Art. 53.
Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

  1.  Presso  il  Ministero  delle  finanze  e'  istituito l'albo dei
soggetti  privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e
di  accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di
altre entrate delle province e dei comuni.
  2.  L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la
cancellazione  e  la  sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza
della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia
prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
  3.  Con  decreti  del  Ministro  delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto
conto  delle  esigenze  di  trasparenza  e  di  tutela  del  pubblico
interesse,  sentita  la  conferenza  Statocitta',  sono  definiti  le
condizioni  ed  i  requisiti  per  l'iscrizione nell'albo, al fine di
assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza  di  sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di
incompatibilita'  da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in
ordine  alla  composizione,  al funzionamento e alla durata in carica
dei  componenti  della  commissione  di  cui  al comma 2, alla tenuta
dell'albo,   alle  modalita'  per  l'iscrizione  e  la  verifica  dei
presupposti  per  la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'
ai casi di revoca e decadenza della gestione.
  4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15
novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la  gestione  del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.
 
           Note all'art. 53:
            -  Il    comma 3 dell'art. 17  della legge n. 40/1988  e'
          riportato in nota all'art. 24.
            - Si  riporta il  testo degli  articoli da  25 a  34  del
          D.Lgs. n.  507/1993:
            "Art.  25  (Gestione del servizio). -  1. La gestione del
          servizio di accettamento  e riscossione  dell'imposta sulla
          pubblicita' e  delle pubbliche affissioni e' effettuata  in
          forma diretta dal comune.
            2.  Il comune, qualora lo  ritenga piu' conveniente sotto
          il profilo  economico  e  funzionale,    puo'  affidare  in
          concessione    il servizio ad apposita azienda  speciale di
          cui  all'art. 22, comma 3,   lettera c),  della    legge  8
          giugno    1990,   n. 142,   ovvero   ai soggetti   iscritti
          nell'albo previsto dall'art. 32.
            3.  Il concessionario  subentra al  comune  in tutti    i
          diritti   ed obblighi inerenti la gestione del  servizio ed
          e' tenuto a provvedere a tutte  le spese   occorrenti,  ivi
          comprese    quelle  per   il personale impiegato.  In  ogni
          caso,  e'  fatto  divieto al  concessionario   di  emettere
          atti   o  effettuare     riscossioni  successivamente  alla
          scadenza della concessione".
            "Art.  26    (Corrispettivo del   servizio). - 1.  Per la
          gestione del servizio il  concessionario e'  compensato  ad
          aggio  sulla  riscossione complessiva   a qualsiasi  titolo
          conseguita con  esclusione di   ogni  altro  corrispettivo;
          per  i  comuni appartenenti   all'ultima classe il servizio
          puo' essere  affidato  dietro corresponsione  di un  canone
          fisso da versare al comune.
            2.    L'aggio    va    rapportato    in  misura     unica
          all'ammontare    lordo complessivamente riscosso   a titolo
          di imposta  e del  diritto sulle pubbliche  affissioni    e
          relativi  accessori,  con   lacolta di stabilire in  favore
          del  comune un  minimo garantito  al netto  dell'aggio  per
          ciascun anno della concessione.
            3.  L'ammontare   delle riscossioni  effettuate al  netto
          dell'aggio, ovvero  il   canone   convenuto,   deve  essere
          versato  alla  tesoreria comunale  a  scadenze  trimestrali
          posticipate,     fermo     restando     che  l'importo  del
          versamento non   puo' essere   inferiore alla    quota  del
          minimo  garantito  corrispondente  ad  ogni  rata, salvo il
          conguaglio  nei  versamenti    successivi,    qualora    le
          riscossioni  superino  la  rata stessa.
            4.     Per    il  ritardato    versamento   delle   somme
          dovute   dal concessionario  si applica  una indennita   di
          mora  del    7  per    cento semestrale sugli   importi non
          versati,  che puo' essere  riscossa dal comune  utilizzando
          il  procedimento esecutivo  previsto  dal  regio decreto 14
          aprile 1910, n. 639.
            5. Nel  caso di variazione  di tariffe   superiore al  10
          per  cento, deliberata   dal   comune   o  stabilita    per
          legge  nel   corso   della concessione,   l'aggio   o    il
          canone  fisso   ed  il  minimo  garantito convenuto  devono
          essere  ragguagliati in  misura  proporzionale  al maggiore
          o minore ammontare delle riscossioni".
            "Art.   27   (Durata della   concessione).    -    1.  La
          concessione    del  servizio di accertamento e  riscossione
          dell'imposta  sulla  pubblicita  e  del     diritto   sulle
          pubbliche affissioni ha  durata massima  di sei anni.
            2. Qualora  la concessione sia di  durata inferiore a sei
          anni,   si   puo'   procedere  al  suo  rinnovo    fino  al
          raggiungimento  di  tale  limite,  purche'  le   condizioni
          contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il  comune;
          a    tal fine  il concessionario  deve presentare  apposita
          istanza  almeno   sei    mesi   prima   della   data     di
          scadenza   della concessione indicando le condizioni per il
          rinnovo".
            "Art.  28 (Conferimento  della concessione).   - 1.    Il
          conferinento   della  concessione  ai    soggetti  iscritti
          nell'albo  di    cui  all'art.  32  viene    effettuato  in
          conformita'  all'art.   56 della  legge 8  giugno 1990,  n.
          142,  e  previa adozione  di  apposito capitolato  d'oneri,
          mediante licitazione privata ai sensi    dell'art.  89  del
          regio  decreto  23    maggio  1924,    n.  827,   integrato
          dalle    disposizioni,   ove compatibili, della    legge  2
          febbraio  1973, n. 14, e  dell'art. 2-bis del decreto-legge
          2  marzo  1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 aprile 1989, n. 155.
            2.  La  licitazione  deve essere indetta  tra non meno di
          tre soggetti iscritti nell'albo di cui  all'art.    32  che
          abbiano  capacita  tecnica e finanziaria   adeguata    alla
          classe   di  appartenenza   del  comune concedente  secondo
          la  suddivisione    in categorie   prevista dall'art.   33.
          L'oggetto  della    licitazione   e'    costituito    dalla
          misura   percentuale      dell'aggio  e,     se  richiesto,
          dall'ammontare del  minimo garantito,  ovvero  dall'importo
          del canone fisso.
            3.  L'iscrizione nell'albo  e'  comprovata esclusivamente
          mediante  presentazione  di  certificato rilasciato   dalla
          direzione centrale per la fiscalita  locale  del  Ministero
          delle  finanze  in  data  non anteriore a novanta giorni da
          quella in cui si svolge la gara.
            4.   I   soggetti   partecipanti      alla    licitazione
          debbono  fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli
          articoli  4,  20  e 26 della legge 4  gennaio 1968, n.  15,
          attestante che  loro stessi ed  i soci della societa'   che
          rappresentano   non   detengono,      a  qualsiasi  titolo,
          direttamente   od  indirettamente,   interessi   in   altre
          societa'  partecipanti   alla   licitazione    stessa;   la
          omissione   della dichiarazione o la sua falsa attestazione
          comportano la nullita  della  concessione,  ove  non    sia
          iniziata la gestione, o  la decadenza dalla stessa a norrna
          dell'art. 30, comma 1, lettera d).
            5.    Quando     almeno   due     licitazioni   risultino
          infruttuose  la concessione puo' essere conferita  mediante
          trattativa   privata;  in  tal  caso    la  durata    della
          concessione  non puo'  essere superiore   a tre  anni,  con
          esclusione della possibilita di rinnovo.
            6.    Nell'ipotesi   di affidamento  in  concessione  del
          servizio  ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito
          ovvero il canone fisso  sono  determinati  dal  comune  con
          apposita convenzione".
            "Art.  29  (Incompatibilita'). -  1.  Non  possono essere
          iscritti  nell'albo   di   cui   all'art.   32 ne'   essere
          legali    rappresentanti,  amministratori  o    sindaci  di
          societa  concessionarie  del   servizio di accertamento   e
          riscossione   dell'imposta   sulla   pubblicita    e    del
          diritto sulle pubbliche affissioni:
            a) i membri del Parlamento e del Governo;
            b) i pubblici impiegati;
            c) i ministri dei culti;
            d)  coloro  che  per legge o per provvedimento giudiziale
          non hanno la libera   amministrazione   dei    loro    beni
          ovvero   sono  in  stato  di fallimento dichiarato, finche'
          non abbiano pagato per  intero i loro debiti;
            e)  i condannati   per delitti   contro la    personalita
          dello   Stato, contro    la    pubblica    amministrazione,
          l'amministrazione   della giustizia,  la fede  pubblica, il
          patrimonio e  per qualsiasi   altro reato non  colposo  che
          comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;
            f)  i  condannati all'interdizione perpetua  dai pubblici
          uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della  sua
          durata.
            2.   Non   puo'   essere   conferita la  concessione  del
          servizio   di  accertamento  e    riscossione  dell'imposta
          sulla pubblicita  e diritto sulle pubbliche affissioni:
            a)  ai    consiglieri regionali, provinciali e   comunali
          limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano  il
          loro mandato;
            b)  ai   membri degli organi di  controllo sugli atti del
          comune che affida il servizio in concessione;
            c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al  secondo
          grado,  del sindaco, dei consiglieri  e degli assessori del
          comune  che affida il servizio in concessione;
            d) a  coloro che,  in dipendenza di  precedenti gestioni,
          siano in lite con il  comune  che  affida  il  servizio  in
          concessione".
            "Art.    30   (Decadenza).   -    1.   Il  concessionario
          incorre  nella decadenza dalla concessione per  i  seguenti
          motivi:
            a)   per   non   aver  prestato  o adeguato  la  cauzione
          di  cui  al successivo art. 31;
            b)  per  mancato  versamento  delle somme   dovute   alle
          prescritte scadenze;
            c)  per    continuate  irregolarita'    o reiterati abusi
          commessi nella conduzione del servizio;
            d) per  aver reso falsa  attestazione in ordine a  quanto
          richiesto dal comma 4 dell'art. 28;
            e)  per l'inosservanza  del   divieto   di  contemporaneo
          svolgimento  dell'attivita'    di   concessionario   e   di
          commercializzazione  della pubblicita' previsto dal comma 4
          dell'art. 33;
            f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
            g)  per  la  scoperta  preesistenza o   il    verificarsi
          durante      la   concessione   di   una   delle  cause  di
          incompatibilita' previste dall'art.  29.
            2. La decadenza e' richiesta   dal comune  interessato  o
          d'ufficio  da  parte  della  direzione  centrale  per    la
          fiscalita locale del Ministero delle   finanze,    ed    e'
          pronunciata,   previa   contestazione  degli addebiti,  con
          decreto   del   Ministro delle   finanze,   sentito,    ove
          occorra, il prefetto.
            3.    Il  concessionario    decaduto  cessa   con effetto
          immediato dalla conduzione del servizio  ed e'  privato  di
          ogni  potere  in ordine alle procedure  di  accertamento  e
          riscossione;  allo    scopo     il     sindaco  diffida   i
          contribuenti  a non effettuare  pagamenti al concessionario
          decaduto e procede   all'acquisizione della  documentazione
          riguardante  la   gestione, redigendo  apposito verbale  in
          contraddittorio  con il concessionario stesso".
            "Art.      31    (Disciplina      del    servizio      in
          concessione).   -  1.  Nell'espletamento  del servizio,  il
          concessionario      puo'   agire      per  mezzo     di  un
          rappresentante munito  di apposita   procura che    non  si
          trovi  nei   casi di   incompatibilita' previsti  nell'art.
          29;    di  cio' dovra' essere fornita dichiarazione a norma
          degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4   gennaio 1968,  n.
          15, al comune  interessato assieme al deposito dell'atto di
          conferimento della procura.
            2.  Il  personale addetto al  servizio deve essere munito
          di  apposita  tessera  di  riconoscimento  rilasciata   dal
          comune.
            3. E' vietata  l'attribuzione in appalto del servizio  da
          parte   del   concessionario.  E'  nulla  la  cessione  del
          contratto a terzi.
            4. A   garanzia del   versamento delle    somme  riscosse
          nonche'  degli  altri    obblighi  patrimoniali   derivanti
          dal   conferimento  della concessione,   il  concessionario
          del  servizio    e'  tenuto    a  prestare,  prima    della
          stipulazione  del contratto,   una cauzione   costituita  a
          norma    della  legge   10 giugno   1982, n.   348, il  cui
          ammontare  deve essere pari   al minimo garantito    o,  in
          mancanza,   a  due     terzi  delle  riscossioni  dell'anno
          precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
            5.  In   caso  di  mancato    versamento   delle    somme
          dovute    dal  concessionario,  il comune puo' procedere ad
          esecuzione  sulla  cauzione   utizzando   il   procedimento
          previsto dal  regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".
            "Art.   32  (Albo  dei  concessionari). -  1.  Presso  la
          direzione  centrale    per  la    fiscalita'  locale    del
          Ministero   delle finanze  e' istituito  l'albo   nazionale
          dei   concessionari   del    servizio   di  accertamento  e
          riscossione dei tributi comunali.
            2.   Per  l'esame delle  domande  di  iscrizione, per  la
          revisione periodica della sussistenza dei requisiti  e  per
          la  cancellazione  dei soggetti   iscritti, e'  costituita,
          con decreto  del Ministro  delle finanze,  una  commissione
          composta:
            a)  dal  direttore centrale per la fiscalita' locale, con
          funzione di presidente;
            b) da un   dirigente  del  Ministero  dell'interno,    in
          servizio  presso la direzione generale dell'amministrazione
          civile;
            c) da un dirigente del Ministero delle  finanze,  addetto
          al  servizio  dell'imposta   sulla    pubblicita'   e   del
          diritto   sulle  pubbliche affissioni;
            d)    da  un    rappresentante  dei    comuni,  designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
            e)    da    un   rappresentante  dei  concessionari   del
          servizio  di accertamento e riscossione dei tributi locali;
            f) da un  funzionario in servizio presso  la    direzione
          centrale   per   la   fiscalita'      locale,  con  profilo
          professionale    appartenente  almeno  all'ottavo   livello
          funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di assenza,
          da  altro impiegato  di  pari  qualifica, con  funzione  di
          segretario.
            3. Con  decreto del Ministro  delle finanze, sono emanate
          norme  ai  sensi  dell'art.  17,    comma 3, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, in ordine  alla  formazione  ed  alla
          tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento  della
          commissione, alla  durata  in  carica dei  suoi componenti,
          alla  disciplina   degli accertamenti   di cui  al comma  5
          dell'art.  33   ed  alla   documentazione  necessaria   per
          ottenere l'iscrizione".
            "Art.  33   (Iscrizione nell'albo).   -   1.    Nell'albo
          nazionale   dei concessionari del servizio di  accertamento
          e  riscossione  dei  tributi  comunali    possono    essere
          iscritte   persone fisiche  e  societa'  di capitale aventi
          capitale interamente versato.
            1-bis.  Le  societa'  di   capitale  sono   obbligate   a
          dichiarare  l'identita'  dei   titolari di quote  o azioni;
          qualora le quote   o le azioni  siano  possedute  da  altre
          societa'  di  capitale  e'  fatto  obbligo  di   dichiarare
          l'identita'   delle   persone   fisiche   cui   le   stesse
          appartengono      o   comunque    siano    direttamente   o
          indirettamente  riferibili;  tale  obbligo   non   sussiste
          qualora   la   societa'   che   detiene   direttamente   od
          indirettamente il controllo    sia  quotata  in  una  borsa
          valori  dell'Unione  europea  amministrata  da un organismo
          indipendente, cui spetti  il    compito  di  verificare  la
          trasparenza  e la regolarita' delle transazioni.
            2.      L'iscrizione  nell'albo     e'  subordinata    al
          riconoscimento,  nei confronti  della persona   fisica    e
          dei    legali  rappresentanti    della  societa', di idonei
          requisiti  morali    e  della  mancanza  delle   cause   di
          incompatibilita'    di   cui al   comma   1   dell'art. 29,
          nonche'  della capacita'  tecnica  e finanziaria   a    ben
          condurre la  gestione  dei tributi comunali.
            3.    Con   decreto   del   Ministro delle   finanze,  da
          adottare   ogni triennio, sono  stabiliti  i    criteri  di
          commisurazione  della  capacita' finanziaria degli iscritti
          nell'albo,  fermo     restando  in  ogni   caso   la   loro
          suddivisione  in   due categorie  in relazione  all'entita'
          delle garanzie  fornite  o del  capitale  sociale.  Per  il
          passaggio      alla   categoria  superiore     e'  comunque
          indispensabile la  capacita' tecnica  acquisita  attraverso
          la    gestione,  anche  in tempi   diversi, di almeno dieci
          comuni delle ultime due classi.
            4.  E'  fatto  divieto    di  contemporaneo   svolgimento
          dell'attivita'    di    concessionario           e       di
          commercializzazione   di    pubblicita';   tale  condizione
          deve    essere    attestata  dalle   persone  fisiche   con
          dichiarazione resa ai  sensi degli articoli 4,  20  e    26
          della  legge  4  gennaio  1968, n. 15, ovvero   deve essere
          prevista nello statuto della societa'.
            5. La  direzione centrale  per la  fiscalita' locale  del
          Ministero delle finanze    puo'  disporre    d'ufficio  gli
          accertamenti      che   ritenga  necessari  ai  fini  della
          iscrizione.
            6. Le determinazioni in   ordine  all'iscrizione  o  alla
          cancellazione dall'albo  sono  adottate  con  provvedimento
          motivato,  sentita  la commissione di cui all'art. 32".
            "Art. 34 (Cancellazione dall'albo). - 1. La cancellazione
          dall'albo  puo' essere richiesta dall'iscritto in qualunque
          momento.
            2.   Si procede   alla    cancellazione  d'ufficio    nei
          confronti    degli  iscritti  che  siano   stati dichiarati
          dacaduti ai  sensi dell'art. 30, comma   1,   lettere   c),
          d),    e),    f)    e    g),    escluse    le    cause   di
          incompatibilita'  di  cui  al   comma   2   dell'art.   29,
          nonche'    nei  confronti dei   soggetti che   entro il  31
          marzo   di ciascun   anno  non  abbiano  presentato    alal
          direzione centrale per  la fiscalita' locale del  Ministero
          delle    finanze  l'attestazione    dell'eseguito pagamento
          della tassa di concessine governativa relativa all'anno  in
          corso".