Art. 9.
                           F u n z i o n i
  1.  La  Conferenza  unificata   assume  deliberazioni,  promuove  e
sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione  alle  materie  ed  ai compiti  di  interesse  comune  alle
regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
  2. La Conferenza  unificata e' comunque competente in  tutti i casi
in  cui  regioni, province,  comuni  e  comunita' montane  ovvero  la
Conferenza  Stato  -  regioni  e  la Conferenza  Stato  -  citta'  ed
autonomie  locali  debbano  esprimersi  su un  medesimo  oggetto.  In
particolare la Conferenza unificata:
    a) esprime parere:
  1)  sul  disegno  di  legge  finanziaria e  sui  disegni  di  legge
collegati;
  2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
  3)   sugli  schemi   di  decreto   legislativo  adottati   in  base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  b)  promuove  e sancisce  intese  tra  Governo, regioni,  province,
comuni e comunita'  montane. Nel caso di mancata intesa  o di urgenza
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
  c)  promuove e  sancisce  accordi tra  Governo, regioni,  province,
comuni e comunita'  montane, al fine di  coordinare l'esercizio delle
rispettive  competenze  e  svolgere in  collaborazione  attivita'  di
interesse comune;
  d) acquisisce  le designazioni  dei rappresentanti  delle autonomie
locali  indicati, rispettivamente,  dai  presidenti  delle regioni  e
province  autonome di  Trento  e di  Bolzano,  dall'ANCI, dall'UPI  e
dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
  e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni,
province,  comuni e  comunita' montane  nei casi  di sua  competenza,
anche  attraverso  l'approvazione  di  protocolli di  intesa  tra  le
amministrazioni  centrali  e  locali  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6;
  f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale
pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale
connessi al conferimento  di funzioni e compiti alle  regioni ed agli
enti locali;
  g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
  3. Il  Presidente del Consiglio  dei Ministri puo'  sottoporre alla
Conferenza unificata, anche su  richiesta delle autonomie regionali e
locali,  ogni  altro oggetto  di  preminente  interesse comune  delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane.
  4.  Ferma  restando  la  necessita' dell'assenso  del  Governo  per
l'adozione  delle   deliberazioni  di  competenza   della  Conferenza
unificata,  l'assenso delle  regioni,  delle province,  dei comuni  e
delle  comunita' montane  e'  assunto con  il  consenso distinto  dei
membri   dei    due   gruppi   delle   autonomie    che   compongono,
rispettivamente, la Conferenza Stato -  regioni e la Conferenza Stato
-  citta'  ed  autonomie  locali. L'assenso  e'  espresso  di  regola
all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso  dalla maggioranza dei rappresentanti
di ciascuno dei due gruppi.
  5. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ha compiti di:
  a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
  b) studio,  informazione e  confronto nelle  problematiche connesse
agli  indirizzi  di  politica  generale che  possono  incidere  sulle
funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.
  6.  La   Conferenza  Stato  -   citta'  ed  autonomie   locali,  in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
  a) dei problemi relativi  all'ordinamento ed al funzionamento degli
enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie
e  di  bilancio, alle  risorse  umane  e strumentali,  nonche'  delle
iniziative  legislative  e degli  atti  generali  di governo  a  cio'
attinenti;
  b) dei problemi  relativi alle attivita' di  gestione ed erogazione
dei servizi pubblici;
  c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente
comma  che  venga  sottoposto,  anche  su  richiesta  del  Presidente
dell'ANCI,  dell'UPI e  dell'UNCEM,  al parere  della Conferenza  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
  7. La Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali  ha inoltre il
compito di favorire:
  a)   l'informazione   e   le  iniziative   per   il   miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
  b)  la promozione  di accordi  o  contratti di  programma ai  sensi
dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  c) le attivita' relative  alla organizzazione di manifestazioni che
coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.
 
           Note all'art. 9:
            -  Il  testo  dell'art.  1  della  legge n. 59/1997 e' il
          seguente:
            "Art. 1. - 1. Il Governo e'  delegato ad  emanare,  entro
          il  31  marzo  1998, uno o piu' decreti legislativi volti a
          conferire alle regioni e agli   enti   locali,  ai    sensi
          degli    articoli    5,   118 e   128   della Costituzione,
          funzioni e   compiti   amministrativi   nel rispetto    dei
          principi e dei  criteri direttivi contenuti nella  presente
          legge.   Ai  fini      della    presente      legge,    per
          ''conferimento''  si    intende trasferimento,    delega  o
          attribuzione  di    funzioni  e    compiti  e    per ''enti
          locali'' si    intendono  le    province,  i    comuni,  le
          comunita' montane e gli altri enti locali.
            2.  Sono  conferite  alle  regioni    e agli enti locali,
          nell'osservanza del principio di    sussidiarieta'  di  cui
          all'art.  4,    comma 3, lettera a), della  presente legge,
          anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.
          142,   tutte le funzioni    e  i    compiti  amministrativi
          relativi  alla  cura    degli interessi e alla   promozione
          dello sviluppo delle rispettive  comunita', nonche'   tutte
          le    funzioni  e   i compiti amministrativi  localizzabili
          nei   rispettivi   territori    in   atto  esercitati    da
          qualunque    organo    o   amministrazione   dello   Stato,
          centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
          pubblici.
            3.  Sono  esclusi   dall'applicazione dei commi 1 e 2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a)  affari   esteri  e    commercio   estero,     nonche'
          cooperazione  internazionale   e    attivita'  promozionale
          all'estero    di   rilievo nazionale;  b)  difesa,    forze
          armate,   armi     e  munizioni,  esplosivi    e  materiale
          strategico; c) rapporti  tra  lo  Stato  e  le  confessioni
          religiose;  d)  tutela  dei beni culturali e del patrimonio
          storico  artistico;  e)  vigilanza  sullo  stato  civile  e
          sull'anagrafe;   f)         cittadinanza,     immigrazione,
          rifugiati    e      asilo     politico,  estradizione;   g)
          consultazioni    elettorali,      elettorato     attivo   e
          passivo,   propaganda       elettorale,       consultazioni
          referendarie    escluse    quelle  regionali;  h)   moneta,
          sistema   valutario    e   perequazione    delle    risorse
          finanziarie;  i)     dogane,   protezione     dei   confini
          nazionali    e      profilassi  internazionale;  l)  ordine
          pubblico  e  sicurezza  pubblica;  m) amministrazione della
          giustizia; n) poste e  telecomunicazioni;  o)    previdenza
          sociale,    eccedenze    di    personale     temporanee   e
          strutturali;  p)  ricerca  scientifica;  q)      istruzione
          universitaria,     ordinamenti     scolastici,    programmi
          scolastici,   organizzazione    generale    dell'istruzione
          scolastica    e stato giuridico del personale; r) vigilanza
          in materia di lavoro e cooperazione.
            4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi  1  e
          2:
            a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)      i   compiti    strettamente   preordinati    alla
          programmazione,  progettazione,       esecuzione          e
          manutenzione      di       grandi     reti infrastrutturali
          dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
            c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema   di
          protezione  civile, per la difesa del suolo, per  la tutela
          dell'ambiente e della salute,  per    gli  indirizzi,    le
          funzioni    e i   programmi  nel settore  dello spettacolo,
          per  la  ricerca,  la  produzione,  il   trasporto   e   la
          distribuzione   di   energia;   gli  schemi     di  decreti
          legislativi, ai fini della  individuazione    dei   compiti
          di    rilievo    nazionale,  sono predisposti previa intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le  regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano; in
          mancanza   dell'intesa,  il    Consiglio   dei     Ministri
          delibera  motivatamente   in  via  definitiva  su  proposta
          del  Consiglio  dei Ministri;
            d)  i   compiti  esercitati  localmente  in   regime   di
          autonomia  funzionale    dalle    camere    di   commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura e dalle  universita'
          degli studi;
            e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e
          i  compiti  preordinati    ad assicurare   l'esecuzione   a
          livello nazionale  degli obblighi derivanti   dal  Trattato
          sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.
            5.    Resta ferma  la  disciplina concernente  il sistema
          statistico nazionale, anche  ai fini del    rispetto  degli
          obblighi    derivanti  dal  Trattato  sull'Unione europea e
          dagli accordi internazionali.
            6.  La    promozione  dello     sviluppo  economico,   la
          valorizzazione  dei sistemi   produttivi   e la  promozione
          della  ricerca applicata  sono interessi  pubblici  primari
          che  lo  Stato, le regioni,  le province, i comuni  e   gli
          altri   enti   locali     assicurano   nell'ambito    delle
          rispettive    competenze, nel   rispetto   delle   esigenze
          della   salute, della sicurezza  pubblica  o  della  tutela
          dell'ambiente".
            -   Il   testo  dell'art.  12  della  legge  n.  498/1992
          (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica)  e'  il
          seguente:
            "Art.  12.  -    1.  Le province e i comuni  possono, per
          l'esercizio di servizi pubblici   e per   la  realizzazione
          delle  opere    necessarie  al  corretto    svolgimento del
          servizio nonche'  per la   realizzazione di  infrastrutture
          ed    altre   opere    di   interesse   pubblico,  che  non
          rientrino, ai  sensi della vigente legislazione  statale  e
          regionale, nelle  competenze istituzionali  di altri  enti,
          costituire    apposite societa' per azioni,  anche mediante
          gli accordi di   programma di cui  al  comma  9,  senza  il
          vincolo  della  proprieta' maggioritaria di cui al comma 3,
          lettera a), dell'art. 22   della legge 8  giugno  1990,  n.
          142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo
          comma, lettera d), della legge  2 aprile 1968, n. 475, come
          sostituita  dall'art.  10  della legge 8 novembre 1991,  n.
          362. Gli enti interessati provvedono alla scelta  dei  soci
          privati    e all'eventuale collocazione dei titoli azionari
          sul  mercato con  procedure  di  evidenza pubblica.  L'atto
          costitutivo  delle   societa'  deve  prevedere    l'obbligo
          dell'ente  pubblico di nominare uno o piu' amministratori e
          sindaci. Nel caso di  servizi  pubblici  locali  una  quota
          delle  azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso
          e resta comunque sul mercato.
            2. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla  data di entrata in  vigore della presente  legge, un
          decreto  legislativo con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
            a) disciplinare  l'entita' del  capitale sociale    delle
          costituende  societa'  per  azioni e la misura minima della
          partecipazione dell'ente locale    al    capitale  sociale,
          anche    per    assicurare  il    diritto    di chiedere la
          convocazione dell'assemblea;
            b) disciplinare   i criteri   di scelta    dei  possibili
          soci  mediante procedimento  di  confronto  concorrenziale,
          che    tenga    conto    dei  principi  della     normativa
          comunitaria    con  particolare    riguardo  alle capacita'
          tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
            c)    disciplinare la  natura del  rapporto intercorrente
          tra l'ente locale e il privato;
            d)    disciplinare    forme    adeguate  di     controllo
          dell'efficienza  e dell'economicita' dei servizi.
            3. Per la realizzazione delle opere  di qualunque importo
          di  cui  al  comma 1   si applicano   le norme del  decreto
          legislativo  19 dicembre 1991,  n. 406,  e della  direttiva
          90/531/CEE   del Consiglio,    del  17  settembre  1990,  e
          successive norme di recepimento.
            4.   Per  gli  interventi  di  cui al  presente  articolo
          gli  enti interessati approvano le  tariffe  dei    servizi
          pubblici   in  misura  tale  da  assicurare    l'equilibrio
          economicofinanziario  dell'investimento e della    connessa
          gestione.    I   criteri per   il   calcolo della   tariffa
          relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
            a) la   corrispondenza tra costi e   ricavi  in  modo  da
          assicurare  la  integrale copertura dei costi, ivi compresi
          gli oneri di ammortamento tecnicofinanziario;
            b)   l'equilibrato    rapporto    tra    i  finanziamenti
          raccolti  ed  il capitale investito;
            c)  l'entita'  dei costi di gestione delle opere, tenendo
          conto  anche  degli  investimenti  e  della  qualita'   del
          servizio;
            d)   l'adeguatezza   della   remunerazione  del  capitale
          investito,  coerente  con  le  prevalenti   condizioni   di
          mercato.
            5. La  tariffa costituisce  il corrispettivo dei  servizi
          pubblici;  essa  e'   determinata e adeguata  ogni anno dai
          soggetti proprietari, attraverso contratti di programma  di
          durata poliennale, nel rispetto del  disciplinare  e  dello
          statuto  conseguenti  ai  modelli  organizzativi prescelti.
          Qualora  i  servizi  siano gestiti  da   soggetti   diversi
          dall'ente    pubblico     per   effetto    di   particolari
          convenzioni  e concessioni  dell'ente o  per   effetto  del
          modello organizzativo  di societa' mista di cui al comma 1,
          la  tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi
          pubblici.
            6. Ove gli introiti siano connessi  a  tariffe  o  prezzi
          amministrati,  il   Comitato   interministeriale  prezzi  o
          il   comitato    provinciale  prezzi,  entro    il  termine
          perentorio  di trenta giorni dalla  data di ricezione   del
          piano      finanziario      dell'investimento,     verifica
          l'eventuale  presenza     di  fattori      inflattivi   che
          contrastino    con gli indirizzi   di  politica   economica
          generale.    Eventuali    successivi  aumenti     tariffari
          vengono  determinati  ai  sensi  del comma  4;  il Comitato
          interministeriale   prezzi o    il  comitato    provinciale
          prezzi  verifica    tuttavia, entro   lo   stesso   termine
          perentorio  decorrente dalla comunicazione  della  delibera
          di   approvazione  della     tariffa  o  del  prezzo,    la
          sussistenza delle condizioni  di cui ai commi  4 e 5,  alle
          quali l'aumento deliberato resta subondinato.
            6-bis.  Per   la realizzazione   di opere  immediatamente
          cantierabili nell'ambito degli  interventi di cui  al comma
          1, che  risultino gia' aggiudicate ad   imprese o  consorzi
          di  imprese  a seguito   di regolari gare di appalto  e non
          attuate per carenza  di stanziamenti pubblici,  gli    enti
          locali  interessati  possono  disporre  l'avvio dei  lavori
          previa  conclusione  di  un  contratto  di  programma   con
          organismi  finanziari   e/o  bancari che  si  impegnino  ad
          anticipare    le    somme  occorrenti.  Al  rimborso  delle
          anticipazioni  si  provvede  attraverso  i proventi   della
          gestione   sulla   base di   tariffe   da   stabilire    in
          conformita'  ai    criteri di cui  al presente articolo. Il
          comitato di cui al comma 9  predispone  per  lo  scopo  uno
          schema di contratto tipo.
            7.  Fino    al  secondo  esercizio    successivo a quello
          dell'entrata  in  funzione    dell'opera,  l'ente    locale
          partecipante  potra'  rilasciare garanzia fidejussoria agli
          istituti   mutuanti in misura non  superiore  alla  propria
          quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1.
            8. Per i conferimenti di aziende,  di complessi aziendali
          o  di  rami  di  essi  e di ogni altro bene  effettuati dai
          soggetti di cui al comma 1, anche per  la costituzione  con
          atto  unilaterale    delle  societa'  di  cui   al medesimo
          comma, si  applicano le  disposizioni dell'art.   7,  commi
          1  e    2,    della legge   30   luglio 1990,   n.   218, e
          successive modificazioni.    L'importo   massimo      delle
          imposte   di   registro, ipotecarie e  catastali di cui  al
          comma  1 dell'art. 7  della citata legge n. 218 del 1990 e'
          fissato  in  lire  10  milioni,   se   l'operazione   viene
          perfezionata entro il 31 dicembre 1994.
            9.  Per  le    finalita'  di cui al presente articolo  il
          Ministro per i problemi delle  aree urbane, d'intesa  con i
          Ministri  competenti per settore,   puo'  promuovere    gli
          opportuni  accordi    od    intese con   le amministrazioni
          regionali e  locali  interessate. Gli  accordi e  le intese
          dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione
          di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
          dal D.P.C.M.  10  agosto 1988,  n.  377, da   un   progetto
          economicofinanziario      con   l'indicazione         degli
          investimenti   privati  e   degli   eventuali finanziamenti
          pubblici derivanti   da leggi   statali, regionali    e  da
          impegni      di  bilancio     comunale,    nonche'    dalla
          specificazione      delle   misure      organizzative    di
          coordinamento  e  di intesa  tra i  soggetti interessati ai
          fini della   tempestiva  attuazione  degli  interventi  nei
          tempi  previsti  e  della  loro gestione.   A tali fini, il
          Ministro per i problemi delle    aree  urbane  nomina    un
          comitato  nazionale    cui  devono  essere    sottoposti  i
          progetti  economicofinanziari,    presieduto  dallo  stesso
          Ministro  e    composto  da  dieci membri, di   cui quattro
          nominati  in     rappresentanza,  rispettivamente,      del
          Ministero   del tesoro,  del Ministero dei lavori pubblici,
          del Ministro per i problemi delle aree urbane, della  Cassa
          depositi  e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti
          di credito a diffusa presenza nazionale".