Art. 19 
               Modalita' di versamento mediante delega 
 
  1.  I  versamenti  delle  imposte,  dei   contributi,   dei   premi
previdenziali ed assistenziali e delle altre somme,  al  netto  della
compensazione, sono eseguiti  mediante  delega  irrevocabile  ad  una
banca convenzionata ai sensi del comma 5. 
  2. La banca rilascia al contribuente  un'attestazione  conforme  al
modello approvato con decreto del  Ministro  delle  finanze,  recante
l'indicazione dei dati identificativi del soggetto  che  effettua  il
versamento,  la  data,  la  causale  e  gli  importi  dell'ordine  di
pagamento, nonche' l'impegno ad effettuare  il  pagamento  agli  enti
destinatari per  conto  del  delegante.  L'attestazione  deve  recare
altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si  e'
avvalso della facolta' di compensazione. 
  3.  La  delega  deve  essere  conferita  dal   contribuente   anche
nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano  totalmente  compensate
ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito  che  non  ha  trovato
capienza nella compensazione e' utilizzata  in  occasione  del  primo
versamento successivo. 
  4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento  contenente
i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica  la  sanzione
di lire 300.000,  ridotta  a  lire  100.000  se  il  ritardo  non  e'
superiore a cinque giorni lavorativi. 
  5.  Con  convenzione  approvata  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro  e  della
previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della
delega e di svolgimento del servizio,  i  dati  delle  operazioni  da
trasmettere  e  le  relative   modalita'   di   trasmissione   e   di
conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo  13  del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,  nonche'
le  penalita'  per  l'inadempimento  degli  obblighi  nascenti  dalla
convenzione stessa e la misura del compenso per  il  servizio  svolto
dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo  di
svolgimento del  servizio,  del  numero  dei  moduli  presentati  dal
contribuente e di quello delle  operazioni  in  esso  incluse,  della
tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare  complessivo
dei  versamenti  gestito  dal  sistema.  La  convenzione  ha   durata
triennale e puo' essere tacitamente rinnovata. 
  6. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  la
delega di pagamento puo' essere conferita  all'ente  poste  italiane,
secondo modalita' e termini in esso fissati. All'Ente poste  italiane
si applicano le disposizioni del presente decreto. 
 
          Nota all'art. 19: 
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del D.P.R.  28
          dicembre 1993, n. 567 (Regolamento di attuazione  dell'art.
          78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
          concernente l'istituzione del conto fiscale): 
            "Art. 13 (Trasmissione dei dati ai concessionari da parte
          delle aziende di credito).  -  1.  Le  aziende  di  credito
          delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici
          relativi ad ogni singola operazione di incasso  effettuata,
          entro il quinto giorno del mese successivo per  le  deleghe
          ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il
          decimo giorno del mese successivo per le  deleghe  ricevute
          dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. 
            2. Con decreto del Ministro delle finanze, da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite  le  modalita'  di
          trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di
          versamento e le catatteristiche tecniche  dei  supporti  da
          trasmettere".