Art. 57.
                 Revisione delle imposte di registro
                          e sulle donazioni
  1.  Nel  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)   all'articolo   7,   concernente   gli   atti  non  soggetti  a
registrazione,  nel  comma  1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11"
sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
  b)  all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel
comma 4, dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono
inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella";
  c)  alla  tariffa,  parte  prima,  concernente  gli atti soggetti a
registrazione in termine fisso:
  1)  nell'articolo  4,  comma  1,  lettera  a), numero 4), la parola
"autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto"; alla
stessa  lettera,  nel  numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono
inserite  le  seguenti:  ", esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis
della tabella,";
  2)  nell'articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e)
nonche' le note;
  3) nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" e'
sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto";
  4)  nell'articolo  11,  le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle
seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
  d)  nella  tabella,  relativa  agli  atti  per  i  quali  non vi e'
l'obbligo  di  chiedere  la  registrazione,  dopo  l'articolo  11, e'
aggiunto  il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico.".
  2.  E'  abrogato  il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico delle
disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle  successioni e donazioni,
approvato  con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo
stesso  articolo  59 e' inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione
per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non
sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59,
comma  3,  le  donazioni  di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l).".
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  effetto dal 1
gennaio 1999.
 
           Note all'art. 57:
            -  Si  riporta il  testo degli articoli 7 e 51  del testo
          unico   delle   disposizioni   concernenti   l'imposta   di
          registro,   approvato   con  D.P.R.     n.  131/1986,  come
          modificati dal presente decreto:
            "Art.  7  (Atti non  soggetti  a  registrazione).  -  Per
          gli    atti  indicati nella   tabella allegata  al presente
          testo   unico  non    vi  e'  obbligo    di    chiedere  la
          registrazione   neanche  in caso  d'uso;  se presentati per
          la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa.   La
          disposizione  si  applica agli atti indicati negli articoli
          4, 5, 11 e   11-bis,  della    stessa  tabella    anche  se
          autenticati o  redatti in forma pubblica".
            "Art.  51  (Valore dei  beni  e  dei diritti).  -  1.  Ai
          fini    dei precedenti articoli  si assume  come valore dei
          beni  o    dei  diritti,  salvo  il  disposto   dei   commi
          successivi,  quello dichiarato dalle parti nell'atto e,  in
          mancanza o  se superiore, il   corrispettivo  pattuito  per
          l'intera durata del contratto.
            2.  Per  gli atti che hanno  per oggetto beni immobili  o
          di diritti reali  immobiliari e   per   quelli   che  hanno
          per    oggetto  aziende    o diritti reali su   di esse, si
          intende per valore  il valore venale in comune commercio.
            3. Per gli atti che hanno per  oggetto  beni  immobili  o
          diritti  reali  immobiliari l'ufficio del registro, ai fini
          dell'eventuale rettifica, controlla  il   valore   di   cui
          al    comma   1   avendo    riguardo   ai trasferimenti   a
          qualsiasi   titoli   e   alle     divisioni    e    perizie
          giudiziarie,  anteriori  di  non oltre tre   anni alla data
          dell'atto o a quella  in  cui    se  ne  produce  l'effetto
          traslativo    o costitutivo, che abbiano avuto  per oggetto
          gli stessi immobili  o altri   di analoghe  caratteristiche
          e  condizioni,    ovvero  al   reddito netto   di cui   gli
          immobili  sono   suscettibili,  capitalizzato  al     tasso
          mediamente  applicato  alla  detta   data  e  nella  stessa
          localita'  per  gli investimenti   immobiliari,     nonche'
          ad     ogni   altro    elemento  di valutzione, anche sulla
          base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
            4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende  o  diritti
          reali  su  di  esse  il   valore di   cui al   comma 1   e'
          controllato    dall'ufficio  con  riferimento   al   valore
          complessivo    dei  beni che compongono l'azienda, compreso
          l'avviamento   ed esclusi i   beni indicati  nell'art.    7
          della  parte  prima  della  tariffa  e  art.   11-bis della
          tabella  al  netto  delle  passivita'    risultanti   dalle
          scritture  contabili   obbligatorie o   da atti aventi data
          certa a  norma  del  codice  civile,    tranne  quelle  che
          l'alienante  si sia  espressamente impegnato  ad estinguere
          e quelle relative ai  beni di  cui al  citato art. 7  della
          parte    prima  della  tariffa  e art. 1-bis della tabella.
          L'ufficio  puo'  tenere  conto  anche  degli   accertamenti
          compiuti  ai  fini  di  altre  imposte  e puo' procedere ad
          accessi,  ispezioni e  verifiche secondo le    disposizioni
          relative all'imposta sul valore aggiunto".
            -  Si  riporta    il testo degli articoli   4, 7, 8 e  11
          della tariffa, parte prima (Atti soggetti  a  registrazione
          in   termine   fisso),   annessa   al   testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con   D.P.R.  n.  131/1986, come  modificati  dal  presente
          decreto:
            "Art. 4. - Atti propri delle  societa' di qualunque  tipo
          ed  oggetto  e   degli   enti   diversi   dalle   societa',
          compresi   i   consorzi,   le  associazioni  e    le  altre
          organizzazioni  di    persone  o  di  beni,    con  o senza
          personalita'   giuridica,  aventi  per  oggetto   esclusivo
          o   principale   l'esercizio  di  attivita'  commerciali  o
          agricole:
               a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
            1) con conferimento  di proprieta' o diritto  reale    di
          godimento  su beni immobili, salvo  il successivo n. 2): le
          stesse  aliquote di cui all'art. 1;
            2) con conferimento  di proprieta' o diritto  reale    di
          godimento   su  fabbricati    destinati      specificamente
          all'esercizio      di    attivita'  commerciali  e      non
          suscettibili   di   altra     destinazione  senza  radicale
          trasformazione  nonche'  su  aree  destinite    ad   essere
          utilizzate  per  la costruzione  dei   suddetti  fabbricati
          o   come    loro   pertinenze, sempreche'   i    fabbricati
          siano     ultimati  entro  cinque  anni  dal conferimento e
          presentino le indicate caratteristiche: 4%;
            3) con conferimento  di proprieta' o diritto  reale    di
          godimento  su  aziende     o   su    complessi    aziendali
          relativi   a  singoli   rami dell'impresa: 1%;
            4) con conferimento  di proprieta' o di diritto  reale di
          godimento su unita' da diporto le stesse imposte di cui  al
          successivo art. 7;
            5)  con  conferimento  di  denaro,  di   beni mobili e di
          diritti diversi da quelli indicati nei  numeri  precedenti:
          1%;
            6)  mediante   conversione di   obbligazioni in  azioni o
          passaggio a  capitale  di    riserve  diverse  da    quelle
          costituite  con  sopraprezzi o con versamenti  dei soci  in
          conto  capitale o a  fondo perduto  e da quelle    iscritte
          in    bilancio    a norma   di   leggi   di   rivalutazione
          monetaria: 1%;
            b) fusione    tra  societa',    scissione  delle  stesse,
          conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a
          singoli  rami dell'impresa fatto da  una societa'  ad altra
          societa'  esistente o  da costruire:   analoghe  operazioni
          poste    in  essere da enti   diversi dalle societa':  lire
          250.000;
            c)     altre  modifiche     statutarie,     comprese   le
          trasformazioni e  le proroghe: lire 250.000;
               d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
            1)  se  soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi
          per oggetto utili in denaro: lire 250.000;
            2) in ogni altro caso: le stesse  aliquote  di  cui  alla
          lettera a).
            e) regolarizzazione  di societa'  di fatto, derivanti  da
          comunione  ereditaria di azienda,  tra eredi che continuano
          in forma societaria l'esercizio dell'impresa: 1%;
            f) operazioni   di societa'   ed enti   esteri  di    cui
          all'art.  4 del testo unico: 1%;
            g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico:
          1%".
            "Art.    7. -  Atti di  natura traslativa  o dichiarativa
          aventi per oggetto:
              a)-b)-c)-d)-e) (soppresse);
               f) unita' da diporto:
               1) natanti:
            a) fino a  sei  metri  di  lunghezza  fuori  tutto:  lire
          105.000;
            b)  oltre  sei  metri  di  lunghezza  fuori  tutto:  lire
          210.000;
               2) imbarcazioni:
            a) fino a otto  metri  di  lunghezza  fuori  tutto:  lire
          600.000;
            b)  fino  a  dodici  metri di lunghezza fuori tutto: lire
          900.000;
            c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori  tutto:  lire
          1.200.000;
            d)  oltre  diciotto  metri di lunghezza fuori tutto: lire
          1.500.000;
               3) navi: lire 7.500.000".
            "Art. 8. - Atti dell'autorita'   giudiziaria ordinaria  e
          speciale   in   materia   di      controversie  civili  che
          definiscono,  anche parzialmente, il giudizio,  compresi  i
          decreti    ingiuntivi   esecutivi,   i   provvedimenti   di
          aggiudicazione  e  quelli   di   assegnazione,   anche   in
          sede    di  scioglimento   di comunioni,   le sentenze  che
          rendono   efficaci  nello  Stato  sentenze  straniere  e  i
          provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
            a)  recanti    trasferimento  o costituzione   di diritti
          reali  su beni immobili o  su unita' da diporto  ovvero  su
          altri  beni    e diritti: le stesse imposte stabilite per i
          corrispondenti atti;
            b)  recanti condanna  al  pagamento  di somme  o  valori,
          ad  altre prestazioni o alla consegna di beni di  qualsiasi
          natura: 3%;
            c)  di  accertamento di diritti a contenuto patrimoniale:
          1%;
            d) non recanti trasferimento, condanna  o accertamento di
          diritti a contenuto patrimoniale: lire 250.000;
            e)  che     dichiarano  la  nullita'      o   pronunciano
          l'annullamento    di  un  atto, ancorche' portanti condanna
          alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di  un
          contratto: lire 250.000;
            f)  aventi  per  oggetto  lo scioglimento o la cessazione
          degli effetti civili  del    matrimonio  o  la  separazione
          personale,  ancorche'  recanti  condanne  al  pagamento  di
          assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia'   facenti
          parte    di comunione   fra   i coniugi:  modifica di  tali
          condanne o attribuzioni: lire 250.000;
               g) di omologazione: lire 250.000".
            "Art.  11.  -  Atti  pubblici     e   scritture   private
          autenticate,  escluse le procure  di cui  all'art. 6  della
          parte  seconda, non   aventi per oggetto   prestazioni    a
          contenuto     patrimoniale;   atti   pubblici   e scritture
          private  autenticate aventi per oggetto  la negoziazione di
          quote di partecipazione in societa'  o    enti  di  cui  al
          precedente  art.    4 o di  titoli di cui all'art.  8 della
          tabella o   aventi per oggetto gli  atti    previsti  nella
          stessa    tabella, esclusi quelli di  cui agli articoli  4,
          5,  11 e  11-bis; atti  di ogni  specie per   i quali    e'
          prevista  l'applicazione dell'imposta in misura fissa: lire
          250.000".
            -  Si riporta  il  testo degli  articoli  12 e   59   del
          D.L.gs.    n.    346/1990, evidenziando mediante parentesi,
          nell'art. 59, il comma 2, abrogato dal presente decreto:
            "Art.  12 (Beni  non  compresi nell'attivo   ereditario).
          - 1.  Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
            a)  i    beni e   i diritti  iscritti a nome  del defunto
          nei  pubblici  registri,  quando  e'    provato,   mediante
          provvedimento  giurisdizionale,  atto  pubblico,  scrittura
          privata autenticata o altra scrittura avente data    certa,
          che   egli   ne   aveva perduto  la  titolarita', salvo  il
          disposto dell'art. 10;
            b) le azioni    e  i  titoli  nominativi  intestati    al
          defunto,   alienati   anteriormente     all'apertura  della
          successione con   atto autentico    o  girata  autenticata,
          salvo il disposto dell'art. 10;
            c)  le    indennita'  di cui agli   articoli 1751, ultimo
          comma,  e 2122 del codice civile e le  indennita' spettanti
          per  diritto  proprio  agli  eredi    in       forza     di
          assicurazioni    previdenziali    obbligatorie  o stipulate
          dal defunto;
            d) i crediti contestati  giudizialmente    alla  data  di
          apertura   della  successione,  fino  a    quando  la  loro
          sussistenza    non  sia  riconosciuta   con   provvedimento
          giurisdizionale o con transazione;
            e)   i  crediti    verso  lo  Stato,  gli  enti  pubblici
          territoriali e gli enti  pubblici    che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  previdenza    e  di assistenza   sociale,
          compresi    quelli  per    rimborso  di    imposte  o    di
          contributi,  fino    a quando   non siano riconosciuti  con
          provvedimento dell'amministrazione debitrice;
            f)  i  crediti  ceduti  allo  Stato  entro  la  data   di
          presentazione della dichiarazione della successione;
            g)    i   beni culturali   di   cui   all'art.   13, alle
          condizioni  ivi stabilite;
            h) i  titoli  del  debito  pubblico,    fra  i  quali  si
          intendono   compresi  i  buoni  ordinari  del  tesoro  e  i
          certificati di credito del tesoro;
            i) gli altri  titoli di Stato, garantiti dallo   Stato  o
          equiparati,  nonche' ogni altro bene o  diritto, dichiarati
          esenti dall'imposta da norme di legge;
            l)   i   veicoli   iscritti   nel    pubblico    registro
          automobilistico".
            "Art.    59   (Applicazione   dell'imposta    in   misura
          fissa).  -  1.  L'imposta si  applica nella   misura  fissa
          prevista per  l'imposta di registro:
            a)  per  le  donazioni di beni culturali vincolati di cui
          all'art. 12, lettera g), a condizione che   sia  presentata
          all'ufficio  del registro l'attestazione prevista dall'art.
          13, comma 2, salvo quanto stabilito nei  commi  3,  4  e  5
          dello stesso articolo;
            b)  per  le  donazioni  di  ogni    altro  bene o diritto
          dichiarato esente  dall'imposta  a    norma  di  legge,  ad
          eccezione  dei  titoli  di    cui  alle  lettere  h)  ed i)
          dell'art. 12.
            2. (Per  le donazioni di  veicoli di   cui  all'art.  12,
          lettera  l),  l'imposta  si  applica    nelle  misure fisse
          stabilite  nell'art. 7 della parte  prima    della  tariffa
          allegata  al    testo  unico    sull'imposta  di  registro,
          approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 26
          aprile  1986, n.   131,   come   modificato dall'art.    6,
          comma  4,   del decreto-legge    30   settembre   1989,  n.
          332,    convertito,    con modificazioni,  dalla  legge  27
          novembre 1989, n. 384).
            3.  Se  i beni di cui  al presente articolo sono compresi
          insieme con altri beni o diritti  in  uno  stesso  atto  di
          donazione,  del  loro valore non   si  tiene  conto   nella
          determinazione  dell'imposta  a  norma dell'art. 57".