Art. 22
         (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari)
    1.  Entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo  a quello di
versamento  delle  somme  da  parte delle banche e di ricevimento dei
relativi   dati  riepilogativi,  un'apposita  struttura  di  gestione
attribuisce  agli  enti  destinatari  le  somme  a  ciascuno  di essi
spettanti,  tenendo  conto  dell'eventuale compensazione eseguita dai
contribuenti.
    2.  Gli  enti  destinatari  delle  somme  dispongono  con cadenza
trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza
a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
    3.  La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con
decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza sociale. Con decreto del
Ministero  delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro  e  della  previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
    4.  La compensazione di cui all'articolo 17 puo' operare soltanto
dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.