Art. 29
                     Esami e analisi di campioni

  1.  Gli  esami  e le analisi dei campioni prelevati dalle autorita'
locali sono eseguiti dai laboratori competenti per territorio.
  2.  Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai
requisiti  fissati dal presente decreto, il direttore del laboratorio
trasmette  immediata  denuncia  all'autorita' competente, unendovi il
verbale    di    prelevamento   ed   il   certificato   di   analisi.
Contemporaneamente,  a  mezzo  di  lettera raccomandata con avviso di
ricevimento,  comunica  all'esercente  presso  cui  e' stato fatto il
prelievo  i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione e' fatta al
fabbricante,  all'importatore  o  al  distributore  nel  caso  che il
prelievo  riguardi  campioni  in  confezioni  originali; entro trenta
giorni  dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati
possono presentare alla autorita' che ha disposto il prelievo istanza
di revisione di analisi.
  3.   Le  analisi  di  revisione  sono  eseguite  presso  l'Istituto
superiore  di  sanita' entro i termini fissati ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  4.  L'Istituto  superiore di sanita' avverte, con congruo anticipo,
l'interessato,   mediante   lettera   raccomandata   con   avviso  di
ricevimento,  del  giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio
le  operazioni  di  revisione;  l'interessato  ha  diritto  di  farsi
assistere,  nelle  dette  operazioni,  dal  suo  difensore  o  da  un
consulente tecnico.
  5.  In  caso  di mancata presentazione nei termini della istanza di
revisione  e  nel  caso che l'analisi di revisione confermi quella di
prima   istanza,   l'autorita'  competente  trasmette  denuncia  alla
autorita' giudiziaria e ne informa il Ministero della sanita'.
  6.  Gli  esami  e le analisi dei campioni prelevati dalle autorita'
centrali  sono  eseguiti dall'Istituto superiore di sanita', il quale
trasmette   il   proprio   parere,  corredato  dai  risultati  e  con
l'indicazione delle eventuali misure ritenute opportune, al Ministero
della sanita', per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
  7.  In  caso  di  immediato  o  grave  pericolo  per la salute o la
sicurezza,  le  autorita'  di  cui  all'articolo 28, comma 2, possono
immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso
il  divieto  di commercializzazione e l'ordine di ritiro dal mercato;
ai  fini dell'eventuale revoca di tali misure si applica la procedura
di cui ai commi 3 e 4.