Art. 13-bis. Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA (( 1. Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le )) (( parole: "dell'avvio", introdotte dall'articolo 2, comma 1, )) (( lettera c-bis), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. )) (( 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio )) (( 1997, n. 30. )) (( 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte )) (( le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data )) (( del 2 marzo 1997. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 2, comma 1, letera cbis) , del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dal decreto: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa".