Art. 18
                       (Termini di versamento)
    1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il
giorno 15 del mese di scadenza.
    Se  il  termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento
e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
    2.   I  versamenti  dovuti  da  soggetti  titolari  di  posizione
assicurativa  in  una  delle  gestioni amministrate dall'INPS, per le
quote  contributive  comprese  entro il minimale, sono effettuati nei
mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre
    3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a
titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali.
    4.  I  versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli
enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle
gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli
stessi  termini previsti per il versamento delle somme dovute in base
alla dichiarazione dei redditi.