ART. 26
                (Osservatorio nazionale sui rifiuti)
    1.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  delle  norme di cui al
presente   decreto  legislativo,  con  particolare  riferimento  alla
prevenzione  della  produzione  della quantita' e della pericolosita'
dei  rifiuti  ed  all'efficacia,  all'efficienza  ed all'economicita'
della  gestione  dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti di
imballaggio,   nonche'   alla   tutela   della   salute   pubblica  e
dell'ambiente,  e'  istituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente,
l'Osservatorio   nazionale   sui   rifiuti,  in  appresso  denominato
Osservatorio.  L'Osservatorio  svolge,  in  particolare,  le seguenti
funzioni:
    a)  vigila  sulla  gestione  dei  rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
    b)  provvede  all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di
criteri  e  specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sulla
prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
    c)   esprime   il   proprio  parere  sul  Programma  generale  di
prevenzione  di  cui  all'articolo  42  e lo trasmette per l'adozione
definitiva  al  Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
    d)  predispone  il  Programma  generale  di  prevenzione  di  cui
all'articolo   42  qualora  il  Consorzio  Nazionale  Imballaggi  non
provveda nei termini previsti;
    e)   verifica   l'attuazione   del   Programma  Generale  di  cui
all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio;
    f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
    g)  elabora  il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma
5,  e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
    i)  predispone  un  rapporto  annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli   imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  e  ne  cura  la
trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita'.
    2.   L'Osservatorio   e'  costituito  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente,   di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria  del
commercio  e dell'artigianato, ed e' composto da sette membri, scelti
tra persone esperte in materia, di cui:
    a)  tre  designati  dal  Ministro  dell'ambiente,  di cui uno con
funzioni di Presidente;
    b)  due  designati  dal  Ministro  dell'industria, di cui uno con
funzioni di vice-presidente;
    c) uno designato dal Ministro della sanita';
    d)  uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali.
    3.  I  membri  durano  in  carica  cinque  anni.  Il  trattamento
economico  spettante  ai  membri dell'Osservatorio e' determinato con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente   ed   il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
    4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
Sanita',  da  emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
    5.  All'onere  derivante  dalla  costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio   e  della  segreteria  tecnica  pari  a  lire  due
miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione,
provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 con
un  contributo  di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme
sono  versate  dal  Comitato  Nazionale  Imballaggi  all'entrata  del
bilancio  dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
del  tesoro  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  Previsione del
Ministero  dell'ambiente.  Le spese per il funzionamento del predetto
Osservatorio sono subordinate alle entrate.