Art. 51. Imposte e tasse abolite 1. Dal 1 gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3. 2. Dal 1 gennaio 1999 sono abolite: a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281; b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.
Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L. n. 702/1978: "Art. 8. - Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni comprese quelle attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e per i quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono assoggettati, a decorrere dal 1 gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali. Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative e sono disciplinate dalla stessa normativa con le seguenti eccezioni: le tasse sono corrisposte in favore del comune unicamente in modo ordinario, mediante versamento in conto corrente postale intestato al comune medesimo; i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono estesi anche alle amministrazioni comunali. L'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali e' effettuata con decreto da emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Con la stessa procedura possono essere emanati decreti integrativi o modificativi. A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti stessi va comunque versata al comune. Le tasse di rinnovo e quelle annuali dovute al comune nel primo periodo di applicazione del presente articolo possono essere versate entro il 30 aprile 1979". - Il D.Lgs. n. 507/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993, disciplinava la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche al capo II, articoli da 38 a 57. - La legge n. 952/1977 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 48, della legge n. 549/1995: "48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilita' di cui al comma 27, si provvedera' con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata".