Art. 56. 
                 Imposta provinciale di trascrizione 
  1.  Le  province  possono,  con  regolamento   adottato   a   norma
dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalita' di
trascrizione, iscrizione ed  annotazione  dei  veicoli  richieste  al
pubblico registro  automobilistico,  avente  competenza  nel  proprio
territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e
relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814,
e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base   di   apposita   tariffa
determinata secondo le modalita' di cui al comma 11,  le  cui  misure
potranno  essere  aumentate,  anche  con   successiva   deliberazione
approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo  del
venti per cento, ed e' dovuta per ciascun veicolo  al  momento  della
richiesta di formalita'. E' dovuta una sola  imposta  quando  per  lo
stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono  eseguirsi  piu'
formalita'. Le  maggiorazioni  di  gettito  conseguenti  al  suddetto
eventuale aumento non saranno computate ai fini della  determinazione
dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo  30  giugno
1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacita' fiscale  tra
province. 
  3.  Le  province  notificano  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
esecutivita'  copia  autentica  della  deliberazione   istitutiva   o
modificativa  delle  misure  dell'imposta   al   competente   ufficio
provinciale del pubblico  registro  automobilistico  e  all'ente  che
provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. 
  4. Con lo stesso  regolamento  di  cui  al  comma  1,  le  province
disciplinano la liquidazione, la riscossione e  la  contabilizzazione
dell'imposta provinciale di  trascrizione  e  i  relativi  controlli,
nonche' l'applicazione delle sanzioni per  l'omesso  o  il  ritardato
pagamento dell'imposta stessa in misura non inferiore  ad  una  volta
ne' superiore a quattro volte  l'imposta  dovuta.  Detti  adempimenti
sono affidati allo  stesso  concessionario  della  riscossione  delle
tasse automobilistiche il quale riversa alla  tesoreria  di  ciascuna
provincia  nel  cui  territorio  sono  state  eseguite  le   relative
formalita' le  somme  riscosse  inviando  alla  provincia  stessa  la
relativa documentazione. In caso  di  affidamento  in  concessione  a
terzi della riscossione delle tasse automobilistiche  e  dell'imposta
di cui al comma 1, deve, comunque, essere assicurata  l'esistenza  di
un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai  veicoli  iscritti
nel pubblico  registro  automobilistico.  L'imposta  suppletiva  deve
essere richiesta dalla provincia entro il termine di tre  anni  dalla
data in cui la formalita' e' stata eseguita. Ai rimborsi dell'imposta
provvede la competente provincia. 
  5.  Le  province  autonome   di   Trento   e   Bolzano   provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4,  in  conformita'
ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 
  6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque  effettuate
nei confronti dei contribuenti  che  ne  fanno  commercio,  non  sono
soggette al pagamento dell'imposta. 
  7.  Alle  formalita'  richieste  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 2688 del c.c. si  applica  un'imposta  pari  al  doppio
della relativa tariffa. 
  8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il  termine  per
la richiesta delle formalita'  e  pagamento  della  relativa  imposta
decorre a partire dal sesto mese successivo  alla  pubblicazione  nel
registro delle imprese e comunque entro  60  giorni  dalla  effettiva
restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 
  9.   Le   controversie   concernenti   l'imposta   provinciale   di
trascrizione,  le  sanzioni  e  gli  accessori  sono  soggette   alla
giurisdizione delle commissioni tributarie  secondo  le  disposizioni
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  10.  Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione
respinte   dagli   uffici   provinciali   del    pubblico    registro
automobilistico anteriormente al 1 gennaio  dell'anno  dal  quale  ha
effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso  di
ripresentazione a partire da  tale  data,  alla  disciplina  relativa
all'imposta  provinciale.  L'imposta  erariale  di   trascrizione   e
l'addizionale  provinciale  eventualmente  versate  sono   rimborsate
rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su
richiesta dei soggetti interessati. 
  11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure
dell'imposta provinciale di  trascrizione  per  tipo  e  potenza  dei
veicoli,  in  misura  tale  da  garantire  il   complessivo   gettito
dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e  annotazione  dei
veicoli  al  pubblico  registro   automobilistico   e   la   relativa
addizionale provinciale. 
 
           Note all'art. 56:
            - Il R.D.L. 15 marzo 1927,  n. 436, reca: "Disciplina dei
          contratti  di    compravendita    degli    autoveicoli   ed
          istituzione  del  pubblico registro  atomobilistico  presso
          le  sedi dell'Automobile club d'Italia" ed  e'  pubblicato,
          salve  le  successive  modifiche, nella  Gazzetta Ufficiale
          n. 84 dell'11 aprile 1927.
            -   Il   R.D.   29   luglio   1927,   n.   1814,    reca:
          "Disposizioni   di attuazione  e  transitorie   del  R.D.L.
          15  marzo    1927,  n.  436, concernente   la    disciplina
          dei   contratti   di   compravendita   degli autoveicoli  e
          l'istituzione   del   Pubblico  registro    automobilistico
          presso   le  sedi  dell'Automobile  club  d'Italia"  ed  e'
          pubblicato,  salve  le    successive     modifiche,   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 230  del  5 ottobre 1927.
            -  Il    D.Lgs. 30 aprile   1992, n. 285,  reca il "Nuovo
          codice della strada"   ed    e'    pubblicato,    salve  le
          successive    modifiche,    nella Gazzetta Ufficiale n. 114
          (s.o.) del 18 maggio 1992.
            -  Il  D.Lgs.  30   giugno   1997, n.   244,   reca    il
          "Riordino   dei trasferimenti  erariali  agli enti  locali"
          ed  e' pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 175  del  29
          luglio 1997.
            -    Il  D.Lgs.    31   dicembre   1992, n,   546,   reca
          "Disposizioni  sul processo tributario  in attuazione della
          delega  al Governo contenuta nell'art. 30 della   legge  30
          dicembre  1991,  n.  413"   ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 9 (s.o.) del 13 gennaio 1993.
             - Si riporta il testo dell'art. 2688 del codice civile:
            "Art.  2688  (Continuita' delle trascrizioni). - Nei casi
          in cui, per le   disposizioni   precedenti,   un   atto  di
          acquisto    e'   soggetto   a trascrizione, le   successive
          trascrizioni o iscrizioni  non producono effetto se non  e'
          stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
            Quando    l'atto   anteriore   di   acquisto   e'   stato
          trascritto,  le successive   trascrizioni   o    iscrizioni
          producono   il   loro  effetto secondo l'ordine rispettivo,
          salvo il disposto dell'art. 2644".