Art. 27 Unita' di notifica 1. Presso l'Istituto superiore di sanita' e' istituita, nell'ambito della dotazione organica esistente e delle ordinarie risorse di bilancio, l'unita' di notifica che, per l'espletamento dei compiti relativi alla notifica di nuove sostanze, si avvale, di volta in volta, di esperti dell'Istituto superiore di sanita' in materia di tossicologia, mutagenesi, cancerogenesi, tossicita' per la riproduzione, proprieta' fisico-chimiche, proprieta' ecotossicologiche e inventario nazionale delle sostanze chimiche, nonche', senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di rappresentanti dei Ministeri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente. 2. L'unita' di notifica: a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7 e 8; b) esprime parere sulle proposte di classificazione ed etichettatura, nonche' sulle proposte di raccomandazioni per la sicurezza di impiego delle sostanze notificate; c) agisce come autorita' competente nazionale per il sistema comunitario di notifica delle nuove sostanze chimiche; d) promuove, ove lo ritenga necessario, per il tramite del Ministero della sanita', la richiesta del parere della commissione consultiva di cui all'articolo 26; e) informa, almeno semestralmente, dell'attivita' svolta, la commissione consultiva di cui all'articolo 26.