Art. 11.
                         Disposizioni finali

  1.  Ai  trattamenti  pensionistici del personale di cui al presente
decreto,  per  quanto  non  diversamente  da  esso  disposto, trovano
applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997

                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Treu,  Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                    Ciampi, Ministro del tesoro e del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                    Berlinguer, Ministro
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica
                                   Bassanini,    Ministro    per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
                                   Flick,   Ministro   di   grazia  e
                                  giustizia
                                   Andreatta, Ministro della difesa
                                   Napolitano, Ministro dell'interno
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Pinto, Ministro delle risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
 Visto, il Guardasigilli: Flick