Art. 9-bis.
                      Norme in materia di entrata
  (( 1. I soggetti residenti i nel territorio dello Stato che non ))
(( hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di   ))
(( fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla  ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del pre    ))
(( sente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di           ))
(( accertamento definitivi, possono versare le relative imposte    ))
(( nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto ))
(( a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza    ))
(( l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione   ))
(( entro il 1 dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo  ))
(( scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il 15 marzo     ))
(( 1998.                                                           ))
(( 2. All'articolo 3 della legge  23 dicembre 1996, n. 662, dopo il))
(( comma 75 e' inserito il seguente:                               ))
  ((    "75-bis.    Le societa' di fatto esercenti le attivita'    ))
(( indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni    ))
(( tacite familiari di cui all'articolo 230-bis,    ultimo        ))
(( comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio     ))
(( 1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in   ))
(( imprese agricole individuali. Gli atti e le formalita' posti in ))
(( essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei           ))
(( trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo    ))
(( dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di   ))
(( L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza          ))
(( ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore  ))
(( dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti     ))
(( della pubblica amministrazione intestati alla societa' di fatto ))
(( o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro     ))
(( delle imprese".                                                 ))
  (( 3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere      ))
(( modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui   ))
(( al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.   ))
(( 662.                                                            ))
  (( 4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1,         ))
(( del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con    ))
(( modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che,       ))
(( relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il   ))
(( reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o     ))
(( arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del        ))
(( contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo    ))
(( 11-bis,    possono regolarizzare la loro posizione              ))
(( effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo  ))
(( di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio      ))
(( sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al ))
(( citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione   ))
(( delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210,   ))
(( della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si        ))
(( applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis commi  ))
(( 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, ))
(( con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.        ))
(( 5. Alla liquidazione ed  alla riscossione delle maggiori imposte))
(( e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario          ))
(( nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un       ))
(( reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto      ))
(( conto anche delle imposte versate a norma del comma 4,          ))
(( provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del       ))
(( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e        ))
(( successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari  ))
(( competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute   ))
(( in base alle dichiarazioni presentate.                          ))
  (( 6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996      ))
(( dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di    ))
(( giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a        ))
(( domanda del ricorrente:                                         ))
  (( a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite e' ))
(( d'importo fino a lire 5 milioni;                                ))
  (( b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del     ))
(( valore della lite se questo e' di importo superiore a lire 5    ))
(( milioni e fino a lire 30 milioni.                               ))
  (( 7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento e'     ))
(( previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di      ))
(( pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o    ))
(( liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono       ))
(( riscosse a titolo definitivo. La definizione non da' comunque   ))
(( luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate  ))
(( dal ricorrente.                                                 ))
  (( 8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del   ))
(( comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I       ))
(( pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme          ))
(( sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito     ))
(( capitolo dello stato di previsione dell'entrata.                ))
(( 9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:                          ))
  (( a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto ))
(( di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato,          ))
(( considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa     ))
(( all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;  ))
  (( b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al ))
(( netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con   ))
(( lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative              ))
(( esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore e'        ))
(( costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in       ))
(( materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro,  ))
(( ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore      ))
(( degli immobili e' costituito dall'imposta relativa al maggiore  ))
(( imponibile accertato. Se il giudizio e' pendente, dopo che e'   ))
(( intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi     ))
(( grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per ))
(( la definizione ai sensi del presente articolo e' comunque il    ))
(( valore accertato.                                               ))
  (( 10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue       ))
(( automaticamente il giudizio per cessazione della materia del    ))
(( contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione    ))
(( non da' comunque luogo alla restituzione delle somme            ))
(( eventualmente gia' versate dal ricorrente alla data di entrata  ))
(( in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il   ))
(( contribuente da' comunicazione dell'avvenuto pagamento entro    ))
(( quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato,      ))
(( senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia            ))
(( dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale ))
(( informa la commissione tributaria della regolarita'             ))
(( dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal       ))
(( decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione    ))
(( tributaria, accertata la regolarita' formale del procedimento,  ))
(( ne dichiara l'estinzione.                                       ))
(( 11. In  caso di errore scusabile, il giudice  tributario, con le))
(( forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto        ))
(( legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine          ))
(( perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il    ))
(( quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme  ))
(( negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al ))
(( saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro  ))
(( quindici giorni il contribuente da' comunicazione al giudice    ))
(( tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante        ))
(( deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di ))
(( fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione          ))
(( tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.              ))
(( 12. Il  termine del 15 dicembre 1995, di  cui all'articolo 3 del))
(( decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con      ))
(( modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e          ))
(( successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31     ))
(( luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui   ))
(( al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni        ))
(( previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti ))
(( entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a  ))
(( decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare  ))
(( complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di  ))
(( lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10   ))
(( milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due    ))
(( rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28  ))
(( febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere    ))
(( dal 15 dicembre 1995.                                           ))
  (( 13. Sono considerati validi, ai fini della definizione ))
(( dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i        ))
(( versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi     ))
(( fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997,        ))
(( versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente   ))
(( versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli         ))
(( interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data            ))
(( dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a     ))
(( tale titolo e' superiore a lire 20 mila.                        ))
  (( 14. Sulle  somme non versate ai sensi del  comma 2-quinquies  ))
((    dell'articolo 3 del decreto - legge 30 settembre 1994, n.    ))
(( 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre     ))
(( 1994, n. 656, non e' dovuta la soprattassa prevista al comma 2- ))
((    nonies    dell'articolo 3 dello stesso decreto - legge se le ))
(( predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere   ))
(( dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31   ))
(( luglio 1997.                                                    ))
  (( 15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione  ))
(( per gli anni pregressi inibisce la possibilita' per l'ufficio   ))
(( di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di ))
(( cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto   ))
(( del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e    ))
(( successive modificazioni e integrazioni.                        ))
  (( 16. La definizione non puo' essere effettuata se, entro il 30 ))
(( aprile 1997, e' stato notificato processo verbale di            ))
(( constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul      ))
(( reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato   ))
(( avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di            ))
(( accertamento di cui all'articolo 41 -bis del decreto del        ))
(( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e        ))
(( successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi     ))
(( oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il     ))
(( contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti   ))
(( dall'accertamento parziale.                                     ))
(( 17. Sono fatti salvi  gli effetti delle definizioni perfezionate))
(( alla data del 15 dicembre 1995.                                 ))
  (( 18. L'intervenuta definizione da parte delle societa' od      ))
(( associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle        ))
(( imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della ))
(( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del        ))
(( titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria   ))
(( costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo   ))
(( 41 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29         ))
(( settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e            ))
(( integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno ))
(( definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i   ))
(( termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del        ))
(( Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di   ))
(( due anni.                                                       ))
(( 19. Il  termine del 30 aprile di cui  all'articolo 2, comma 138,))
(( primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come       ))
(( modificato dall'articolo 6-bis del decreto - legge 31 dicembre  ))
(( 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28     ))
(( febbraio 1997, n. 30, e' prorogato al 31 luglio 1997.           ))
(( 20. All'articolo 84 del  decreto del Presidente della Repubblica))
(( 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono         ))
(( sostituiti dai seguenti:                                        ))
  (( "Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo considerato ))
(( dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del      ))
(( testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di         ))
(( registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica ))
(( 26 aprile 1986, n. 131.                                         ))
(( Se per  il bene pignorato non si rende  possibile determinare il))
(( prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero      ))
(( trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici       ))
(( prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito  ))
(( con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia  ))
(( sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di     ))
(( imposta".                                                       ))
(( 21. Le  disposizioni di cui al comma 20  si applicano anche alle))
(( procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali,     ))
(( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del   ))
(( presente decreto, e' in corso di espletamento la perizia        ))
(( dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del     ))
(( concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa    ))
(( espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di  ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto.                                                        ))
  (( 22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies    del         ))
(( decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con      ))
(( modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e          ))
(( successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31     ))
(( luglio 1997.                                                    ))
(( 23. Il termine  di cui al comma 2 dell'articolo  6 del decreto -))
(( legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,     ))
(( dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di   ))
(( decadenza per l'accertamento delle violazioni e per             ))
(( l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione ))
(( governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, e'    ))
(( prorogato al 28 febbraio 1998.                                  ))
          Riferimenti normativi:
            -     La   legge    23  dicembre   1996,  n.   662  reca:
          "Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica".
            - Si  riporta il  testo del  comma 121 dell'art.  3 della
          legge 23 dicembre 1996, n.  662: "121. I soggetti che hanno
          dichiarato per il periodo   di    imposta    1995    ricavi
          derivanti   dall'esercizio dell'attivita' di impresa di cui
          all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla
          lettera  c),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, o  compensi derivanti dall'esercizio
          di arti e professioni di  ammontare non  superiore a   lire
          dieci    miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione
          finanziaria i  dati  contabili  ed  extra    -    contabili
          necessari   per   l'elaborazione  degli  studi  di settore.
          Per   la  comunicazione  di  tali   dati  l'amministrazione
          finanziaria    provvede    ad    inviare   al     domicilio
          fiscale     del contribuente,   sulla  base  degli   ultimi
          dati  disponibili  presso l'anagrafe  tributaria,  appositi
          questionari,  approvati    con decreti del Ministro   delle
          finanze, da pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, che    il
          contribuente   deve ritrasmettere, dopo  averli debitamente
          compilati,  alla medesima  amministrazione. All'adempimento
          non  sono  tenuti  i  contribuenti   che   hanno   iniziato
          l'attivita'   nel   1995   o   hanno  cessato  la  medesima
          successivamente al 31 dicembre  1994, quelli che  nel  1995
          si sono trovati  in un  periodo di non  normale svolgimento
          dell'attivita'  e    quelli  con  periodo    di imposta non
          coincidente  con  l'anno  solare.  In   caso   di   mancato
          ricevimento  del  questionario ovvero di ricevimento di  un
          questionario relativo ad  una attivita' diversa  da  quella
          esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente,
          anche    utilizzando    il    modello     di   questionario
          pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale,   a    fornire    i
          dati      all'amministrazione   finanziaria,     indicando,
          comunque,  il codice  relativo all'attivita' effettivamente
          esercitata.    La     trasmissione     del     questionario
          contenente l'indicazione di un codice  di attivita' diverso
          da quello gia'  comunicato all'amministrazione  finanziaria
          per    il  periodo    di  imposta 1995   produce gli stessi
          effetti della dichiarazione   di  cui  all'art.  35,  terzo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
          ottobre 1972,  n. 633,   e   non si   applicano,  per    il
          periodo    di imposta   1995 e   per i  periodi  di imposta
          precedenti, le  sanzioni connesse  alla mancata   o  errata
          comunicazione  della    variazione  dei dati forniti con il
          medesimo questionario".
            -   Si   riporta   il   testo   dell'art.   11-bis    del
          decretolegge    19  settembre 1992, n. 384, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,
          abrogato    dall'art.  62-ter  del D.-L. 30 agosto 1993, n.
          331, convertito  nella legge  29 ottobre  1993, n.  427, ma
          citato nell'articolo in esame  per individuare  i  soggetti
          destinatari della disposizione:
            "Art.    11-bis  (Liquidazione    e   riscossione   delle
          imposte   sui redditi in    base  al    contributo  diretto
          lavorativo).  -  1.    per  i soggetti, diversi   da quelli
          indicati nell'art.  87 del  testo unico delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1966,  n.  917,  che   esercitano
          attivita'  commerciali   e per  quelli che  esercitano arti
          e professioni   i cui  ricavi  o    compensi  non  superano
          l'ammontare    indicato  rispettivamente  nel primo   comma
          dell'art.   18 e   nel quarto   comma  dell'art.    19  del
          decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni,  qualora il reddito
          derivante dall'esercizio di attivita'  commerciali    o  di
          arti   o      professioni   dichiarato   risulti  inferiore
          all'ammontare    del   contributo     diretto    lavorativo
          dell'imprenditore      o  dell'esercente    l'arte  o    la
          professione,  e dei suoi collaboratori familiari, soci    o
          associati,  determinato  ai  sensi  dell'art. 11, comma 1 -
          bis, del decreto - legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,
          con  modificazioni,    dalla legge 27 aprile 1969, n.  154,
          come   modificato dall'art.   6 della legge    30  dicembre
          1991,  n.   413,   e   successive  modificazioni, l'ufficio
          delle     entrate,     anche   avvalendosi   di   procedure
          automatizzate,      provvede   alla   liquidazione  e  alla
          riscossione  delle  maggiori  imposte  con   le   modalita'
          previste  per  la  liquidazione    e la   riscossione delle
          imposte sui  redditi dovute sulla base della dichiarazione;
          in tal caso si applicano gli articoli 9 e  92  del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          e successive modificazioni.
            2.  Gli   uffici delle   entrate provvedono  allo sgravio
          delle somme iscritte  a ruolo  ai  sensi  del comma  1  se,
          dalla    documentazione  prodotta  dal  contribuente  entro
          trenta    giorni  dalla  data di notifica della cartella di
          pagamento,  asseverata    con  i  criteri  e  le  modalita'
          previsti    dal   comma 3,   risulti  che  i dati  presi  a
          base  per    la  determinazione  del    contributo  diretto
          lavorativo  sono   infondati in tutto o in parte ovvero che
          sussistono componenti negativi  deducibili  non    compresi
          tra    quelli   ordinariamente imputabili   al   settore  o
          all'attivita'.
            3. Le disposizioni recate  dal  comma    1  del  presente
          articolo   non   si  applicano     nei    riguardi    degli
          imprenditori  individuali   e   degli esercenti   arti    e
          professioni    i    quali,    nell'esercizio  della    loro
          attivita',  non  si  avvalgono  di   collaboratori   o   di
          dipendenti  e  che  in relazione   all'ambito economico  al
          luogo  e alle  modalita' di  tale esercizio;    all'entita'
          del    capitale investito   e   alle  specifiche condizioni
          soggettive, rendono  manifesta,  sulla  base dei    criteri
          determinati con  decreti del  Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, sentito il  Consiglio dei  Ministri, su  proposta
          del    Ministro delle finanze   e   con   il   parere della
          Commissione   parlamentare   di   cui  all'art.  17,  terzo
          comma,   della  legge  9  ottobre  1971,    n.  825,  nella
          composizione stabilita dall'art. 1, comma   4, della  legge
          29  dicembre  1987, n. 550,   che si esprime entro quindici
          giorni  dalla  richiesta,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
          Ufficiale  , la produzione di un reddito inferiore a quello
          determinabile,      in   applicazione  di  quanto  disposto
          dall'art.  11; comma   1-bis, del   decretolegge 2    marzo
          1989,    n. 69, convertito con  modificazioni, dalla  legge
          27  aprile 1989,   n. 154, come  modificato  dall'art.    6
          della  legge  30  dicembre  1991,    n.  413,  e successive
          modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente  articolo.
          A  questo  fine  i  soggetti  interessati devono presentare
          domanda  ad   una   apposita      commissione   provinciale
          presieduta dal  prefetto, composta dal direttore  regionale
          delle  entrate    e, in relazione  al domicilio fiscale del
          soggetto richiedente,   dal direttore   dell'ufficio  delle
          entrate,    dal sindaco,   o   da loro  delegati, e  da  un
          delegato  del sindaco   con specifiche    conoscenze  delle
          condizioni  socioeconomiche  del    luogo    dell'esercizio
          dell'attivita'. La   domanda   deve   essere corredata  dal
          parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel
          Consiglio  nazionale   dell'economia   e del  lavoro (CNEL)
          ovvero dell'ordine     professionale     di    appartenenza
          nonche'        dalla  documentazione attestante l'esistenza
          delle suindicate condizioni; la documentazione deve  essere
          asseverata,  ai    sensi  e con gli effetti di cui all'art.
          41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo,  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come
          sostituito dall'art.   2,   comma 1,   della    legge    30
          dicembre    1991, n.  413  e successive  modificazioni, dai
          Centri di  assistenza fiscale  di cui all'art. 78,  commi 1
          e  2 della   legge 30 dicembre  1991, n.  413, e successive
          modificazioni,  o dai soggetti  di cui all'art.  30,  terzo
          comma,  del  decreto    del Presidente della Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  636,  e  successive  modificazioni.  La
          commissione  provinciale  decide  sulla  base dell'esito di
          accertamenti  separatamente  effettuati  dalla  Guardia  di
          finanza,   da altri organi di polizia e  dai vigili urbani.
          La decisione della commissione provinciale  ha effetto  per
          il  periodo di imposta per il quale e'  stata presentata la
          domanda  nonche'  per  i  periodi   successivi      se   il
          contribuente,  nella   relativa dichiarazione dei  redditi,
          attesta  che  permangono i   requisiti   e le    condizioni
          enunciate    nella    domanda   stessa;   l'ufficio   delle
          entrate  puo' richiedere  alla commissione  provinciale  di
          effettuare  controlli   e riscontri.   I  soggetti  la  cui
          domanda  e'  stata  accolta  dalla commissione provinciale,
          che  dichiarano    un  reddito  non    inferiore  a  quello
          determinabile,    in  applicazione    di  quanto   disposto
          dall'art.  11, comma 1-bis, del D.L. 2 marzo 1989,  n.  69,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla    legge  27 aprile
          1989, n. 154,  come modificato dall'art.   6 della    legge
          30    dicembre 1991,  n.  413, e  successive modificazioni,
          ai sensi   del   comma 1   del   presente articolo,    sono
          esclusi  dalla  programmazione delle attivita' di controllo
          di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile  1980,  n.
          146.
            4.  Le  domande  di esonero di cui  al comma 1, corredate
          dai pareri e dalla documentazione  di cui al  comma 3, sono
          presentate    al  sindaco  del  comune    ove  il  soggetto
          interessato  ha il domicilio  fiscale. Il sindaco trasmette
          alla commissione  provinciale le domande pervenute.  Coloro
          che   hanno   presentato   la   domanda   conformemente   a
          quanto   previsto  dal  comma  3  possono  avvalersi  delle
          disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo   di  imposta
          per    il  quale   hanno presentato la  domanda di esonero;
          tuttavia,    se  con  la  successiva      decisione   della
          commissione provinciale la domanda e' respinta, sono tenuti
          a  versare  la  maggiore  imposta  dovuta con gli interessi
          nella   misura  annua  del  12  per  cento  all'atto    del
          versamento   della   imposta   dovuta   sulla   base  della
          dichiarazione da  presentare  per  il  periodo  di  imposta
          successivo.
            5.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente  articolo,  gli uffici  delle entrate applicano le
          disposizioni di cui agli articoli  7, 8  e 10   del  D.P.R.
          26  novembre  1980, n.  787. Il ricorso  contro   il  ruolo
          emesso  a   seguito  della  liquidazione effettuata a norma
          del comma 1   del presente articolo  e  ammesso  anche  per
          motivi    relativi   alla   decisione   delle   commissioni
          provinciali.
            6. Le  commissioni provinciali sono   insediate entro  il
          15  gennaio  1993.  Con il   primo dei decreti indicati nel
          primo  periodo del comma 3, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  entro  il  15 dicembre 1992, sono   stabiliti  i
          criteri    e      le    modalita'   di   attuazione   delle
          disposizioni di cui al presente articolo".
            - Si riporta il  testo dei commi 209 e 210   dell'art.  3
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
            "209.  In  deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  602 riguardanti i ritardati o mancati versamenti
          diretti delle imposte sui redditi e le  relative  sanzioni,
          i  contribuenti  possono regolarizzare,  senza applicazione
          di sanzioni e di   interessi, gli omessi  versamenti  delle
          imposte    sui redditi,  delle  altre imposte,  nonche' dei
          contributi dovuti  risultanti dalle  dichiarazioni  annuali
          relative  ai  periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre
          1995, provvedendo a versare, in mancanza di  notifica della
          cartella  di pagamento, entro  il termine perentorio del 30
          settembre 1997, gli  ammontari  dovuti,  maggiorati  di  un
          importo, a titolo di  soprattassa, pari al trentacinque per
          cento,  al  trenta per  cento, al venticinque per cento, al
          venti per cento o al quindici per cento,  a  seconda    che
          l'imposta o il contributo siano dovuti  in  relazione  alla
          dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo d'imposta
          o all'esercizio  chiuso,  rispettivamente,    entro  il  31
          dicembre  degli  anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e
          1995. La soprattassa di cui al precedente  periodo  assorbe
          quella   eventualmente  dovuta  per    omesso  o    tardivo
          pagamento   degli acconti   relativi  allo  stesso  periodo
          d'imposta  o allo   stesso esercizio. Se il contribuente ha
          versato   l'imposta   o   il contributo    in    sede    di
          dichiarazione  annuale,  in    caso  di    omesso o tardivo
          versamento degli  acconti, la misura  della soprattassa  di
          cui  al primo  periodo e'  ridotta alla meta'. Con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento.
            210. Le  disposizioni del comma   209 non   si  applicano
          per    i ruoli gia'   emessi,   per   i   quali   sia stata
          notificata  la  cartella   di pagamento e  sia  scaduta  la
          relativa   rata prima della data di entrata in vigore della
          presente legge. Per i ruoli per   i quali  la  cartella  di
          pagamento  sia  stata  notificata  dopo tale  data  e  fino
          al  30 settembre  1997,  si   applicano   le   disposizioni
          del   comma   209  a condizione che  il contribuente  versi
          gli importi  rideterminati, in base a detto    comma,  alla
          scadenza  della  rata.    I concessionari della riscossione
          sono tenuti  a  comunicare ai   competenti uffici,    entro
          trenta  giorni  dalla  riscossione degli importi  di cui al
          comma 209, i relativi  dati;  in  mancanza  si  applica  la
          sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43,  per
          ciascun  nominativo  non  segnalato.    Sulla  base   delle
          comunicazioni    dei concessionari,  gli uffici  dispongono
          lo    sgravio  degli  importi  iscritti  a  ruolo  per   la
          differenza".
            -  Si riporta  il testo  dell'art. 36-bis  del D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600:
            "Art.  36-bis  (  Liquidazione    delle imposte dovute in
          base alle dichiarazioni ). -  Gli  uffici   delle  imposte,
          avvalendosi   di procedure    automatizzate,   sulla   base
          di    programmi    stabiliti annualmente    dal    Ministro
          delle    finanze,    procedono    entro    il   31 dicembre
          dell'anno   successivo  a  quello  di   presentazione  alla
          liquidazione  delle imposte  dovute, nonche'  ad effettuare
          rimborsi  eventualmente    spettanti  in     base      alle
          dichiarazioni  resentate   dai contribuenti e dai sostituti
          d'imposta,  sulla  scorta  dei  dati   e   degli   elementi
          direttamente desumibili  dalle dichiarazioni  stesse e  dai
          relativi  allegati ovvero sulla base  dei dati dichiarati o
          comunicati  all'Amministrazione  finanziaria  dai  soggetti
          che hanno effettuato le ritenute.
            Ai  fini  della  liquidazione  delle  imposte,  anche  in
          sede    di  rettifica   delle     dichiarazioni   e   senza
          pregiudizio   dell'azione accertatrice   a   norma    degli
          articoli 38  e  seguenti,  gli  uffici possono:
            a)    correggere   gli errori   materiali   e  di calcolo
          commessi   dai  contrbuenti  nella    determinazione  degli
          imponibili  e    delle  imposte  e  quelli  commessi    dai
          sostituti  d'imposta nella   determinazione della  ritenute
          alla fonte;
            b)  escludere  in tutto  o  in  parte  lo scomputo  delle
          ritenute  d'acconto  non  risultanti  dalle   dichiarazioni
          dei  sostituti  d' imposta, dalle   comunicazioni di    cui
          all'art.    20,  terzo    comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica   29  settembre  1973,  n.  605,  o  dalle
          certificazioni   richieste   ai   contribuenti  o  allegate
          alle dichiarazioni ovvero delle  ritenute    risultanti  in
          misura  inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei
          contribuenti stessi;
            c) escludere le detrazioni d'imposta non  previste  dalla
          legge  o  non  risultanti  dai    documenti  richiesti   ai
          contribuenti o    allegati  alle  dichiarazioni    o  dagli
          elenchi  di    cui all'art.   78, comma   25 della legge 30
          dicembre 1991, n. 413;
            d)  ridurre le  detrazioni  esposte in  misura  superiore
          a   quelle spettante in base   ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti  o  allegati alle dichiarazioni o agli elenchi
          menzionati nella lettera c) ovvero, a quella  spettante  in
          base   ai      dati  e  agli  elementi     contenuti  nelle
          dichiarazioni;
            e)   escludere la   deduzione dal    reddito  complessivo
          delle  persone  fisiche  degli   oneri non   previsti dalla
          legge   o non   risultanti  dai  documenti    richiesti  ai
          contribuenti  o   allegati alle  dichiarazioni ovvero dagli
          elenchi menzionati nella lettera c);
            f)  ridurre   la deduzione   dal   reddito    complessivo
          delle    persone  fisiche  degli  oneri   esposti in misura
          superiore  a quella risultante dai documenti  richiesti  ai
          contribuenti  o  allegati  alle  dichiarazioni ovvero dagli
          elenchi menzionati  nella lettera   c) ovvero    in  misura
          eccedente i limiti fissati dalla legge;
            g)  controllare  i  crediti  di    imposta  spettanti e i
          versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.
            Ai    fini  dei    precedenti  commi    il   contribuente
          invitato,  anche    a  mezzo telefono   o a mezzo   posta a
          fornire chiarimenti in  ordine ai dati   contenuti    nella
          dichiarazione   e   ad  esibire  o  trasmettere ricevute di
          versamento e altri documenti indicati  nella  dichiarazione
          ma  ad  essa  non  allegati  o difformi dai dati forniti da
          terzi".
            -  Il   decreto  legislativo  31    dicembre   1992,   n.
          546    reca:    "Disposizioni  sul   processo tributario in
          attuazione  della delega al Governo contenuta nell'art.  30
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    46  del D.Lgs. 31
          dicembre 1992, n.  546:
            "Art. 46 ( Estinzione  del giudizio per cessazione  della
          materia  del  contendere ).  - 1. Il  giudizio si estingue,
          in tutto  o in parte,   nei casi   di  definizione    delle
          pendenze  tributarie previsti dalla legge  e in  ogni altro
          caso di  cessazione della  materia del contendere.
            2.  La  cessazione  della  materia    del  contendere  e'
          dichiarata, salvo quanto diversamente disposto  da  singole
          norme  di    legge,  con  decreto  del   presidente o   con
          sentenza      della   commissione.      Il    provvedimento
          presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
            3.  Le  spese del  giudizio estinto  a norma del  comma 1
          restano a carico della parte  che le ha anticipate,   salvo
          diverse disposizioni di legge".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    3  del  D.L. 30
          settembre 1994, n.   564,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 30 novembre 1994, n.  656:
            "Art.  3   ( Accertamento   con adesione del contribuente
          per anni pregressi  ).  -  1.    La  definizione    di  cui
          all'articolo    2-bis  del presente decreto,  limitatamente
          alle dichiarazioni  presentate entro il 30  settembre 1994,
          puo' essere effettuata  mediante accettazione degli importi
          proposti dagli uffici   anche sulla  base  di  elaborazioni
          operate  dall'anagrafe  tributaria  che tengono  conto  per
          ciascuna  categoria  economica,    della  distribuzione dei
          contribuenti  per fasce di  ricavi  o   di  compensi  e  di
          redditivita'    risultanti     dalle  dichiarazioni   sulle
          maggiori   imposte non sono dovuti  interessi e le sanzioni
          sono  applicabili nella  misura  di  un ottavo  del  minimo
          dovuto. La  definizione non   puo' essere effettuata    se,
          entro    il  20 maggio 1995,  e' stato  notificato processo
          verbale  di constatazione con esito positivo  ai fini delle
          imposte sul  reddito o dell'imposta sul valore  aggiunto  o
          notificato  avviso  di  accertamento,  ad  eccezione  degli
          avvisi di  accertamento di cui all'art. 41-bis  del decreto
          del Presidente della Repubblica    29  settembre  1973,  n.
          600,  e  successive modificazioni,   relativi   a   redditi
          oggetto  dell'accertamento  con adesione, a condizione  che
          il  contribuente  versi  entro il 15 dicembre 1995 le somme
          derivanti dall'accertamento parziale.
            2.  Con  regolamento, da emanare   ai sensi dell'articolo
          17, comma 2, legge 23  agosto 1988,  n. 400,  entro novanta
          giorni dalla  data di entrata in   vigore della legge    di
          conversione  del    presente  decreto,  sono   stabilite le
          disposizioni  occorrenti  per 1'applicazione  del comma  1,
          nonche'  le modalita'  di pagamento,  anche rateizzato,  da
          effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.
            2-bis. Sono salvi  gli effetti della liquidazione   delle
          imposte in base all'art.36-bis  del decreto  del Presidente
          della  Repubblica 29 settentre 1973, n. 600, con esclusione
          di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11-bis del D.L. 19
          settembre  1992,  n.  364,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge   14 novembre   1992, n.   436,  nonche'    gli
          effetti   derivanti      dal   controllo     formale  delle
          dichiarazioni   IVA ai sensi  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre 1972, n.  633;  tuttavia  le
          variazioni  dei  dati  dichiarati  non  esplicano efficacia
          ai fini  del computo della maggiore imposta  dovuta in base
          all'accertamento  con  adesione  per      anni   pregressi.
          L'accertamento con adesione previsto dal presente  articolo
          non  modifica  l'importo degli eventuali rimborsi e crediti
          derivanti dalle  dichiarazioni  presentate  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
            2-ter.  I  soggetti  residenti  o  aventi sede nei comuni
          individuati ai sensi  dell'art. 1,  comma  1, del  D.L.  24
          novembre    1994,  n.   646, convertito, con modificazioni,
          dalla legge  21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga
          presentata la dichiarazione di  cui all'art. 6,  comma  12,
          del predetto  decretolegge, possono effettuare il pagamento
          delle somme dovute in virtu' dell'accertamento con adesione
          di  cui al presente articolo  in due rate  di pari importo,
          di cui la  prima da versare entro i  termini  previsti  nel
          regolamento  indicato  al  comma  2,  e  la  seconda, senza
          interessi, entro i sei mesi successivi.
            2-  quater.  Ai fini   dell'applicabilita'   dei  criteri
          di  accertamento  con  adesione  di  cui  al  comma  1,  le
          disposizioni di detto comma    vanno    interpretate    nel
          senso   che    le    elaborazioni    operate  dall'anagrafe
          tributaria sono effettuate   tenuto conto,  ai  fini  della
          distribuzione  dei  contribuenti  per  fasce di ricavi o di
          compensi, dei soggetti che  hanno esposto  in dichiarazione
          ricavi o   compensi non  superiori  all'importo    indicato
          nell'articolo  2435-bis,    primo  comma,  lettera  b), del
          codice civile.
            2-   quinquies.    Le    maggiori    imposte    contenute
          complessivamente   nelle   proposte   di  accertamento  con
          adesione sono ridotte nella misura del 50 per  cento per la
          parte eccedente l'importo  di lire 5 milioni per le persone
          fisiche e l'importo di lire  10    milioni  per  gli  altri
          soggetti.      Qualora   gli      importi      da   versare
          complessivamente per   la  definizione    dell'accertamento
          con  adesione   di  cui  al  presente articolo eccedano per
          le  persone fisiche,  la somma di lire 5 milioni e, per gli
          altri  soggetti,  la somma di lire  10 milioni, gli importi
          eccedenti possono essere versati in    due  rate,  di  pari
          importo,  entro  il  31    marzo  1996    ed  entro   il 30
          settembre  1996,    maggiorati  degli  interessi  legali  a
          decorrere dal 15 dicembre 1995.
            2-     sexies  .  La  definizione  dell'accertamento  con
          adesione del contribuente  comporta  il  pagamento    delle
          imposte  liquidate  secondo  i criteri indicati  all'art. 3
          del  D.P.R. 13  aprile 1995, n.  177, e, limitatamente    a
          ciascuna    annualita'  definita,    rende  definitiva   la
          liquidazione    delle      imposte     risultanti     dalla
          dichiarazione  con riferimento alla  spettanza di deduzioni
          e        agevolazioni    indicate    dal   contribuente   o
          all'applicabilita' di esclusioni, salvi gli effetti di  cui
          al comma 2-bis.
            2-  septies . Se il  riporto delle perdite di  impresa di
          cui all'articolo 8, comma 3, del D.P.R.  13 aprile 1995, n.
          177,    riguarda   periodi   d'imposta      per   i   quali
          1'accertamento con adesione    per  anni  pregressi  non  e
          intervenuto,  il    recupero  della  differenza  di imposta
          dovuta  comporta applicazione   delle   sanzioni    ridotte
          nella   misura prevista  dal  comma  5  dell'articolo 2-bis
          senza  applicazione  di interessi.
            2-   octies .   L'accertamento con  adesione  per    anni
          pregressi  non  rileva  ai  fini  dell'imposta comunale per
          l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
            2- nonies .  Qualora l'accertamento   con adesione    per
          anni  pregressi   sia definito  ai  sensi del  comma 2-  ((
          quinquies ))  , l'omesso versamento nei termini delle  rate
          scadenti  al 31 marzo e al 30 settembre  1996 non determina
          l'inefficacia    dell'accertamento  con  adesione;  per  il
          recupero   delle  somme  non    corrisposte  alle  predette
          scadenze  si applicano  le disposizioni  dell'art. 14   del
          D.P.R.     29  settembre  1973,    n.  602  e    successive
          modificazioni, e  sono altresi' dovuti una sprattassa  pari
          al 40 per cento delle   somme non versate,  ridotta    alla
          meta'    in caso   di   versamento eseguito  entro i  dieci
          giorni  successivi    alle  rispettive  scadenze,  e    gli
          interessi   legali.    Il  versamento  degli    importi  da
          effettuare entro il  15 dicembre 1995 rende applicabili  le
          disposizioni dell'art.    8,  comma  2    del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  13  aprile  1995,  n.  177
          e  la comunicazione di  cui all'art.   6, comma 3,    dello
          stesso    decreto  va ettettuata     entro   i     quindici
          giorni   successivi  al   predetto versamento".
            - Si  riporta il testo dell'art.   38, commi  dal  quarto
          al  settimo,  del decreto  del Presidente  della Repubblica
          29 settembre  1973, n.  600:
            "L'ufficio, indipendentemente  dalle disposizioni  recate
          dai  commi precedenti   e   dall'articolo    39,  puo',  in
          base    ad   elementi   e circostanze   di  fatto    certi,
          determinare   sinteticamente il  reddito complessivo  netto
          del  contribuente  in  relazione   al  contenuto  induttivo
          di    tali  elementi   e  circostanze  quando   il  reddito
          complessivo  netto  accertabile si  discosta per  almeno un
          quarto da quello  dichiarato.  A  tal  fine, con    decreto
          del   Ministro  delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, )) sono stabilite le modalita'      in      base
          alle       quali       l'ufficio      puo'      determinare
          induttivamente  il   reddito o   il   maggior   reddito  in
          relazione      ad  elementi     indicativi  di    capacita'
          contributiva  individuati con  lo stesso   decreto   quando
          il   reddito   dichiarato  non risulta  congruo rispetto ai
          predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
            Qualora l'ufficio  determini sinteticamente il    reddito
          complessivo  netto  in relazione alla spesa  per incrementi
          patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo   prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno  in  cui    e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
            Il   contribuente   ha   facolta'   di dimostrare,  anche
          prima    della  notificazione  dell'accertamento,  che   il
          maggior  reddito determinato o determinabile sinteticamente
          e' costituito  in tutto  o in   parte da redditi  esenti  o
          da  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla    fonte  a titolo
          d'imposta. L'entita'   di tali redditi   e  la  durata  del
          loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
            Dal   reddito    complessivo  determinato  sinteticamente
          non  sono deducibili  gli oneri  di cui  all'art. 10    del
          decreto    indicato  nel  secondo   comma.   Agli   effetti
          dell'imposta locale   sui   redditi    il  maggior  reddito
          accertato  sinteticamente    e'  considerato    reddito  di
          capitale   salva   la   facolta'   del   contribuente    di
          provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi".
            -  Si riporta  il testo  dell'art. 41-bis  del D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600:
            "Art.  41-bis  ( Accertamento   parziale ).  -  1.  Senza
          pregiudizio dell'ulteriore azione  accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'articolo      43,    gli     uffici   delle
          imposte,   qualora,     dalle segnalazioni  effettuate  dal
          Centro informativo delle imposte dirette, dalla  Guardia di
          finanza  o da  pubbliche  amministrazioni ed  enti pubblici
          oppure  dai  dati  in  possesso  dell'anagrafe  tributaria,
          risultino      elementi  che    consentono    di  stabilire
          l'esistenza di   un reddito non dichiarato  o  il  maggiore
          ammontare  di un reddito parziale dichiarato,  che  avrebbe
          dovuto   concorrere a   formare   il   reddito  imponibile,
          compresi   i   redditi    da  partecipazioni  in  societa',
          associazioni  ed imprese  di cui  all'art.   5 del    testo
          unico    delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
          dicembre  1986,  n.  917,  o  l'esistenza  di    deduzioni,
          esenzioni    ed  agevolazioni    in  tutto   o in parte non
          spettanti, possono  limitarsi ad  accertare, in  base  agli
          elementi   predetti,   il  reddito  o  il  maggior  reddito
          imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44".
            - Si riporta   il  testo  dell'art.  5  del  D.P.R.    22
          dicembre 1986, n.  917:
            "Art. 5  ( Redditi prodotti  in forma  associata ). -  1.
          I redditi delle societa' semplici, in  nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione    proporzionalmente    alla    sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
            2. Le quote di partecipazione  agli  utili  si  presumono
          proporzionate  al    valore dei   conferimenti dei  soci se
          non risultano  determinate diversamente dall'atto  pubblico
          o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o  da
          altro  atto  pubblico  o    scrittura  autenticata  di data
          anteriore   all'inizio del  periodo    di  imposta;  se  il
          valore  dei  conferimenti non risulta determinato, le quote
          si presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
            a)  le  societa'    di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
            b)   le societa'    di  fatto    sono    equiparate  alle
          societa'  in    nome  collettivo  o  alle societa' semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali;
            c)    le  associazioni   senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra persone   fisiche   per   l'esercizio    in
          forma   associata  di  arti  e professioni sono  equiparate
          alle societa'  semplici, ma l'atto  o la scrittura  di  cui
          al   comma   2   puo'   essere      redatto    fino    alla
          presentazione     della     dichiarazione    dei    redditi
          dell'associazione;
            d)  si  considerano     residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la maggior   parte del periodo   di
          imposta   hanno      la   sede   legale      o   la    sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.  L'oggetto   principale  e'   determinato   in
          base  all'atto costitutivo, se  esistente in forma  di atto
          pubblico  o   di scrittura privata    autenticata,  e,   in
          mancanza,     in    base      all'attivita'  effettivamente
          esercitata.
            4.  I    redditi delle imprese  familiari di cui all'art.
          230-bis del codice  civile,  limitatamente  al    49    per
          cento    dell'   ammontare risultante   dalla dichiarazione
          dei redditi   dell'imprenditore, sono  imputati  a  ciascun
          familiare,  che  abbia  prestato  in  modo  continuativo  e
          prevalente      la    sua     attivita'     di       lavoro
          nell'impresa,   proporzionalmente    alla  sua    quota  di
          partecipazione agli   utili. La  presente  disposizione  si
          applica a condizione:
            a)    che     i   familiari   partecipanti    all'impresa
          risultino nominativamente,  con l'indicazione  del rapporto
          di parentela  o di affinita' con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio  del   periodo   di      imposta,   recante   la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
            b)      che     la     dichiarazione       dei    redditi
          dell'imprenditore   rechi l'indicazione  delle    quote  di
          partecipazione  agli    utili  spettanti  ai  familiari   e
          l'attestazione  che le   quote stesse   sono  proporzionate
          alla  qualita'   e  quantita'  del  lavoro   effettivamente
          prestato   nell'impresa,     in     modo  continuativo    e
          prevalente,  nel periodo  di imposta;
            c)   che  ciascun    familiare  attesti    nella  propria
          dichirazione   dei  redditi,  di  aver  prestato  la    sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
            5.  Si  intendono, per familiari,   ai fini delle imposte
          sui redditi, il coniuge,  i parenti  entro il  terzo  grado
          e  gli affini  entro il secondo grado".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n.  600:
            "Art. 43  (Termine per  l'accertamento).  - Gli    avvisi
          di  accertamento  devono  essere  notificati,  a    pena di
          decadenza,  entro  il  31    dicembre  del    quinto   anno
          successivo  a    quello  in    cui e'   stata presentata la
          dichiarazione.
            Nei    casi      di    omessa     presentazione     della
          dichiarazione   o   di presentazione di dichiarazione nulla
          ai sensi delle disposizioni  del  titolo  I  l'avviso    di
          accertamento  puo'  essere notificato   fino al 31 dicembre
          del  sesto    anno  successivo  a  quello  in      cui   la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
            Fino   alla   scadenza del  termine  stabilito  nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la   notificazione     di
          nuovi  avvisi,  in    base  alla   sopravvenuta  conoscenza
          di      nuovi    elementi.   Nell'avviso    devono   essere
          specificamente indicati, a    pena  di  nullita',  i  nuovi
          elementi  e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti
          a conoscenza dell'ufficio delle imposte.".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  2, comma  138,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "138.  Il  contribuente  che intende   avvalersi    della
          definizione   presenta   all'ufficio     delle  impo    ste
          competente  entro il  31 luglio 1996,  ovvero entro  il   5
          settembre    l996  se   i   relativi dati   sono registrati
          anche   su    supporto    magnetico,    apposita    istanza
          irretrattabile  redatta   secondo i   modelli approvati con
          decreto del Ministro   delle finanze    16  maggio    1996,
          pubblicato   nel supplemento ordinario n.  30 alla Gazzetta
          Ufficiale  n. 116 del 20   maggio 1996.    All'istanza  dei
          soggetti  che  eserci    tano attivita' di impresa o arti e
          professioni in forma associata  possono essere allegate  le
          istanzie  di  ciascun  socio  o  associato. Con decreto del
          Ministro delle finanze, da    pubblicare    nella  Gazzetta
          Ufficiale,   ))  la trattazione  delle istanze  puo' essere
          attribuita anche   agli uffici    dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,   tenendo conto sia  della qualita' dei  soggetti
          sia della     loro   ripartizione      sul      territorio.
          L'ufficio,     valutata l'istanza; la rigetta, se riscontra
          cause ostative per legge, ovvero invita il  contribuente  a
          presentarsi  per  redigere  in  contraddittorio  l'atto  di
          adesione secondo la  procedura stabilita nel regolamento di
          attuazione di cui  all'art. 2- (( bis, ))  comma    6,  del
          decreto-legge  30  settembre  1994, n. 564, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  1994,  n.  656,
          concernente  disposizioni  per l'accertamento con  adesione
          del  contribuente, emanato   con decreto    del  Presidente
          della  Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si
          perfeziona con   il   versamento delle    maggiori    somme
          dovute.    Se entro  il  30 novembre 1996 l'ufficio  non ha
          comunicato il  rigetto dell'istanza o l'invito al    contri
          buente  a    presentarsi per redigere l'atto  di ade sione,
          il  contribuente   si   intende   definitivamente   ammesso
          alla   definizione.   La  stessa    si  perfeziona  con  il
          versamento,  entro il 15 dicembre 1996,   del  le  maggiori
          somme   dovute,   da   effettuare     in  base  alle  norme
          sull'autoliquidazione mediante  dele ga ad   un'azienda  di
          credito  o   tramite il   compe tente concessionario  della
          riscossione.  Con  decreto  del Ministro   delle   finanze,
          da  pubblicare  nella Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabilite
          le  modalita' tecniche,   la modulistica e    i  codici  di
          versamento.  Qualora l'importo  dovuto sia superiore a lire
          cinque milioni per  le  persone  fisiche  e  a  lire  dieci
          milioni  per    gli  altri   soggetti, le   somme eccedenti
          possono essere versate in  due rate,  di pari am   montare,
          rispettivamente    entro  il quarto e  il decimo mese dalla
          data dell'atto di adesione   di cui  al  presente    comma,
          maggiorate    degli      interessi   legali   computati   a
          decorrere  dal  primo giorno   successivo   alla   scadenza
          del   termine stabilito per il  versamento, ovvero entro il
          31 marzo  1997 ed entro il 30   settembre 1997  nel    caso
          previsto, maggiorate  degli interessi legali  computati   a
          decorrere   dal   16   dicembre  1996.  L'omesso versamento
          nei termini non  determina l'inefficacia della  definizione
          e    per   il recupero   delle   somme  non  corrisposte si
          applicano  le disposizioni   dell'art.  14    del   decreto
          del  Presidente   della Reppubblica 29  settembre 1973,  n.
          602, e  successive modificazioni, sono altresi'  dovuti una
          soprattas  sa    pari  al    40 per   cento delle somme non
          versate e gli interessi legali".
            N.B. - I termini del  31 luglio 1996 e del   5  settembre
          1996  sono  stati  prorogati al 30 aprile  1997 dal D.L. 31
          dicembre 1996, n.    669,  convertito,  con  modificazioni,
          nella    legge 28 febbraio 1997, n.  30 e al 31 luglio 1997
          con la presente legge.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  84  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.    602,  come  modificato dal presente
          decreto:
            "Art.  84 ( Prezzo   base   e cauzione ). -    Il  prezzo
          base  dell'incanto    e'   pari   all'importo   considerato
          dalle  disposizioni previste dall'art.  52, comma 4,    del
          testo unico  delle disposizioni concernenti  l'imposta   di
          registro,   approvato   con   decreto  del Presidente della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
            Se   per il   bene pignorato   non si    rende  possibile
          determinare  il  prezzo  base secondo   le disposizioni del
          primo  comma ovvero trattasi di terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici   prevedono   la   destina   zione
          edificatoria,    il  prezzo  e'  stabilito    con   perizia
          dell'ufficio  tecnico   erariale.  Le   spese  di   perizia
          sono     recuperate   dal  concessionario  uni  tamente  al
          credito di imposta.
            La   cauzione   prevista  dall'art.  580  del  codice  di
          procedura civile e' fissata  nella  misura  del  dieci  per
          cento del prezzo
           base.  Tale  misura  rimane immutata anche per gli incanti
          successivi al primo.".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.   2- nonies  del  D.L.
          30  settembre  1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 1994, n. 656:
            "Art.   2- nonies   (Disposizioni   concernenti    alcuni
          soggetti  titolari di partita IVA ). - 1. I soggetti cui e'
          stato attribuito il numero di partita IVA, che non  abbiano
          effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione  imponibile e
          non  imponibile,  possono    chiedere la chiusura     della
          posizione     ed     estinguere     contestualmente      la
          irregolarita'        derivante          dalla       mancata
          presentazione     delle dichiarazioni     IVA,      nonche'
          delle    dichiarazioni     dei     redditi limitatamente ai
          redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a
          zero,  per  gli   anni   precedenti,   versando   l'importo
          forfettario,   comprendente   le  tasse  sulle  concessioni
          governative e le sanzioni, di lire   100.000  presso    gli
          uffici    IVA  competenti    entro  il   30 giugno 1995. Il
          Ministro delle finanze,  entro sessanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' autorizzato  ad emanare   un   decreto
          ministeriale  per    regolamentare  quanto  disposto con il
          presente articolo".
            - Si  riporta il testo  del comma 2 dell'art.  6 del D.L.
          8 agosto 1996, n.  437,    convertito,  con  modificazioni,
          dalla    legge  24 ottobre 1996, n.  556: "2.  I termini di
          decadenza  per     l'accertamento  delle   violazioni   per
          l'irrogazione  delle    sanzioni  relative  alla   tassa di
          concessione governativa per l'attribuzione  del  numero  di
          partita  IVA, che   scadono successivamente  alla data  del
          26  febbraio 1996,  sono prorogati al 28 febbraio 1997".