Art. 13.
                      Misure fiscali a sostegno
             dell'innovazione nelle imprese industriali
  1.  Alle  imprese  che  svolgono  attivita'  industriale  ai  sensi
dell'articolo 2195,  comma primo,  del codice  civile e'  concesso un
credito di imposta in misura  percentuale sull'importo delle spese ((
per l'attivita' di  ricerca industriale e di  sviluppo, ammesse dalla
vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia )) ,
secondo le modalita' di cui al presente articolo.
  (( 2. Previa  ripartizione dello stanziamento di cui al  comma 6 su
base regionale secondo i criteri  previsti con deliberazione del CIPE
per  l'anno  1997  per  l'erogazione delle  agevolazioni  di  cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992,  n. 488, l'agevolazione e' riconosciuta
secondo  l'ordine cronologico  di  presentazione della  dichiarazione
prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni
disposte  per le  stesse  attivita'  con norme  dello  Stato o  delle
regioni.  Le somme  non impegnate  per mancanza  di richieste  valide
delle  singole regioni  sono revocate  e ripartite  tra le  rimanenti
regioni con le modalita' di cui alla predetta deliberazione del CIPE.
))  Gli  interessati  presentano  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  una  dichiarazione  sottoscritta  dal
legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di
innovazione,   ((   alla  quale   sono   allegati   ))  la   relativa
certificazione  sottoscritta dal  presidente  del collegio  sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore  dei conti o da un professionista
iscritto  nell'albo dei  revisori dei  conti o  da un  professionista
iscritto  nell'albo  dei dottori  commercialisti,  ((  in quello  dei
ragionieri  e  periti commerciali  o  in  quello dei  consulenti  del
lavoro, )) nonche' la perizia giurata di un professionista competente
in materia,  iscritto al  relativo albo professionale,  attestante la
congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla
consegna  delle   dichiarazioni  il  Ministero   dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita'
dei fondi.
  3.  Il Ministro  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato
rende  nota  la data  dell'accertato  esaurimento  dei fondi  con  un
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. A  decorrere dal  momento nel quale  e' stato  accertato il
predetto  esaurimento   dei  fondi  non  possono   essere  presentate
dichiarazioni  per  ottenere  le  agevolazioni  di  cui  al  presente
articolo. Ove  si rendano disponibili ulteriori  risorse finanziarie,
il Ministro  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato puo',
con  proprio decreto  da  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana, stabilire  nuovi termini  per la  presentazione
delle dichiarazioni.
  ((    3-bis.    Per la revoca delle agevolazioni si applicano le ))
(( disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6,      ))
(( della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca  ))
(( delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ))
(( ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente  ))
(( della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate ))
(( come credito di imposta nonche' dei relativi interessi e        ))
(( sanzioni.                                                       ))
  4.  Con uno  o piu'  regolamenti del  Ministro dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato, di  concerto  con  il Ministro  delle
finanze,  sentito  il  Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare  entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3, della  legge  23 agosto  1988, n.  400,  sono stabilite  le
modalita' di attuazione e in particolare:
    a) le tipologie di spesa ammissibili;
  b) l'entita'  e la  modulazione dell'agevolazione  concedibile, per
tipologia  di spesa  e per  categoria di  beneficiari, tenendo  anche
conto  dei criteri  e  dei limiti  previsti  dalla vigente  normativa
dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese,
nonche' dell'incremento delle  spese di cui al comma  1 rispetto alla
media  delle analoghe  spese  sostenute nei  tre  periodi di  imposta
precedenti;
  c)  la definizione  delle condizioni  e dei  criteri per  l'accesso
automatico all'agevolazione tramite la  dichiarazione di cui al comma
2;
  d)   i   controlli   successivi   sulle   modalita'   di   utilizzo
dell'agevolazione;
  e) i casi  di revoca delle agevolazioni e le  relative modalita' di
restituzione.
  5. (( Per le finalita' di cui al presente articolo, al fondo di cui
all'articolo 14  della legge 17  febbraio 1982, n. 46,  e' conferita,
per ciascuno degli  anni 1998 e 1999, la somma  di lire 350 miliardi.
)) Con le medesime modalita' di cui al comma 4 possono essere emanate
disposizioni  integrative dei  regolamenti  ivi previsti  al fine  di
coordinarli  con i  decreti  legislativi di  attuazione della  delega
disposta  dall'articolo 3,  comma  162, lettera  g),  della legge  23
dicembre 1996, n. 662.
  6. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
al lire  350 miliardi annui per  ciascuno degli anni 1998  e 1999, si
provvede mediante riduzione per  i medesimi anni delle autorizzazioni
di spesa di cui alla tabella C  della legge 23 dicembre 1996, n. 663,
relative alle seguenti leggi:
  -  Decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  649 del  1972  e
decreto-legge n.  11 del  1993, convertito, con  modificazioni, dalla
legge n. 70 del 1993: -- 100 miliardi;
  - Legge n. 385 del  1978 (adeguamento della disciplina dei compensi
per lavoro straordinario): -- 200 miliardi;
  - Legge n. 16 del  1980 (disposizioni concernenti la corresponsione
di indennizzi): -- 50 miliardi.
  7. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
            -    Si riporta  il testo  dell'art.  2195, comma  primo,
          del  codice civile:
            "Sono    soggetti    all'obbligo    dell'iscrizione   nel
          registro  delle imprese gli imprenditori che esercitano:
            1) un'attivita'  industriale diretta alla  produzione  di
          beni  o di servizi;
            2)  un'attivita'  intermediaria  nella  circolazione  dei
          beni;
            3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua  o  per
          aria;
              4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
              5) altre attivita' ausiliari delle precedenti".
            -  Il  D.L.    22 ottobre 1992, n. 415,   convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488, reca:
          "Modifiche della legge 1 marzo 1986,  n. 64,  in tema    di
          disciplina    organica  dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  13  della  legge    5
          ottobre 1991, n.  317:
            "Art.  13  (Revoca  delle  agevolazioni).  -  1.  In caso
          di  insussistenza delle condizioni previste dagli  articoli
          3, 5, 7, 8, 9 e 12,    il  Ministro    dell'industria,  del
          commercio   e dell'artigianato provvede  alla revoca  delle
          agevolazioni  e, per  quanto riguarda  i crediti  d'imposta
          revocati,  ne   da'  immediata  comunicazione  al  Ministro
          delle finanze.
            2.   In caso  di revoca  delle agevolazioni,  disposta ai
          sensi del comma 1, si applica una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  in misura da  due  a  quattro  volte  l'importo
          dei   crediti   d'imposta   o    dei  contributi  in  conto
          capitale indebitamente fruiti.
            3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art.
          10,    comma   2,   attestanti      fatti   materiali   non
          corrispondenti al vero  e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a quattro anni e con la  multa da 10 a 100 milioni  di
          lire.
            4.  Qualora i  beni acquistati  con il  credito d'imposta
          o con  i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano
          alienati, ceduti o distratti   nei   tre   anni  successivi
          alla     concessione     delle agevolazioni, e' disposta la
          revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto  di
          restituzione con le modalita' di cui al comma 5.
            5.   Nei  casi  di  restituzione  delle  agevolazioni  in
          conseguenza della revoca  di  cui  al  comma  4,   disposta
          per   azioni   o    per    fatti  addebitabili  all'impresa
          beneficiaria,  e  della revoca di cui al comma 1, l'impresa
          stessa deve versare il relativo importo  maggiorato  di  un
          interesse   pari   al  tasso  ufficiale di  sconto  vigente
          alla  data dell'ordinativo  di pagamento  ovvero  alla data
          di concessione   del credito   d'imposta.   In tutti    gli
          altri   casi la  maggiorazione  da applicare e' determinata
          in misura pari al tasso di interesse legale.
            6.  Per  le  restituzioni  di   cui   al   comma   5   si
          applicano   le disposizioni  di cui  all'art. 37,  comma 3.
          Le somme  restituite ai sensi del comma 5 sono  versate  in
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnate,  con  decreto del Ministro del tesoro,
          al  fondo  di cui   all'art. 43, comma 1,  per l'attuazione
          degli interventi di cui all'art. 6".
            - Si riporta il testo dell'art.  67, comma 2, del  D.P.R.
          28 gennaio 1988, n. 43:
            "2.  La  riscossione coattiva  e'  effettuata  secondo le
          seguenti modalita':
            a)    se, a   seguito di   invito al  pagamento, atto  di
          liquidazione, accertamento,    rettifica   o     erogazione
          di   sanzioni    sono intruttuosamente scaduti i termini di
          pagamento   delle  somme  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio
          finanziario  competente    forma  il  ruolo   relativo   ai
          contribuenti    per i   quali si  procede alla  riscossione
          coattiva   ai sensi  dell'art.    11,  terzo    comma,  del
          decreto  del    Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 602. Per  la  formazione    del  ruolo  e  per  la
          riscossione   delle   somme     iscritte  si  applicano  le
          disposizioni previste  per la  riscossione  dei  tributi  e
          delle   entrate di  cui all'art. 63, comma  1; i ruoli sono
          riscossi in  unica soluzione alla prima scadenza utile;
            b) con   decreto  del    Ministro  delle    finanze  sono
          stabiliti tempi, procedure e criteri  per la redazione e la
          trasmissione  dei  suddetti  ruoli  e  per  la compilazione
          meccanografica  degli  stessi  da   parte   del   consorzio
          nazionale    obbligatorio    tra  i   concessionari   della
          riscossione, nonche' gli adempimenti   contabili  a  carico
          degli agenti della riscossione;
            c)  l'intendente    di  finanza    appone  il    visto di
          esecutorieta' dei ruoli e  li consegna   al  concessionario
          territorialmente  competente, che  ne   rilascia  ricevuta,
          affinche'  lo   stesso  provveda  alla riscossione    senza
          l'obbligo    del      non    riscosso      come   riscosso.
          L'intendente di  finanza trasmette  copia del  frontespizio
          dei   ruoli   consegnati     alla  competente    ragioneria
          provinciale  per i  relativi controlli".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n.   400: "3.  Con    decreto  ministeriale
          possono    essere  adottati  regolamenti nelle materie   di
          competenza del ministro   o di  autorita'  sottordinate  al
          ministro,  quando   la legge  espressamente conferisca tale
          potere. Tali  regolamenti, per  materie di   competenza  di
          piu'  ministri,   possono   essere   adottati con   decreti
          interministeriali, ferma   restando  la    necessita'    di
          apposita    autorizzazione  da    parte  della    legge.  I
          regolamenti    ministeriali    ed  interministeriali    non
          possono  dettare  norme contrarie a  quelle dei regolamenti
          emanati dal Governo. Essi debbono  essere    comunicati  al
          Presidente  del  Consigliso  dei  Ministri prima della loro
          emanazione".
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  17
          febbraio 1982, n.  46:
            "Art.  14.   - Presso   il Ministero  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato  e'   istituito   il   ''Fondo
          speciale    rotativo   per l'innovazione tecnologica''.  Il
          fondo   e' amministrato   con gestione  fuori  bilancio  ai
          sensi dell'art. 9  della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
            Gli  interventi   del fondo  hanno per  oggetto programmi
          di imprese destinati ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'   esistenti. Tali programmi  riguardano le
          attivita'      di      progettazione,       sperimentazione
          sviluppo          e  preindustrializzazione,  unitarianente
          considerate.
            Il CIPI, entro trenta  giorni    dall'entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   stabilisce   le   condizioni.di
          ammissibilita'  agli  interventi  del  fondo,  indica    la
          priorita'  di    questi  avendo  riguardo    alle  esigenze
          generali   dell'economia   nazionale    e    determina    i
          criteri  per  le modalita' dell'istruttoria".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  162,  della
          legge    23 dicembre   1996, n.   662,   recante misure  di
          razionalizzazione  della finanza pubblica:
            "162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove  mesi
          dalla  data di  entrata  in vigore  della  presente  legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi  concernenti  il  riordino
          delle   imposte   personali   sul reddito,   al  fine    di
          favorire    la capitalizzazione   delle imprese   e tenendo
          conto   delle  esigenze   di  efficienza,     rafforzamento
          e  razionalizzazione    dell'apparato    produttivo,    con
          l'osservanza  dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  applicazione   agli    utili   corrispondenti    alla
          remunerazione   ordinaria  del    capitale  investito    di
          un'aliquota ridotta   rispetto  a  quella  ordinaria;    la
          remunerazione  ordinaria  del    capitale  investito  sara'
          determinata  in base   al rendimento  figurativo    fissato
          tenendo   conto   dei   rendimenti  finanziari  dei  titoli
          obbligazionari, pubblici e privati,  trattati  nei  mercati
          regolamentati italiani;
            b)     applicazione    della     nuova   disciplina   con
          riferimento  all'incremento  dell'ammontare     complessivo
          delle  riserve    formate con utili, nonche'   del capitale
          sociale e  delle riserve e fondi   di  cui  all'art.    44,
          comma    1, del   testo unico   delle imposte  sui redditi,
          approvato  con decreto   del Presidente   della  Repubblica
          22  dicembre 1986,   n.   917,   sempreche'   derivanti  da
          conferimenti  in  denaro, effettivamente eseguiti, rispetto
          alle corrispondenti voci risultanti dal  bilancio  relativo
          al  periodo  di imposta in corso alla data del 30 settembre
          1996;   possibilita'  di  limitazioni  o   esclusioni   del
          beneficio  nel    caso di   utilizzo degli   incrementi per
          finalita' non rispondenti        ad      esigenze        di
          efficienza,         rafforzamento      o  razionalizzazione
          dell'apparato produttivo;
            c)  previsioni   di  particolari   disposizioni  per   le
          societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
            d)  determinazione  dell'aliquota    ridotta  di cui alla
          lettera a) in una misura  compresa tra  i livelli minimo  e
          massimo  previsti dalla lettera l) del comma 160;
            e)  abrogazione   della  maggiorazione  di     conguaglio
          prevedendo  l'affrancamento  obbligatorio delle  riserve di
          cui ai  commi 2  e 4 dell'art. 105  del testo unico   delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   con   il
          pagamento  di   un'imposta sostitutiva non  superiore al  6
          per cento;   l'imposta  sostitutiva,   non  deducibile   ai
          fini     della determinazione   del  reddito    imponibile,
          potra'  essere prelevata  a carico delle  riserve e per  la
          relativa  riscossione    potranno  essere  previste diverse
          modalita' di rateazione non superiori in ogni  caso  a  tre
          anni dalla prima scadenza;
            f)  possibilita'  di prevedere trattamenti temporanei  di
          favore per le  societa'  i  cui  titoli di   partecipazione
          sotto      ammessi     alla  quotazione    nei      mercati
          regolamentati   italiani,      consistenti    in  riduzioni
          dell'aliquota  fissata ai  sensi della  lettera d)  e nella
          eventuale  applicazione  della  disciplina  di    cui  alla
          lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento
          si applica per i primi tre periodi di imposta successivi  a
          quelli della prima quotazione;
            g)  possibilita'    di  prevedere speciali incentivazioni
          per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
            h)abrogazione della tassa sui contratti  di borsa  aventi
          ad  oggetto  valori   mobiliari     quotati   in    mercati
          regolmentati     e   conclusi nell'ambito    dei    mercati
          medesimi,  con    possibilita'    di    apportare misure di
          coordinamento  con le altre disposizioni  del regio decreto
          30 dicembre   1923, n.   3278, e    con  il    decreto  del
          Presidente  della Repubblica   26  ottobre  1972,  n.  642,
          anche  al  fine  di  evitare disparita' di trattamento;
            i)   coordinamento della   disciplina   del credito    di
          imposta   sugli utili societari con le disposizioni  di cui
          alle precedenti lettere e con la    lettera  m)  del  comma
          160;  compensazione,  ai  soli   fini della lettera e), con
          l'imposta relativa  al dividendo da cui deriva; negli altri
          casi l'ammontare   del   credito di   imposta   non  potra'
          essere  superiore  all'effettivo  ammontare    dell'imposta
          pagata dalla societa' alla cui distribuzione  di  utili  il
          credito di imposta e' riferito;
            l)      coordinamento   delle     disposizioni   previste
          nelle  lettere precedenti  con  quelle di  cui   al   testo
          unico  delle  imposte  sui redditi,  approvato con  decreto
          del   Presidente della   Repubblica 22  dicembre  1986,  n.
          917,  e  al  decreto  del    Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973,  n. 600,  procedendo anche  alla  revisione
          della disciplina  delle  ritenute  sugli  utili di  cui  e'
          deliberata  la distribuzione".
            -   La    legge  23  dicembre    1996,  n.    663,  reca:
          "Disposizioni  per la formazione  del bilancio  annuale   e
          pluriennale  dello Stato  (legge finanziaria 1997)".
            -  Il    D.P.R. 26 ottobre   1972, n.   649, reca: "Norme
          concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte
          di consumo".
            - Il  D.L. 18 gennaio   1993, n.  11,  convertito,    con
          modificazioni,  nella  legge  19  marzo  1993, n. 70, reca:
          "Rivalutazione delle pensioni erogate  dai  fondi  speciali
          gestiti dall'INPS".
            -    La    legge  22    luglio    1978,   n.   385, reca:
          "Adeguamento   della disciplina dei compensi  per    lavoro
          straordinario ai dipendenti dello Stato".
            -  La  legge 26 gennaio  1980, n. 16, reca: "Disposizioni
          concernenti la  corresponsione   di  indennizzi,  incentivi
          ed    agevolazioni  a cittadini ed   imprese  italiane  che
          abbiano  perduto beni,   diritti ed interessi gia' soggetti
          alla sovranita' italiana e all'estero".