Art. 17 (Oggetto) 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): "Art. 3 (Riscossione mediante versamenti diretti). - 1. Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria: 1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; 2) (omissis); 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale; 4) (omissis); 5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1); 6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1); b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1); c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; f) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al n. 1); g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546". - Per il testo degli articoli 27 e 74 del D.P.R. n. 633/1972, si veda la nota all'art. 14. - Per il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 633/1972, si veda la nota all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione: 1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato ron decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; 4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; 5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a); d) previsione per le regioni della facolta' di non appliare le tasse sulle concessioni regionali; e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione: 1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; 2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281; 3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; 4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; 5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprieta' di immobili nonche' quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi; g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle citta' metropolitane di cui all'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite". - Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965, reca: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". - Si riporta il testo vigente dell'art. 49 del D.P.R. n. 917 del 1986: "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. (Omissis). 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; b)-f) (omissis). 3. (Omissis)".