Art. 9.
                       Obblighi di versamento
            a carico dei concessionari della riscossione
  1. I concessionari della riscossione,  entro il 15 dicembre di ogni
anno,  versano  il  20  per  cento  delle  somme  riscosse  nell'anno
precedente  per effetto  delle  disposizioni  attuative della  delega
legislativa prevista  dal comma  138 dell'articolo  3 della  legge 23
dicembre 1996, n. 662, intese  a modificare la disciplina dei servizi
autonomi di cassa degli uffici  finanziari, a titolo di acconto sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
  2.  Con decreto  del Ministro  delle  finanze, di  concerto con  il
Ministro del  tesoro, da  emanare annualmente ai  sensi dell'articolo
17, comma  3, della legge 23  agosto 1988, n. 400,  sono stabilite la
ripartizione tra  i concessionari  dell'acconto sulla base  di quanto
riscosso nell'anno  precedente dai  servizi autonomi  di cassa  o dai
concessionari  nei rispettivi  ambiti territoriali,  le modalita'  di
versamento, nonche'  ogni altra  disposizione attuativa  del presente
articolo.
  3. In caso di mancato  versamento dell'acconto nel termine previsto
dal  presente articolo,  si  applicano le  disposizioni  di cui  agli
articoli da 56 a 60,  relativi all'espropriazione della cauzione, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  4.  Per il  triennio  1997-1999  l'acconto di  cui  al  comma 1  e'
determinato  con  il   decreto  di  cui  al  comma  2   in  modo  che
complessivamente garantisca  maggiori entrate  per il  bilancio dello
Stato pari a  lire 3.000 miliardi per l'anno 1997  ed ulteriori 1.500
miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.
          Riferimenti normativi:
            Si  riporta il  testo  del comma  138 dell'art.  3  della
          legge    23  dicembre  1996,  n.  662:  "138. Il Governo e'
          delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi finalizzati   a modificare la    disciplina  in
          materia   di   servizi   autonomi  di  cassa  degli  uffici
          finanziari,  secondo  i   seguenti   principi   e   criteri
          direttivi:
            a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte
          indirette   e   delle      altre   entrate   affidando   ai
          concessionari della riscossione, agli istituti  di  credito
          e    all'Ente  poste  italiane    gli adempimenti svolti in
          materia dai  servizi di cassa  degli uffici  del  Ministero
          delle  finanze    ed  armonizzandoli  alla  procedura    di
          funzionamento del conto fiscale  di  cui  al    regolamento
          emanato  con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
          1993, n. 567;
            b)     apportare  le     conseguenti     modifiche   agli
          adempimenti   posti    a  carico  dei    contribuenti,  dei
          concessionari della  riscossione, delle banche,   dell'Ente
          poste   italiane  e degli  uffici finanziari  dalla vigente
          normativa".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988,  n.   400: "3. Con   decreto ministeriale
          possono   essere adottati regolamenti  nelle  materie    di
          competenza  del  ministro    o di autorita' sottordinate al
          ministro, quando  la legge   espressamente conferisca  tale
          potere.  Tali   regolamenti, per  materie di  competenza di
          piu' ministri,   possono   essere   adottati con    decreti
          interministeriali,  ferma    restando  la   necessita'   di
          apposita    autorizzazione  da    parte  della    legge.  I
          regolamenti    ministeriali    ed  interministeriali    non
          possono dettare norme contrarie a   quelle dei  regolamenti
          emanati  dal  Governo.  Essi   debbono essere comunicati al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione".
            -  Si  riporta il  testo degli  articoli da  56 a  60 del
          D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43:
            "Art.  56    (Formazione  del  titolo     esecutivo   per
          l'espropriazione  della cauzione). - 1. Se i versamenti non
          sono stati eseguiti in tutto  o  in   parte   nei   termini
          fissati    dagli    articoli    72   e   73 l'intendente di
          finanza, anche per    conto  degli  altri  enti  creditori,
          rivolge  al  concessionario l'invito a  pagare entro cinque
          giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'art.  104,
          commi 1, 2 e 3 e ne da' notizia ai predetti enti.
            2.    In caso   di mancato  pagamento, il  Ministro delle
          finanze, su richiesta    dell'intendente   di      finanza,
          dispone,   con    decreto, l'espropriazione  della cauzione
          e,  in     quanto  occorra,      degli   altri   beni   del
          concessionario.  Tale  decreto    e' comunicato a tutti gli
          enti  garantiti  dalla     cauzione  ed      e'   trasmesso
          all'intendente      di   finanza   che  lo     notifica  al
          concessionario ed  al terzo  che ha  prestato la  cauzione,
          nei modi previsti dal codice di procedura civile.
            3. Il decreto ministeriale  costituisce titolo esecutivo.
          In  virtu'  dl    esso  l'intendente    di finanza,   anche
          nell'interesse  degli altri creditori   garantiti     dalla
          cauzione,   procede  all'espropriazione forzata".
            "Art.  57  (Procedura di espropriazione della cauzione).-
          1.  Il procedimento di espropriazione  forzata e'  compiuto
          in  conformita'  alle  norme   dell'art. 45, commi   3 e 4,
          nonche' degli articoli   64 e seguenti, del    decreto  del
          Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, con
          le seguenti modifiche:
            a)  le  attribuzioni  spettanti al concessionario ed agli
          ufficiali di  riscossione  sono  espletate  rispettivamente
          dall'intendente di finanza e dagli ufficiali giudiziari;
            b)  il  creditore istante puo' concorrere  all'asta senza
          depositare la  cauzione di  cui all'art.  84   del  decreto
          del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
            c)    il prezzo  di  aggiudicazione deve  essere  versato
          alla  Cassa depositi e prestiti nel termine di  tre  giorni
          dalla vendita;
            d) nell'ipotesi prevista dall'art. 87  del decreto n. 602
          del  1973,  l'immobile e'  devoluto all'ente  creditore o a
          quello fra   gli enti  creditori  che    vanta  il  maggior
          credito per  il minor prezzo  tra il prezzo base  del terzo
          incanto  e   l'importo del   credito per  cui si procede, a
          netto delle spese di esecuzione degli interessi di mora;
            e) gli  articoli 78, 79  e 90  del decreto n.    602  del
          1973  non si applicano.
            2.  I    titoli depositati presso   la Cassa   depositi e
          prestiti   ed i  titoli  ipotecati    per  cauzione    sono
          alienati  al    prezzo  di    borsa,  a  cura   della Cassa
          medesima    o  dell'Istituto    emittente,  nelle     forme
          stabilite dai rispettivi regolamenti".
            "Art.  58    (Riparto fra gli   aventi diritto). -  1. Il
          riparto del   denaro  costituito   in   cauzione  e   delle
          somme   ricavate dall'esecuzione sui   beni costituenti  la
          cauzione      stessa  e'  disposto  con  provvedimento  del
          servizio centrale e diviene  esecutivo a tutti gli  effetti
          qualora,  entro    trenta  giorni   dalla   notifica   agli
          interessati,  non    venga  fatta  opposizione davanti   al
          pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione   ai
          sensi   dell'art.   45,   quarto  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
            2. Se davanti al pretore non si raggiunge  l'accordo  tra
          le  parti  in  merito   alla   proposta   opposizione,   si
          applicano  le   disposizioni dell'art. 512  del  codice  dl
          procedura civile.
            3.  Se    il ricavato della  vendita dei beni costituenti
          la cauzione degli altri beni   del  concessionario  non  e'
          sufficiente  al  pagamento  dei     crediti   degli    enti
          interessati,  il   debito  residuo    e'  proporzionalmente
          accollato a ciascuno dei creditori".
            "Art.  59  (Reintegrazione  della  cauzione). - 1. Con il
          decreto ministeriale  di  cui  all'art.  56,  comma  2,  il
          servizio  centrale intima al concessionario  di reintegrare
          la  cauzione nel termine  di trenta giorni dalla notifica.
            2. Se   la cauzione   non e' reintegrata,    il  Ministro
          delle  finanze  dichiara,   a   norma   dell'art.   20    e
          seguenti,  la  decadenza   del concessionario,  salvo  che,
          riconosciuta      l'esistenza  di  circostanze  a  lui  non
          imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine".
            "Art.  60 (Svincolo della  cauzione). - 1.   La  cauzione
          e' svincolata  nel  caso di  cambiamento  di  gestione solo
          quando   non sussistono debiti del concessionario verso  lo
          Stato e gli altri enti impositori.
            2. Lo svincolo  e'  disposto  con  decreto  del  servizio
          centrale  previo assenso   degli  enti interessati  che  si
          intende  concesso     qualora,  decorsi  sei   mesi   dalla
          richiesta, non sia stato epresso.
            3.  Il    decreto di svincolo  costituisce titolo per  la
          restituzione dei depositi  e  per  la  cancellazione  delle
          iscrizioni ipotecarie e dei vincoli".