Art. 12.
                      Istanza del contribuente

  1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non
preceduto  dall'invito  di  cui  all'articolo  11,  il  contribuente,
anteriormente   all'impugnazione  dell'atto  innanzi  la  commissione
tributaria  provinciale,  puo'  formulare  in carta libera istanza di
accertamento  con  adesione,  indicando  il  proprio  recapito, anche
telefonico.
  2.  La  presentazione  dell'istanza,  anche  da  parte  di  un solo
obbligato,  comporta  la  sospensione,  per  tutti i coobbligati, dei
termini  per  l'impugnazione  indicata  al comma 1 e di quelli per la
riscossione  delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di
novanta  giorni.  L'impugnazione  dell'atto da parte del soggetto che
abbia   richiesto   l'accertamento  con  adesione  comporta  rinuncia
all'istanza.
  3.  Entro  quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio,
anche  telefonicamente  o  telematicamente,  formula  al contribuente
l'invito a comparire.
  4.  All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui
al comma 1 perde efficacia.