Art. 9-bis. Norme in materia di entrata (( 1. I soggetti residenti i nel territorio dello Stato che non )) (( hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di )) (( fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del pre )) (( sente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di )) (( accertamento definitivi, possono versare le relative imposte )) (( nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto )) (( a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza )) (( l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione )) (( entro il 1 dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo )) (( scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il 15 marzo )) (( 1998. )) (( 2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il)) (( comma 75 e' inserito il seguente: )) (( "75-bis. Le societa' di fatto esercenti le attivita' )) (( indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni )) (( tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo )) (( comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio )) (( 1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in )) (( imprese agricole individuali. Gli atti e le formalita' posti in )) (( essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei )) (( trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo )) (( dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di )) (( L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza )) (( ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore )) (( dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti )) (( della pubblica amministrazione intestati alla societa' di fatto )) (( o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro )) (( delle imprese". )) (( 3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere )) (( modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui )) (( al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. )) (( 662. )) (( 4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, )) (( del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, )) (( relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il )) (( reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o )) (( arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del )) (( contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo )) (( 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione )) (( effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo )) (( di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio )) (( sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al )) (( citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione )) (( delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, )) (( della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si )) (( applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis commi )) (( 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, )) (( con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. )) (( 5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte)) (( e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario )) (( nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un )) (( reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto )) (( conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, )) (( provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e )) (( successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari )) (( competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute )) (( in base alle dichiarazioni presentate. )) (( 6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996 )) (( dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di )) (( giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a )) (( domanda del ricorrente: )) (( a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite e' )) (( d'importo fino a lire 5 milioni; )) (( b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del )) (( valore della lite se questo e' di importo superiore a lire 5 )) (( milioni e fino a lire 30 milioni. )) (( 7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento e' )) (( previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di )) (( pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o )) (( liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono )) (( riscosse a titolo definitivo. La definizione non da' comunque )) (( luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate )) (( dal ricorrente. )) (( 8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del )) (( comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I )) (( pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme )) (( sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito )) (( capitolo dello stato di previsione dell'entrata. )) (( 9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende: )) (( a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto )) (( di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, )) (( considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa )) (( all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; )) (( b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al )) (( netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con )) (( lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative )) (( esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore e' )) (( costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in )) (( materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, )) (( ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore )) (( degli immobili e' costituito dall'imposta relativa al maggiore )) (( imponibile accertato. Se il giudizio e' pendente, dopo che e' )) (( intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi )) (( grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per )) (( la definizione ai sensi del presente articolo e' comunque il )) (( valore accertato. )) (( 10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue )) (( automaticamente il giudizio per cessazione della materia del )) (( contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione )) (( non da' comunque luogo alla restituzione delle somme )) (( eventualmente gia' versate dal ricorrente alla data di entrata )) (( in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il )) (( contribuente da' comunicazione dell'avvenuto pagamento entro )) (( quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, )) (( senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia )) (( dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale )) (( informa la commissione tributaria della regolarita' )) (( dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal )) (( decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione )) (( tributaria, accertata la regolarita' formale del procedimento, )) (( ne dichiara l'estinzione. )) (( 11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le)) (( forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto )) (( legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine )) (( perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il )) (( quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme )) (( negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al )) (( saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro )) (( quindici giorni il contribuente da' comunicazione al giudice )) (( tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante )) (( deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di )) (( fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione )) (( tributaria dichiara l'estinzione del procedimento. )) (( 12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del)) (( decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e )) (( successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 )) (( luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui )) (( al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni )) (( previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti )) (( entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a )) (( decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare )) (( complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di )) (( lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 )) (( milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due )) (( rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 )) (( febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere )) (( dal 15 dicembre 1995. )) (( 13. Sono considerati validi, ai fini della definizione )) (( dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i )) (( versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi )) (( fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, )) (( versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente )) (( versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli )) (( interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data )) (( dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a )) (( tale titolo e' superiore a lire 20 mila. )) (( 14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies )) (( dell'articolo 3 del decreto - legge 30 settembre 1994, n. )) (( 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre )) (( 1994, n. 656, non e' dovuta la soprattassa prevista al comma 2- )) (( nonies dell'articolo 3 dello stesso decreto - legge se le )) (( predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere )) (( dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 )) (( luglio 1997. )) (( 15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione )) (( per gli anni pregressi inibisce la possibilita' per l'ufficio )) (( di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di )) (( cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto )) (( del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e )) (( successive modificazioni e integrazioni. )) (( 16. La definizione non puo' essere effettuata se, entro il 30 )) (( aprile 1997, e' stato notificato processo verbale di )) (( constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul )) (( reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato )) (( avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di )) (( accertamento di cui all'articolo 41 -bis del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e )) (( successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi )) (( oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il )) (( contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti )) (( dall'accertamento parziale. )) (( 17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate)) (( alla data del 15 dicembre 1995. )) (( 18. L'intervenuta definizione da parte delle societa' od )) (( associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle )) (( imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del )) (( titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria )) (( costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo )) (( 41 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 )) (( settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e )) (( integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno )) (( definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i )) (( termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del )) (( Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di )) (( due anni. )) (( 19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138,)) (( primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come )) (( modificato dall'articolo 6-bis del decreto - legge 31 dicembre )) (( 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 )) (( febbraio 1997, n. 30, e' prorogato al 31 luglio 1997. )) (( 20. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica)) (( 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono )) (( sostituiti dai seguenti: )) (( "Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo considerato )) (( dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del )) (( testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di )) (( registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica )) (( 26 aprile 1986, n. 131. )) (( Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il)) (( prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero )) (( trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici )) (( prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito )) (( con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia )) (( sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di )) (( imposta". )) (( 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle)) (( procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, )) (( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto, e' in corso di espletamento la perizia )) (( dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del )) (( concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa )) (( espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) (( 22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies del )) (( decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e )) (( successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 )) (( luglio 1997. )) (( 23. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto -)) (( legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, )) (( dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di )) (( decadenza per l'accertamento delle violazioni e per )) (( l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione )) (( governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, e' )) (( prorogato al 28 febbraio 1998. )) Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 1996, n. 662 reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". - Si riporta il testo del comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra - contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attivita' nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita' e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attivita' diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attivita' effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attivita' diverso da quello gia' comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario". - Si riporta il testo dell'art. 11-bis del decretolegge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, abrogato dall'art. 62-ter del D.-L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, ma citato nell'articolo in esame per individuare i soggetti destinatari della disposizione: "Art. 11-bis (Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo). - 1. per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, che esercitano attivita' commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1 - bis, del decreto - legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1969, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalita' previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le modalita' previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attivita'. 3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attivita', non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito economico al luogo e alle modalita' di tale esercizio; all'entita' del capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11; comma 1-bis, del decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda ad una apposita commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con specifiche conoscenze delle condizioni socioeconomiche del luogo dell'esercizio dell'attivita'. La domanda deve essere corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonche' dalla documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni; la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni, dai Centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, o dai soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. La commissione provinciale decide sulla base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale e' stata presentata la domanda nonche' per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e le condizioni enunciate nella domanda stessa; l'ufficio delle entrate puo' richiedere alla commissione provinciale di effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda e' stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle attivita' di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146. 4. Le domande di esonero di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda e' respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del D.P.R. 26 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo e ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali. 6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo". - Si riporta il testo dei commi 209 e 210 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento. 210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli gia' emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza". - Si riporta il testo dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Art. 36-bis ( Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni ). - Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni resentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute. Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contrbuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione della ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d' imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'art. 78, comma 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quelle spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero, a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c); f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge; g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni. Ai fini dei precedenti commi il contribuente invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi". - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 reca: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". - Si riporta il testo dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: "Art. 46 ( Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ). - 1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28. 3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge". - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "Art. 3 ( Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi ). - 1. La definizione di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, puo' essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. La definizione non puo' essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale. 2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per 1'applicazione del comma 1, nonche' le modalita' di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995. 2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'art.36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settentre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 436, nonche' gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. 2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 12, del predetto decretolegge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtu' dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi. 2- quater. Ai fini dell'applicabilita' dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile. 2- quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. 2- sexies . La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualita' definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis. 2- septies . Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali 1'accertamento con adesione per anni pregressi non e intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-bis senza applicazione di interessi. 2- octies . L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. 2- nonies . Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2- (( quinquies )) , l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177 e la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto va ettettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento". - Si riporta il testo dell'art. 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, )) sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti. Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi". - Si riporta il testo dell'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Art. 41-bis ( Accertamento parziale ). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44". - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 5 ( Redditi prodotti in forma associata ). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell' ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti nella propria dichirazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado". - Si riporta il testo dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle impo ste competente entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre l996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che eserci tano attivita' di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanzie di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, )) la trattazione delle istanze puo' essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualita' dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza; la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'art. 2- (( bis, )) comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contri buente a presentarsi per redigere l'atto di ade sione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, del le maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante dele ga ad un'azienda di credito o tramite il compe tente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari am montare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Reppubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono altresi' dovuti una soprattas sa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali". N.B. - I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996 sono stati prorogati al 30 aprile 1997 dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 e al 31 luglio 1997 con la presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 84 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto: "Art. 84 ( Prezzo base e cauzione ). - Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destina zione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario uni tamente al credito di imposta. La cauzione prevista dall'art. 580 del codice di procedura civile e' fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base. Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.". - Si riporta il testo dell'art. 2- nonies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "Art. 2- nonies (Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA ). - 1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarita' derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556: "2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, sono prorogati al 28 febbraio 1997".