Art. 20.

  1.  Il  Governo,  entro  il  31  gennaio  di ogni anno, presenta al
Parlamento  un  disegno  di  legge  per  la  delegificazione di norme
concernenti    procedimenti    amministrativi,   anche   coinvolgenti
amministrazioni  centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  nonche'  i  procedimenti
oggetto  della  disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del
comma  5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione
sullo  stato  di  attuazione  della  semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
  2.  Con  lo  stesso  disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
individua  i  procedimenti  relativi a funzioni e servizi che, per le
loro   caratteristiche  e  per  la  loro  pertinenza  alle  comunita'
territoriali, sono attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e
degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge
della  Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma,
e 128 della Costituzione.
  3.  I  regolamenti  sono  emanati  con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su
proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente,
previa   acquisizione   del   parere   delle  competenti  Commissioni
parlamentari  e  del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio  dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi  trenta  giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
  4.   I   regolamenti  entrano  in  vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana. Con effetto dalla stessa data
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
    a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o strumentali, in
modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle
amministrazioni  intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
    b)  riduzione  dei  termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
    c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
    d)   riduzione   del  numero  di  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita',  anche  riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciŸ
corrisponda   ad   esigenze   di   semplificazione  e  conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che  pretendono  particolari  procedure,  fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse;
    e)  semplificazione  e  accelerazione  delle procedure di spesa e
contabili,  anche  mediante  adozione  ed  estensione  alle  fasi  di
integrazione  dell'efficacia  degli  atti, di disposizioni analoghe a
quelle  di  cui  all'articolo  51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
    f)   trasferimento   ad   organi   monocratici   o  ai  dirigenti
amministrativi  di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in
ragione  della  loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti portatori di
interessi diffusi;
    g)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle procedure di
verifica e controllo;
    h)  previsione,  per  i  casi di mancato rispetto del termine del
procedimento,  di  mancata o ritardata adozione del provvedimento, di
ritardato   o   incompleto   assolvimento   degli  obblighi  e  delle
prestazioni  da  parte  della  pubblica  amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti
il  provvedimento;  contestuale  individuazione  delle  modalita'  di
pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo,  assicurando  la  massima  pubblicita'  e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
  6.  I  servizi  di  controllo  interno  compiono accertamenti sugli
effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di
semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la
modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione
amministrativa.
  7.  Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dai  commi  da  1  a  6  nel  rispetto  dei principi desumibili dalle
disposizioni  in  essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni operano direttamente
nei  riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato
in  materia.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di   Trento   e  di  Bolzano  provvedono  ad  adeguare  i  rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
  8.  In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto
dei  principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali
norme  generali  regolatrici,  sono  emanati  appositi regolamenti ai
sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto   1988,  n.  400,  per  disciplinare  i  procedimenti  di  cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
    a)  sviluppo  e  programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche'
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni;
    b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e
locali  di  rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo  altresi'  l'istituzione  di  un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
    c)   interventi   per   il   diritto  allo  studio  e  contributi
universitari.  Le  norme  sono finalizzate a garantire l'accesso agli
studi  universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi,
a   ridurre   il  tasso  di  abbandono  degli  studi,  a  determinare
percentuali  massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a
carico  degli  studenti  in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato  per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri  di  equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni  economiche  del  nucleo  familiare,  nonche'  a  definire
parametri  e  metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni  economiche  dei  predetti  nuclei.  Le  norme di cui alla
presente  lettera  sono  soggette  a  revisione  biennale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari;
    d)  procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di dottore di
ricerca,  di  cui  all'articolo  73  del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, e procedimento di approvazione
degli  atti  dei  concorsi  per ricercatore in deroga all'articolo 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    e)  procedure  per  l'accettazione  da parte delle universita' di
eredita',  donazioni  e  legati,  prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
  9.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 8, lettere a), b) e c), sono
emanati  previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
  10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera  c),  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri,
previsto  dall'articolo  4  della  legge  2 dicembre 1991, n. 390, e'
emanato  anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale
per  il  diritto  agli studi universitari di cui all'articolo 6 della
medesima legge.
  11.  Con  il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente   al   Parlamento   le   norme   di   delega   ovvero  di
delegificazione   necessarie   alla   compilazione   di  testi  unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate  dalla  attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione  della  presente legge, il Governo e' delegato ad emanare,
entro  il  termine  di  sei  mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore  dei  decreti  legislativi di cui all'articolo 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera
c),  non  coperte  da  riserva assoluta di legge, nonche' testi unici
delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4,
comma  4,  lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo.