' irregolare se manca delle indicazioni di cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non e' corredata dai documenti indicati nell'art. 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a ibis) ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa". - Si riporta il testo, dell'art. 33 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto: "Art. 33 (Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione).- 1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio tenendo conto delle dichiarazioni integrative e modificative gia' presentate a norma dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3. 1-bis) Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutuva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'art. 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili; il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizo per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non e' nota, al concessionario del serviizo per la riscossione di Roma. 2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere: a) le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti il imiti di deducibilita' di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1; b) le passivita' e gli oneri nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio; c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio. 3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa". - Si riporta il testo dell'art. 56 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto: "Art. 56 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui e' gravato il donatorio diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1. 2. Se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti diversi l'imposta e' determinata in base al valore globale netto di tutti i beni e diritti donati ed e' ripartita tra i donatori in proporzione al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti abbribuiti a ciascuno di essi. 3. Se il donatorio non e' coniuge ne' parente in linea retta del donante l'imposta e' aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore globale netto di cui al comma 1 ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, al valore della quota spettante o dei beni e diritti attribuiti al donatorio stesso, diminuito degli oneri a suo carico. 4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dall'art. 34, commi 3, 4 e 5. 5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 61, comma 2, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione". - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato dal presente decreto: "Art. 6 (Termini per la trascrizione). - 1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita' relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito. 2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e' prescritta. 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere ichiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria ". - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato dal presente decreto: "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette o ritarda la richiesta di trascrizioni o annotazioni obbligatorie e' punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. Se l'omissione o il ritardo riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito o per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire seicentomila. 2. Se il ritardo non supera i trenta giorni, le pene pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte ad un quarto con un minimo di lire sessantamila. 3. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento del suo importo. 3-bis) Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non e' stata versata ovvero e' stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto. Per ogni altra inosservanza delle norme del presente testo unico si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire trecentomila". - Si riporta il testo dell'art. 13 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato dal presente decreto: "Art. 13 (Procedimenti e termini). - 1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita' salvo quanto disposto dall'art. 33, comma 1- bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 33, comma 1- bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termin di cui all'art. 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990. 3. Il pagamento delle imposte non puo' essere dilazionato. 4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto". - Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato dalla presente legge: "Art. 14 (Prova del pagamento delle imposte). - 1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte puo' essere data solo nei modi stabiliti nei sucessivi commi 2, 3 e 4. 2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalita' e sulla nota da esso trattenuta. 3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale e' eseguita la formalita' col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se e' stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile. 4. Le imposte riscosse dell'ufficio del registro (( e versate direttamente dagli eredi e dai legatari, )) sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonche' sulle copie dei titoli registrati". - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, reca: "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili". - Si riporta il testo dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643: "Art. 18 (Dichiarazione). - I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi: a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6; b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; c) il vaolre finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice. Le spese di cui all'art. 11 se gia' non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'uffico al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passivita' agli effetti dell'impsta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione. Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata della documentazione relativa. Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni. Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si e' compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio e' gia' scaduto alla data del 1 gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio. Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprieta' o della nuda proprieta' dell'immobile al compimento del decennio, nonche', a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazioen delle spese effettuate dopo il 1 gennaio 1973. Se l'atto di alienazione non e' soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichirativa dell'usucapione". - Si riporta il testo dell'art. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346: "Art. 31 (Termine per la presentazione della dichiarazine). 1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre: a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina; b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusrra del fallimento; c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta; d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1; e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia; f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7; g) per gli enti che non possono accettare l'eredita' o il legato senza la preventiva autorizzazione, purche' la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione; h) per gli enti non ancora riconosciuti, purche' sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione. 3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione puo' essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30. 4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente".