ART. 23
    (Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli
ambiti  territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono
le  Province.  In  tali  ambiti  territoriali  ottimali  le  Province
assicurano  una  gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono
piani  di  gestione  dei  rifiuti,  sentiti i Comuni, in applicazione
degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
    2.  Per  esigenze  tecniche  o  di  efficienza nella gestione dei
rifiuti  urbani,  le  Province  possono  autorizzare gestioni anche a
livello  sub-provinciale  purche',  anche in tali ambiti territoriali
sia superata la frammentazione della gestione.
    3.  I  comuni  di  ciascun ambito territoriale ottimale di cui al
comma  1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione
dell'ambito  medesimo,  organizzano  la  gestione  dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.
    4.  I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante
le  forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498.
    5.  Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le province , entro
il  termine  di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n.  142,  e  successive  modificazioni,  le  forme  ed  i  modi della
cooperazione  tra  gli  enti  locali  ricadenti  nel  medesimo ambito
ottimale.  Nei  casi  in cui la forma di cooperazione sia attuata per
gli  effetti  dell'articolo  24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
province  individuano  gli  enti  locali  partecipanti, l'ente locale
responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti
per  l'assicurazione  delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma
1,  della  legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano
in   particolare  le  procedure  che  dovranno  essere  adottate  per
l'assegnazione  del  servizio  di  gestione  dei rifiuti, le forme di
vigilanza  e  di  controllo,  nonche'  gli  altri  elementi  indicati
all'articolo  24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso
inutilmente  il  predetto  termine  le regioni e le province autonome
provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
 
          Note all'art. 23:
            -  Il testo dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
          498 (Interventi urgenti in materia  di  finanza  pubblica),
          che ha integrato la legge n. 142/1990, e' il seguente:
            "Art.  12.  -  1.  Le  province  e  i comuni possono, per
          l'esercizio di servizi  pubblici  e  per  la  realizzazione
          delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio
          nonche'  per  la  realizzazione  di infrastrutture ed altre
          opere di interesse pubblico, che non  rientrino,  ai  sensi
          della  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nelle
          competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
          societa'  per  azioni,  anche  mediante  gli   accordi   di
          programma  di  cui  al  comma  9,  senza  il  vincolo della
          proprieta' maggioritaria di cui al  comma  3,  lettera  e),
          dell'art.  22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in
          deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma,  lettera
          d),  della  legge  2  aprile  1968, n. 475, come sostituita
          dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli  enti
          interessati  provvedono  alla  scelta  dei  soci  privati e
          all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul  mercato
          con  procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto costitutivo
          delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente  pubblico
          di  nominare  uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
          di servizi pubblici statali locali una quota  delle  azioni
          puo'  essere  destinata  all'azionariato  diffuso  e  resta
          comunque sul mercato.
            2. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto  legislativo con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
             a) disciplinare l'entita'  del  capitale  sociale  delle
          costituende  societa'  per azioni e la misura minima' della
          partecipazione dell'ente locale al capitale sociale,  anche
          per  assicurare  il  diritto  di  chiedere  la convocazione
          dell'assemblea;
             b) disciplinare i criteri di scelta dei  possibili  soci
          mediante  procedimento  di  confronto  concorrenziale,  che
          tenga conto dei principi della normativa  comunitaria   con
          particolare  riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie
          dei soggetti stessi;
             c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra
          l'ente locale e il privato;
             d)   disciplinare   forme    adeguate    di    controllo
          dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi.
            3.  Per la realizzazione delle opere di qualunque importo
          di cui al  comma  1  si  applicano  le  norme  del  decreto
          legislativo  19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva n.
          90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e  succes-
          sive norme di recepimento.
            4.  Per  gli  interventi  di cui al presente articolo gli
          enti interessati approvano le tariffe dei servizi  pubblici
          in   misura  tale  da  assicurare  l'equilibrio  economico-
          finanziario dell'investimento e della connessa gestione.  I
          criteri  per  il  calcolo della tariffa relativa ai servizi
          stessi sono i seguenti:
             a) la corrispondenza tra  costi  e  ricavi  in  modo  da
          assicurare  la  integrale copertura dei costi, ivi compresi
          gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
             b) l'equilibrato rapporto tra i  finanziamenti  raccolti
          ed il capitale investito;
             c)  l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo
          conto  anche  degli  investimenti  e  della  qualita'   del
          servizio;
             d)   l'adeguatezza   della  remunerazione  del  capitale
          investito,  coerente  con  le  prevalenti   condizioni   di
          mercato.
            5.  La  tariffa  costituisce il corrispettivo dei servizi
          pubblici; essa e' determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai
          soggetti  proprietari, attraverso contratti di programma di
          durata poliennale, nel rispetto del  disciplinare  e  dello
          statuto  conseguenti  ai  modelli  organizzativi prescelti.
          Qualora  i  servizi  siano  gestiti  da  soggetti   diversi
          dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
          concessioni   dell'ente   o   per   effetto   del   modello
          organizzativo di societa' mista  di  cui  al  comma  1,  la
          tariffa  e'  riscossa  dal  soggetto che gestisce i servizi
          pubblici.
            6. Ove gli introiti siano connessi  a  tariffe  o  prezzi
          amministrati,  il  Comitato  interministeriale  prezzi o il
          comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di
          trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario
          dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
          inflattivi che contrastino con gli  indirizzi  di  politica
          economica  generale. Eventuali successivi aumenti tariffari
          vengono determinati ai  sensi  del  comma  4;  il  Comitato
          interministeriale  prezzi  o il comitato provinciale prezzi
          verifica  tuttavia,  entro  lo  stesso  termine  perentorio
          decorrente    dalla   comunicazione   della   delibera   di
          approvazione della tariffa o  del  prezzo,  la  sussistenza
          delle  condizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5,  alle quali
          l'aumento deliberato resta subordinato.
            7.  Fino  al  secondo  esercizio  successivo   a   quello
          dell'entrata   in   funzione   dell'opera,   l'ente  locale
          partecipante potra' rilasciare garanzia  fidejussoria  agli
          istituti  mutuanti  in  misura  non  superiore alla propria
          quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1.
            8. Per i conferimenti di aziende, di complessi  aziendali
          o  di  rami  di  essi  e  di ogni altro bene effettuati dai
          soggetti di cui al comma 1, anche per la  costituzione  con
          atto  unilaterale  delle societa' di cui al medesimo comma,
          si applicano le disposizioni dell'art.   7, commi  1  e  2,
          della   legge   30   luglio  1990,  n.  218,  e  successive
          modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro,
          ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7  della
          citata legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni,
          se  l'operazione  viene  perfezionata  entro il 31 dicembre
          1994.
            9. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  il
          Ministro  per  i problemi delle aree urbane, d'intesa con i
          Ministri  competenti  per  settore,  puo'  promuovere   gli
          opportuni   accordi   od   intese  con  le  amministrazioni
          regionali e locali interessate. Gli  accordi  e  le  intese
          dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione
          di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
          dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10
          agosto 1988, n. 377, da un  progetto  economico-finanziario
          con   l'indicazione  degli  investimenti  privati  e  degli
          eventuali  finanziamenti  pubblici   derivanti   da   leggi
          statali,  regionali  e  da  impegni  di  bilancio comunale,
          nonche' dalla specificazione delle misure organizzative  di
          coordinamento  e  di  intesa  tra i soggetti interessati ai
          fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi
          previsti e della loro gestione. A tali  fini,  il  Ministro
          per  i  problemi  delle  aree  urbane  nomina  un  comitato
          nazionale  cui  devono   essere   sottoposti   i   progetti
          economico-finanziari,  presieduto  dallo  stesso Ministro e
          composto da  dieci  membri,  di  cui  quattro  nominati  in
          rappresentanza,  rispettivamente, del Ministero del tesoro,
          del Ministero dei  lavori  pubblici,  del  Ministro  per  i
          problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti
          e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa
          presenza nazionale".
            -  Il  testo  dell'art.  24 della legge n. 142/1990 e' il
          seguente:
            "Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in  modo
          coordinato  funzioni  e  servizi determinati, i comuni e le
          province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
            2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,  le
          forme  di  consultazione  degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
            3. Per la gestione a tempo determinato di  uno  specifico
          servizio  o  per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
          regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere  forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e
          le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo".