Art. 20 (Pagamenti rateali) 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1. 4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. 5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 602/1973: "Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del 5 per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte, riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". - Si riporta il testo vigente dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 (Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413): "8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua e' trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che e' versata nei termini e con le modalita' previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento. 9. L'importo della seconda rata di acconto e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce".