Art. 8
            Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
                       e Conferenza unificata

  1.  La  Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata
per  le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province,  dei  comuni  e  delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
  2.  La  Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o, per sua delega, dal
Ministro  dell'interno  o  dal  Ministro per gli affari regionali; ne
fanno  parte  altresi'  il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione  economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori   pubblici,   il   Ministro   della   sanita',  il  presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed il presidente dell'Unione
nazionale  comuni,  comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre  quattordici  sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia  designati  dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci  designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142. Alle riunioni possono essere
invitati   altri   membri  del  Governo,  nonche'  rappresentanti  di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
  3.  La  Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno  ogni  tre  mesi,  e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi  la  necessita'  o  qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
  4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al comma 1 e' convocata dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per  gli  affari  regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il  testo  dell'art.  17    della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
            "Art.   17     (Aree   metropolitane).   -   1.      Sono
          considerate   aree metropolitane  le  zone  comprendenti  i
          comuni  di   Torino,   Milano, Venezia, Genova,    Bologna,
          Firenze,    Roma, Bari,  Napoli e  gli altri comuni  i  cui
          insediamenti  abbiano   con   essi rapporti   di    stretta
          integrazione    in    ordine   alle  attivita'  economiche,
          ai   servizi essenziali alla  vita  sociale,  nonche'  alle
          relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
            2.    La  regione    puo'  procedere   alla delimitazione
          territoriale di ciascuna  area   metropolitana,  sentiti  i
          comuni   e  le  province interessate,  entro un  anno dalla
          data di  entrata in  vigore della presente legge.
            3. Quando   l'area metropolitana non    coincide  con  il
          territorio di una   provincia   si   procede   alla   nuova
          delimitazione        delle  circoscrizioniprovinciali     o
          all'istituzione  di nuove  province  ai sensi dell'art.  16
          considerando    l'area metropolitana come territorio di una
          nuova provincia.
            4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come
          autorita'  metropolitana    con      specifica     potesta'
          statutaria    ed      assume   la denominazione di ''citta'
          metropolitana''.
            5.   In   attuazione    dell'art.    43    della    legge
          costituzionale   26 febbraio 1948,  n. 3 (statuto  speciale
          per la Sardegna),  la regione Sardegna   puo'   con   legge
          dare attuazione  a  quanto  previsto  nel presente articolo
          delimitando l'area metropolitana di Cagliari".