Art. 9. Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999. Riferimenti normativi: Si riporta il testo del comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567; b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo degli articoli da 56 a 60 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43: "Art. 56 (Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione). - 1. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche per conto degli altri enti creditori, rivolge al concessionario l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'art. 104, commi 1, 2 e 3 e ne da' notizia ai predetti enti. 2. In caso di mancato pagamento, il Ministro delle finanze, su richiesta dell'intendente di finanza, dispone, con decreto, l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni del concessionario. Tale decreto e' comunicato a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmesso all'intendente di finanza che lo notifica al concessionario ed al terzo che ha prestato la cauzione, nei modi previsti dal codice di procedura civile. 3. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In virtu' dl esso l'intendente di finanza, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede all'espropriazione forzata". "Art. 57 (Procedura di espropriazione della cauzione).- 1. Il procedimento di espropriazione forzata e' compiuto in conformita' alle norme dell'art. 45, commi 3 e 4, nonche' degli articoli 64 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le seguenti modifiche: a) le attribuzioni spettanti al concessionario ed agli ufficiali di riscossione sono espletate rispettivamente dall'intendente di finanza e dagli ufficiali giudiziari; b) il creditore istante puo' concorrere all'asta senza depositare la cauzione di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; c) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita; d) nell'ipotesi prevista dall'art. 87 del decreto n. 602 del 1973, l'immobile e' devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, a netto delle spese di esecuzione degli interessi di mora; e) gli articoli 78, 79 e 90 del decreto n. 602 del 1973 non si applicano. 2. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecati per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'Istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti". "Art. 58 (Riparto fra gli aventi diritto). - 1. Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione sui beni costituenti la cauzione stessa e' disposto con provvedimento del servizio centrale e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta opposizione davanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 45, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'art. 512 del codice dl procedura civile. 3. Se il ricavato della vendita dei beni costituenti la cauzione degli altri beni del concessionario non e' sufficiente al pagamento dei crediti degli enti interessati, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a ciascuno dei creditori". "Art. 59 (Reintegrazione della cauzione). - 1. Con il decreto ministeriale di cui all'art. 56, comma 2, il servizio centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica. 2. Se la cauzione non e' reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a norma dell'art. 20 e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine". "Art. 60 (Svincolo della cauzione). - 1. La cauzione e' svincolata nel caso di cambiamento di gestione solo quando non sussistono debiti del concessionario verso lo Stato e gli altri enti impositori. 2. Lo svincolo e' disposto con decreto del servizio centrale previo assenso degli enti interessati che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi dalla richiesta, non sia stato epresso. 3. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei vincoli".