Art. 14.
         Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
  1. Le entrate (( tributarie  )) derivanti dal presente decreto sono
riservate all'erario e  concorrono alla copertura degli  oneri per il
servizio del debito pubblico,  nonche' alla realizzazione delle linee
di  politica economica  e finanziaria  in funzione  degli impegni  di
riequilibrio del  bilancio assunti  in sede comunitaria.  Con decreto
del Ministro delle  finanze, di concerto con il  Ministro del tesoro,
da emanare entro  novanta giorni dalla data di entrata  in vigore del
presente  decreto, sono  stabilite, ove  necessario, le  modalita' di
attuazione del presente articolo.
  2. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le  variazioni di  bilancio occorrenti per  l'attuazione del
presente decreto.