Art. 10.
(Informazioni rese al momento della raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli
elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita'
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero
nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Note all'art. 10:
Si trascrive l'art. 38 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni recante "Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale".
"Art. 38 (Facolta' dei difensori per l'esercizio del
diritto alla prova). - 1. Al fine di esercitare il diritto
alla prova previsto dall'articolo 190 del codice, i
difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti
tecnici, hanno facolta' di svolgere investigazioni per
ricercare e individuare elementi di prova a favore del
proprio assistito e di conferire con le persone che possano
dare informazioni.
2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta su
incarico del difensore da investigatori autorizzati.
2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle
indagini o della persona offesa puo' presentare
direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti
ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice e'
inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in
originale o in copia, se la persona sottoposta alla
indagini ne richieda la restituzione".