Art. 3 Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilita' delle amministrazioni e dei sindacati, e' diretto a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione delle responsabilita' dirigenziali, allo scopo di incrementare l'efficacia e l'efficienza dell' attivita' amministrativa e di elevare il livello dei servizi erogati alla collettivita', in relazione ai fini pubblici perseguiti dalle Amministrazioni. 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dai contratti collettivi, nonche' delle peculiarita' delle funzioni dirigenziali, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti ed in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali. 3. In coerenza con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della dirigenza, in ciascuna delle Amministrazioni di cui all' art.1 si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale di comparto ed a livello decentrato di amministrazione sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 7, 8 e 9 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati e' garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 12. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) esame, il quale si svolge nelle materie previste dall' art. 5 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui agli artt. 9 e 11; c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalita' il parere dei soggetti sindacali; d) informazione, la cui finalita' fondamentale e' rendere piu' trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali; ogni qual volta se ne ravvisi la necessita' e l'opportunita' e, in particolare, in tutti i casi in cui la legge o il presente contratto lo richiedano, le amministrazioni forniscono informazioni su specifici argomenti alle rappresentanze sindacali. Le informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalita' e forme diverse; e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all' art.12; f) altre forme di partecipazione previste dal successivo art. 10.