Art. 12. Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attivita' di accertamento tributario. 2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attivita' di controllo fiscale. Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita' con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo. 4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "Art. 4 (Premio straordinario). - 1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2-bis , 2-sexies e 3 del presente decreto. Le modalita' di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissti con decreto del Ministro delle finanze. 2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio. 3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi di attuazione e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite". - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati".