Art. 21.
          Attivita' necessarie per il collegamento alla rete
  1.  L'abbonato  e' tenuto  a  consentire  gratuitamente al  gestore
l'accesso  e l'attraversamento,  anche sotterraneo,  dell'immobile di
sua proprieta', per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete
del gestore.
  2. La richiesta  di abbonamento rimane priva di effetti  se, chi la
richiede, non consente il predetto accesso e / o attraversamento.
  3. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da parte di terzi
che  non  consentono l'attraversamento  e  /  o l'accesso  alla  loro
proprieta', il  gestore non e'  responsabile per  i ritardi o  per la
revoca della richiesta di collegamento.
  4. Per il corretto svolgimento  del servizio, il numero delle linee
dell'abbonato  deve essere  correlato  alla  intensita' del  traffico
globale dello  stesso. A tal  fine il gestore garantisce  la adeguata
disponibilita' degli impianti.