Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.
Note all'art. 53: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 40/1988 e' riportato in nota all'art. 24. - Si riporta il testo degli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. n. 507/1993: "Art. 25 (Gestione del servizio). - 1. La gestione del servizio di accettamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata in forma diretta dal comune. 2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione". "Art. 26 (Corrispettivo del servizio). - 1. Per la gestione del servizio il concessionario e' compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio puo' essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune. 2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con lacolta di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione. 3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. 4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennita di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni". "Art. 27 (Durata della concessione). - 1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. 2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purche' le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo". "Art. 28 (Conferimento della concessione). - 1. Il conferinento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso. 3. L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalita locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara. 4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della societa' che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre societa' partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norrna dell'art. 30, comma 1, lettera d). 5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non puo' essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilita di rinnovo. 6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione". "Art. 29 (Incompatibilita'). - 1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 ne' essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di societa concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita e del diritto sulle pubbliche affissioni: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i pubblici impiegati; c) i ministri dei culti; d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato per intero i loro debiti; e) i condannati per delitti contro la personalita dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni; f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata. 2. Non puo' essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni: a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione; c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione; d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione". "Art. 30 (Decadenza). - 1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi: a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31; b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze; c) per continuate irregolarita' o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio; d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28; e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione della pubblicita' previsto dal comma 4 dell'art. 33; f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi; g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 29. 2. La decadenza e' richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalita locale del Ministero delle finanze, ed e' pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto. 3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso". "Art. 31 (Disciplina del servizio in concessione). - 1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario puo' agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilita' previsti nell'art. 29; di cio' dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura. 2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. 3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi. 4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto. 5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune puo' procedere ad esecuzione sulla cauzione utizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". "Art. 32 (Albo dei concessionari). - 1. Presso la direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze e' istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali. 2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, e' costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta: a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione di presidente; b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la direzione generale dell'amministrazione civile; c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni; d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali; f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalita' locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione". "Art. 33 (Iscrizione nell'albo). - 1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e societa' di capitale aventi capitale interamente versato. 1-bis. Le societa' di capitale sono obbligate a dichiarare l'identita' dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni. 2. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29, nonche' della capacita' tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita' finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entita' delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore e' comunque indispensabile la capacita' tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi. 4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione di pubblicita'; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della societa'. 5. La direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione. 6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art. 32". "Art. 34 (Cancellazione dall'albo). - 1. La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dall'iscritto in qualunque momento. 2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati dacaduti ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alal direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessine governativa relativa all'anno in corso".