Art. 12. 
                      Istanza del contribuente 
 
  1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non
preceduto  dall'invito  di  cui  all'articolo  11,  il  contribuente,
anteriormente  all'impugnazione  dell'atto  innanzi  la   commissione
tributaria provinciale, puo' formulare in  carta  libera  istanza  di
accertamento con  adesione,  indicando  il  proprio  recapito,  anche
telefonico. 
  2. La  presentazione  dell'istanza,  anche  da  parte  di  un  solo
obbligato, comporta la sospensione,  per  tutti  i  coobbligati,  dei
termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e  di  quelli  per  la
riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo  di
novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte  del  soggetto  che
abbia  richiesto  l'accertamento  con  adesione   comporta   rinuncia
all'istanza. 
  3. Entro quindici giorni dalla ricezione  dell'istanza,  l'ufficio,
anche telefonicamente  o  telematicamente,  formula  al  contribuente
l'invito a comparire. 
  4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di  cui
al comma 1 perde efficacia.