Art. 27
                         Unita' di notifica

  1. Presso l'Istituto superiore di sanita' e' istituita, nell'ambito
della  dotazione  organica  esistente  e  delle  ordinarie risorse di
bilancio,  l'unita'  di  notifica che, per l'espletamento dei compiti
relativi  alla  notifica  di  nuove  sostanze, si avvale, di volta in
volta,  di  esperti  dell'Istituto superiore di sanita' in materia di
tossicologia,    mutagenesi,   cancerogenesi,   tossicita'   per   la
riproduzione,       proprieta'       fisico-chimiche,      proprieta'
ecotossicologiche  e  inventario  nazionale  delle sostanze chimiche,
nonche',   senza   oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  di
rappresentanti  dei  Ministeri  della  sanita',  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.
  2. L'unita' di notifica:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7 e 8;
b) esprime parere sulle proposte di classificazione ed etichettatura,
   nonche'  sulle  proposte  di  raccomandazioni  per la sicurezza di
   impiego delle sostanze notificate;
c) agisce   come   autorita'  competente  nazionale  per  il  sistema
   comunitario di notifica delle nuove sostanze chimiche;
d) promuove,  ove lo ritenga necessario, per il tramite del Ministero
   della   sanita',   la   richiesta  del  parere  della  commissione
   consultiva di cui all'articolo 26;
e) informa,   almeno   semestralmente,   dell'attivita'   svolta,  la
   commissione consultiva di cui all'articolo 26.