Art. 3
                        Obiettivi e strumenti
1.  Il  sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel   rispetto   della
distinzione dei ruoli e delle responsabilita' delle amministrazioni e
dei  sindacati,  e'  diretto  a  consentire  un  ampio  e  tempestivo
coinvolgimento  della  categoria  nelle  decisioni  riguardanti   gli
assetti   organizzativi   e   l'attribuzione   delle  responsabilita'
dirigenziali, allo scopo di incrementare l'efficacia  e  l'efficienza
dell'  attivita'  amministrativa  e di elevare il livello dei servizi
erogati alla collettivita', in relazione ai fini pubblici  perseguiti
dalle Amministrazioni.
2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di
un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del  ruolo
attribuito   a   ciascun   dirigente  dalle  leggi  e  dai  contratti
collettivi, nonche' delle peculiarita' delle  funzioni  dirigenziali,
che  sia  improntato  alla correttezza dei comportamenti delle parti,
orientato alla prevenzione dei conflitti ed  in grado di favorire  la
piena   collaborazione   della  dirigenza  al    perseguimento  delle
finalita' individuate dalle leggi, dai  contratti  collettivi  e  dai
protocolli tra Governo e parti sociali.
3.  In  coerenza  con  i  commi  1  e 2, le relazioni sindacali della
dirigenza, in ciascuna delle Amministrazioni di  cui  all'  art.1  si
articolano nei seguenti modelli relazionali:
a)  contrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale
di comparto ed a livello decentrato di amministrazione sulle materie,
con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt.  7,
8 e 9 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29
del  1993.  La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi
nazionali e decentrati e' garantita dalle  parti  anche  mediante  le
procedure  di  risoluzione delle controversie interpretative previste
dall'art. 12.   In  coerenza  con  il  carattere  privatistico  della
contrattazione,  essa  si svolge in conformita' alle convenienze e ai
distinti ruoli delle parti;
b) esame, il quale si svolge nelle materie previste dall' art. 5  del
presente  contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui
agli artt. 9 e 11;
c) consultazione,  per le materie per le quali la legge e il presente
contratto  la  prevedono.  In  tali  casi  l'amministrazione,  previa
adeguata informazione, acquisisce  senza  particolari  formalita'  il
parere dei soggetti sindacali;
d)  informazione,  la  cui  finalita'  fondamentale e'   rendere piu'
trasparente   e costruttivo   il confronto tra le  parti  a  tutti  i
livelli del sistema delle relazioni sindacali;  ogni qual volta se ne
ravvisi  la necessita' e l'opportunita' e, in particolare, in tutti i
casi in cui la legge  o  il  presente  contratto  lo  richiedano,  le
amministrazioni  forniscono  informazioni su specifici argomenti alle
rappresentanze sindacali. Le informazioni sono fornite in tempo utile
e in forma scritta. Per le informazioni su materie  riservate  e  nei
casi di urgenza possono essere adottate modalita' e forme diverse;
e)  procedure  di  conciliazione  e  mediazione  dei  conflitti  e di
risoluzione  delle  controversie   interpretative,   finalizzate   al
raffreddamento    dei conflitti medesimi   secondo le disposizioni di
cui all' art.12;
f) altre forme di partecipazione previste dal successivo art. 10.