ART. 22
                          (Piani regionali)
    1.  Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei
principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono
piani   regionali   di  gestione  dei  rifiuti  assicurando  adeguata
pubblicita'  e  la  massima  partecipazione  dei  cittadini, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    2.  I  piani  regionali  di  gestione  dei  rifiuti promuovono la
riduzione  delle  quantita',  dei  volumi  e  della pericolosita' dei
rifiuti.
   3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
    a)  le  condizioni  ed  i  criteri  tecnici in base ai quali, nel
rispetto  delle  disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la
gestione  dei  rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
    b)  la  tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e
di  recupero  dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo
conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi  all'interno  degli  ambiti  territoriali  ottimali di cui
all'articolo 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da
parte del sistema industriale;
    c)  il  complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari  a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di  efficienza  e di economicita', e l'autosufficienza della gestione
dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all'interno  di ciascuno degli
ambiti  territoriali  ottimali  di  cui  all'articolo  23, nonche' ad
assicurare  lo  smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a
quelli   di  produzione  al  fine  di  favorire  la  riduzione  della
movimentazione di rifiuti;
    d)  la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di
smaltimento;
    e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti;
    f)  le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed
a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
    g)  le  iniziative  dirette a favorire il recupero dai rifiuti di
materiali e di energia;
    h)  le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
    4.  Il  piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con
gli  altri  piani  di  competenza  regionale previsti dalla normativa
vigente, ove adottati.
    5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
    a) l'ordine di priorita' degli interventi;
    b)    l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
    c)  le  modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e risanamento
ambientale,  che  privilegino prioritariamente l'impiego di materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani.
    d) la stima degli oneri finanziari;
    e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
    6.  L'approvazione  del  piano  regionale o il suo adeguamento e'
condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
    7.  La regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto; in attesa restano in
vigore i piani regionali vigenti.
    8.  In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di
accertata  inattivita',  il Ministro dell'ambiente diffida gli organi
regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso
di   protrazione   dell'inerzia,   adotta,   in  via  sostitutiva,  i
provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.
    9.  Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi
previsti   dal  piano  regionale  nei  termini  e  con  le  modalita'
stabiliti,   il   Ministro   dell'ambiente   diffida   le   autorita'
inadempienti  a  provvedere  entro  un  termine  non  inferiore a 180
giorni.  Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente
puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed
idonei  per  l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal
fine puo' avvalersi anche di commissari delegati.
    10.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  9  possono  riguardare
interventi finalizzati a:
    a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
    b)  provvedere  al  reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli
imballaggi conferiti al servizio pubblico;
    c)  introdurre  sistemi  di  deposito cauzionale obbligatorio sui
contenitori;
    d)  favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini
del riciclaggio e recupero degli stessi;
    e)  favorire  la  realizzazione  e  l'utilizzo di impianti per il
recupero dei rifiuti solidi urbani.
    11.  Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il
Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono
essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e
l'esercizio  all'interno  di  insediamenti  industriali  esistenti di
impianti  per  il  recupero  di rifiuti urbani non previsti dal piano
regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    a)  siano  riciclati  e  recuperati  come  materia  prima rifiuti
provenienti  da  raccolta  differenziata,  sia  prodotto  compost  da
rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
    b)  siano  rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e
33;
    c)   siano   utilizzate   le   migliori   tecnologie   di  tutela
dell'ambiente;
    d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
 
          Nota all'art. 22:
            - Il testo dell'art. 25 della legge 25  agosto  1990,  n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e'  il
          seguente:
            "Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
          esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
          nei modi e con i  limiti  indicati  dalla  presente  legge.
          L'esame  dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
          subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
          salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,  nonche'
          i diritti di ricerca e di visura.
            2.  La  richiesta  di  accesso  ai  documenti deve essere
          motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione  che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
            3.   Il   rifiuto,   il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso sono ammessi nei casi e nei  limiti  stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
            4.  Trascorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa si intende rifiutata.
            5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
          diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'  dato
          ricorso,   nel  termine  di  trenta  giorni,  al  tribunale
          amministrativo regionale, il  quale  decide  in  camera  di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle  parti
          che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
          e' appellabile, entro trenta giorni  dalla  notifica  della
          stessa,  al  Consiglio  di  Stato,  il  quale decide con le
          medesime modalita' e negli stessi termini.
            6. In caso di totale o parziale accoglimento del  ricorso
          il  giudice  amministrativo,  sussistendone  i presupposti,
          ordina l'esibizione dei documenti richiesti".