Art. 13.
           Atto di accertamento con adesione, adempimenti
                      successivi e definizione

  1.  La  definizione  si  perfeziona  secondo  quanto previsto dagli
articoli  7,  8  e  9.  Il  versamento delle somme dovute per effetto
dell'adesione e' effettuato presso l'ufficio del registro.