Art. 23
             (Pagamento con mezzi diversi dal contante)
    1.  I  contribuenti  possono  mettere a disposizione delle banche
convenzionate  ai  sensi  del  comma  2 le somme oggetto della delega
anche  mediante  carte  di  debito,  di  credito e prepagate, assegni
bancari  e  circolari  ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se
gli   assegni   risultano   scoperti  o  comunque  non  pagabili,  il
conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento
omesso.
    2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di
cui  al  comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.