Art. 28
                              Controlli

  1.  Al  fine  dell'accertamento  dell'osservanza  delle  norme  del
presente  decreto,  l'immissione sul mercato e la commercializzazione
delle  sostanze  pericolose sono soggette alla vigilanza degli uffici
competenti,  in base alle vigenti disposizioni, delle amministrazioni
dello  Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali;  a tal fine il
relativo  personale  puo' procedere in qualunque momento ad ispezioni
presso  luoghi  di  produzione,  deposito e vendita, richiedere dati,
informazioni e documenti, prelevare campioni in numero massimo di tre
a  titolo  gratuito,  sigillati  all'atto del prelievo, e ciascuno in
quantita' sufficiente per una analisi completa.
  2.  Nei  casi  di  constatata  infrazione  alle  norme del presente
decreto,  il  Ministero  della  sanita',  in  ambito  nazionale,  e i
competenti  uffici delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del
territorio   di  rispettiva  competenza,  dispongono  il  divieto  di
commercializzazione ed il sequestro in via amministrativa delle merci
a  cura  e comunque a spese del trasgressore, adottando le necessarie
prescrizioni  per  il  loro  ritiro e la loro custodia, garantendo la
sicurezza  degli  operatori,  della  popolazione  e  dell'ambiente. I
provvedimenti adottati dalle regioni e dagli enti locali sono portati
tempestivamente a conoscenza del Ministero della sanita', che procede
ai  necessari  accertamenti  ai  fini dell'eventuale estensione delle
misure all'intero territorio nazionale.
  3.  In  caso  di  immediato  o  grave  pericolo  per la salute o la
sicurezza,  le  autorita'  di  cui  al comma 2 possono immediatamente
adottare  le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di
commercializzazione e il ritiro dal mercato.
  4.  Le  misure di cui ai comma 2 e 3 si applicano anche nel caso in
cui  l'interessato  non  consenta  agli  uffici  di cui al comma 1 la
tempestiva  acquisizione  dei  campioni  e  dei documenti di cui allo
stesso comma.
  5. Su richiesta della ditta interessata, il Ministero della sanita'
puo'  consentire  l'adeguamento  del  prodotto  alle disposizioni del
presente decreto ai fini del successivo dissequestro.
  6.  I  soggetti  che,  ai sensi del comma 1, effettuano ispezioni e
prelievi  di  campioni  nell'esercizio delle funzioni loro demandate,
sono   tenuti   agli  obblighi  di  riservatezza  relativamente  alle
informazioni acquisite, in conformita' alle norme vigenti.