Art. 21
                     (Adempimenti delle banche)
    1.  Entro  il  quarto  giorno  lavorativo  successivo a quello di
ricevimento  della  delega,  la  banca  versa  le somme riscosse alla
tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al
netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i
giorni di sabato e quelli festivi.
    2.  Entro  il  termine  di  cui al comma 1 la banca predispone ed
invia  telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo
22   i   dati   riepilogativi  delle  somme  a  debito  e  a  credito
complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per
ciascun ente destinatario.
    3.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con i
Ministri  del  tesoro  e  del lavoro e della previdenza sociale, sono
stabilite  le modalita' applicative nonche' i criteri per i controlli
relativi  all'esecuzione  del  servizio  da  parte  delle banche e le
modalita' di scambio dei dati fra gli interessati.