Art. 26.
                       Commissione consultiva
    1. Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione
consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:
     a)  il  dirigente  generale  del  dipartimento  prevenzione  del
Ministero della sanita' che la presiede;
     b)  un  rappresentante  del  Ministero  della sanita' esperto di
problematiche   concernenti   la   classificazione,  l'Imballaggio  e
l'etichettatura di sostanze pericolose;
     c) un rappresentante dell'unita' di notifica;
     d)   due   rappresentanti   del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, di cui uno esperto di problematiche di
produzione  industriale ed uno esperto di problematiche di tutela dei
consumatori;
     e)  due  rappresentanti  del  Ministero dell'interno, di cui uno
esperto   di   problematiche   di   pubblica   sicurezza  ed  uno  di
problematiche di protezione civile e sicurezza antincendi;
     f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  esperto di problematiche inerenti la sicurezza nell'ambiente
di lavoro;
     g)  due  rappresentanti  del Ministero dell'ambiente, di cui uno
esperto  in problematiche sui rischi per l'ambiente ed uno esperto di
problematiche sulla tutela del suolo;
     h)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica esperto di problematiche connesse
con la ricerca scientifica;
     i)  un  rappresentante  del  Ministero  delle  risorse agricole,
alimentari   e  forestali  esperto  in  problematiche  di  produzione
agricola.
   2. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione puo' organizzarsi
in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di enti o di istituti pubblici
di ricerca e di esperti secondo la legislazione vigente.
   3.  Le  funzioni  di  segreteria  sono svolte a cura del Ministero
della sanita'.
   4.  I  componenti  la  commissione durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
   5. La commissione consultiva:
     a)  esprime  pareri  su  problematiche inerenti le sostanze ed i
preparati  pericolosi  nonche'  su  quelle  in  discussione  in  sede
comunitaria ed internazionale;
     b)   esprime   pareri   sulle   eventuali  richieste  specifiche
sottopostele dall'unita' di notifica;
     c)  esprime  pareri  sulle richieste specifiche sottopostele dal
Ministero  della  sanita'  anche  a seguito di richieste avanzate dai
notificanti  in  relazione  alle  decisioni  assunte  dall'unita'  di
notifica;
     d)  promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere
del  Consiglio  superiore  di  sanita',  della Commissione consultiva
tossicologica  nazionale  o  di  altro  ente  o  istituto  di ricerca
pubblico.
   6.  Con  regolamento interno, da emanarsi con decreto del Ministro
della sanita' entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto,  sono disciplinate le modalita' procedurali ed organizzative
della commissione.
   7.  La  commissione  di cui al comma 1 sostituisce quella prevista
all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24
novembre 1981, n. 927.