ART. 23 (Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali) 1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto. 2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purche', anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione. 3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'. 4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le province , entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), che ha integrato la legge n. 142/1990, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici statali locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare l'entita' del capitale sociale delle costituende societa' per azioni e la misura minima' della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti stessi; c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato; d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi. 3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva n. 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e succes- sive norme di recepimento. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di societa' mista di cui al comma 1, la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici. 6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. 7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1. 8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, puo' promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonche' dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale". - Il testo dell'art. 24 della legge n. 142/1990 e' il seguente: "Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo".