Art. 11. Disposizioni finali 1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Berlinguer, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Flick, Ministro di grazia e giustizia Andreatta, Ministro della difesa Napolitano, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Flick