Art. 58.
   Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

  1.  Nel  capo  I  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
concernente  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  l'articolo  3  e'  sostituito dal seguente: "Art. 3 (Soggetti
passivi)  -  1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di
immobili  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di
diritto  reale  di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,
sugli  stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se
non  hanno  ivi  la  sede legale o amministrativa o non vi esercitano
l'attivita'.
  2.  Per  gli  immobili  concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5,
comma  3,  il  locatario  assume  la  qualita'  di soggetto passivo a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso
  del   quale   e'   stato   stipulato   il  contratto  di  locazione
    finanziaria.".
b) nel comma 2 dell'articolo 5, relativo alla base imponibile,
l'ultimo periodo e' soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "In  caso  di locazione
finanziaria  il locatore o il locatario possono esperire la procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore
del  fabbricato  sulla  base  della rendita proposta, a decorrere dal
primo  gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale
rendita  e'  stata annotata negli atti catastali, ed estensione della
procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in
mancanza  di  rendita  proposta  il  valore e' determinato sulla base
delle  scritture  contabili  del  locatore,  il  quale e' obbligato a
fornire  tempestivamente  al  locatario tutti i dati necessari per il
calcolo.";
    c)   nel   comma  1  dell'articolo  13,  concernente  i  rimborsi
dell'imposta, l'ultimo periodo e' soppresso.
  2.  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'articolo  9  del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, relativo alle modalita' di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi elenchi comunali previsti
dall'articolo  11  della  legge  9  gennaio 1963, n. 9, e soggette al
corrispondente  obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia
e  malattia;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha effetto a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
  3.  Limitatamente  all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8,
comma  3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, come
sostituito  dall'articolo  3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  puo'  essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e
fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita'. In tal
caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire
una  aliquota  superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione del contribuente.
  4.   Le   deliberazioni   comunali  concernenti  la  determinazione
dell'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili, sono pubblicate
per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
 
           Note all'art. 58:
            -  Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 8, 9 e 13 del
          D.L.gs. n.   504/1992  (gli  articoli    5  e  13,  con  le
          modifiche    recate  dal  presente  decreto; l'art. 8, come
          sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996):
            "Art. 1 (Istituzione dell'imposta -  Presupposto). - 1. A
          decorrere dall'anno   1993   e'    istituita      l'imposta
          comunale  sugli  immobili (I.C.I.).
            2.   Presupposto   dell'imposta      e'  il  possesso  di
          fabbricati, di aree fabbricabili  e  di  terreni  agricoli,
          siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
          ivi  compresi  quelli  strumentali  o alla cui produzione o
          scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa".
            "Art.  5  (Base  imponibile).  -    1.  Base   imponibile
          dell'imposta  e' il valore degli immobili di cui al comma 2
          dell'art. 1.
            2. Per i fabbricati iscritti in  catasto,  il  valore  e'
          costituito  da quello che risulta applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in   catasto,   vigenti    al    1
          gennaio    dell'anno   di   imposizione,   i moltiplicatori
          determinati con i criteri   e  le  modalita'  previsti  dal
          primo  periodo    dell'ultimo comma dell'art.  52 del testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          aprile 1986, n. 131.
            3.    Per  i    fabbricati  classificabili    nel  gruppo
          catastale  D,    non  iscritti  in   catasto,   interamente
          posseduti  da  imprese e distintamente contabilizzati, fino
          all'anno  nel quale i medesimi   sono iscritti  in  catasto
          con  attribuzione    di rendita, il valore  e' determinato,
          alla data di  inizio di  ciascun anno solare    ovvero,  se
          successiva,  alla  data    di    acquisizione,  secondo   i
          criteri   stabiliti nel   penultimo periodo  del  comma  3,
          dell'art.  7  del  decreto-legge  11 luglio 1992, n.   333,
          convertito,   con modificazioni,   dalla legge    8  agosto
          1992,  n.    359, applicando i   seguenti coefficienti: per
          l'anno  1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991:
          1,05; per l'anno 1990: 1,10; per  l'anno  1989:  1,15;  per
          l'anno 1988:  1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986:
          1,40;  per  l'anno 1985:   1,50; per l'anno 1984: 1,60; per
          l'anno  1983:  1,70; per  l'anno  1982  e  anni precedenti:
          1,80.   I coefficienti sono   aggiornati  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze da   pubblicare   nella   Gazzetta
          Ufficiale.  In  caso  di  locazione finanziaria il locatore
          o il  locatario possono esperire la  procedura  di  cui  al
          regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
          del  19 aprile 1994; n. 701, con conseguente determinazione
          del  valore  del  fabbricato  sulla    base  della  rendita
          proposta, a  decorrere dal 1 gennaio  dell'anno  successivo
          a    quello   nel   corso del  quale  tale rendita e' stata
          annotata  negli  atti  catastali,    ed  estensione   della
          procedura  prevista    nel  terzo    periodo  del comma   1
          dell'art.  11; in mancanza  di rendita  proposta il  valore
          e'  determinato sulla  base delle  scritture contabili  del
          locatore,  il     quale     e'   obbligato      a   fornire
          tempestivamente   al locatario tutti  i dati necessari  per
          il calcolo.
            4. Per  i fabbricati, diversi da    quelli  indicati  nel
          comma    3,  non iscritti   in catasto,   nonche'   per   i
          fabbricati   per   i quali    sono  intervenute  variazioni
          permanenti,  anche se dovute ad accorpamento di piu' unita'
          immobiliari, che influiscono sull'ammontare  della  rendita
          catastale,  il  valore e' determinato  con riferimento alla
          rendita dei fabbricati similari gia' iscritti.
            5.  Per le  aree fabbricabili,  il valore  e'  costituito
          da  quello  venale  in    comune commercio   al 1   gennaio
          dell'anno   di imposizione,  avendo  riguardo    alla  zona
          territoriale  di  ubicazione, all'indice di edificabilita',
          alla   destinazione d'uso   consentita,  agli    oneri  per
          eventuali    lavori    di    adattamento      del   terreno
          necessari  per  la costruzione, ai  prezzi medi    rilevati
          sul    mercato  dalla    vendita  di  aree  aventi analoghe
          caratteristiche.
            6. In caso di  utilizzazione edificatoria  dell'area,  di
          demolizione  di  fabbricato,  di interventi di   recupero a
          norma dell'art. 31, comma 1, lettere c),   d) e  e),  della
          legge  5  agosto  1978,  n.    457, la base imponibile   e'
          costituita   dal    valore   dell'area,   la    quale    e'
          considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
          nell'art.  2, senza  computare il valore  del fabbricato in
          corso    d'opera, fino alla data di  ultimazione dei lavori
          di  costruzione, ricostruzione o  ristrutturazione  ovvero,
          se  antecedente,    fino alla   data in   cui il fabbricato
          costruito,   ricostruito  o  ristrutturato    e'   comunque
          utilizzato.
            7.  Per   i terreni agricoli, il  valore e' costituito da
          quello che risulta  applicando  all'ammontare  del  reddito
          dominicale  risultante  in  catasto,    vigente      al   1
          gennaio  dell'anno  di    imposizione,   un  moltiplicatore
          pari a settantacinque".
            "Art.  8    (Riduzioni e detrazioni   dell'imposta). - 1.
          L'imposta e' ridotta  del 50  per cento  per i   fabbricati
          dichiarati    inagibili  o inabitabili   e   di fatto   non
          utilizzati,  limitatamente al  periodo dell'anno    durante
          il      quale      sussistono        dette      condizioni.
          L'inagibilita'     o  inabitabilita'      e'      accertata
          dall'ufficio    tecnico comunale con  perizia a  carico del
          proprietario,  che    allega  idonea  documentazione   alla
          dichiarazione.  In  alternativa il contribuente ha facolta'
          di presentare  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  della
          legge  4   gennaio   1968, n.   15,   rispetto   a   quanto
          previsto  dal  periodo precedente. L'aliquota  puo'  essere
          stabilita  dai comuni nella misura del 4  per mille, per un
          periodo  comunque  non superiore  a tre anni, relativamente
          ai fabbricati  realizzati per la vendita    e  non  venduti
          dalle   imprese    che  hanno   per  oggetto  esclusivo   o
          prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di
          immobili.
            2.  Dalla  imposta  dovuta   per   l'unita'   immobiliare
          adibita    ad abitazione  principale del  soggetto  passivo
          si  detraggono, fino  a concorrenza   del suo    ammontare,
          lire    200.000 rapportate  al periodo dell'anno durante il
          quale  si     protrae  tale   destinazione;   se   l'unita'
          immobiliare  e' adibita  ad  abitazione principale  da piu'
          soggetti  passivi,  la    detrazione spetta   a ciascuno di
          essi proporzionalmente  alla  quota    per  la    quale  la
          destinazione     medesima  si    verifica.  Per  abitazione
          principale si intende  quella nella quale il  contribuente,
          che  la    possiede a   titolo di proprieta',   usufrutto o
          altro  diritto  reale,  e   i   suoi   familiari   dimorano
          abitualmente.
            3.  A  decorrere    dall'anno  di  imposta 1997, con   la
          deliberazione di cui al  comma  1  dell'art.  6,  l'imposta
          dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad abitazione
          principale del  soggetto passivo  puo' essere ridotta  fino
          al  50 per  cento;   in alternativa,   l'importo di    lire
          200.000,    di   cui al   comma  2  del  presente articolo,
          puo'   essere elevato,   fino   a   lire    500.000,    nel
          rispetto  dell'equilibrio  di bilancio.
            4.  Le  disposizioni    di  cui al presente articolo   si
          applicano anche alle   unita'  immobiliari,    appartenenti
          alle    cooperative  edilizie    a  proprieta'    indivisa,
          adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
          nonche'  agli    alloggi   regolarmente   assegnati   dagli
          Istituti autonomi per le case popolari".
            "Art.  9    (Terreni  condotti  direttamente).    -  1. I
          terreni agricoli posseduti  da  coltivatori diretti  o   da
          imprenditori  agricoli    che esplicano la loro attivita' a
          titolo principale, purche' dai  medesimi  condotti,    sono
          soggetti  all'imposta limitatamente  alla  parte  di valore
          eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
            a)  del  70 per  cento dell'imposta gravante  sulla parte
          di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino  a
          120 milioni di lire;
            b)   del 50  per  cento di  quella gravante  sulla  parte
          di   valore eccedente 120 milioni di  lire  e  fino  a  200
          milioni di lire;
            c)   del 25  per  cento di  quella gravante  sulla  parte
          di   valore eccedente 200 milioni di  lire  e  fino  a  250
          milioni di lire.
            2.  Agli effetti   di cui al comma 1 si  assume il valore
          complessivo dei  terreni condotti  dal   soggetto  passivo,
          anche    se  ubicati    sul  territorio  di    piu' comuni;
          l'importo    della  detrazione  e    quelli  sui  quali  si
          applicano le riduzioni,  indicati nel comma  medesimo, sono
          ripartiti    proporzionalmente  ai    valori    dei singoli
          terreni e  sono rapportati  al  periodo  dell'anno  durante
          il   quale   sussistono   le condizioni prescritte ed  alle
          quote di possesso.  Resta fermo quanto disposto  nel  primo
          periodo del comma 1 dell'art. 4".
            "Art. 13 (Rimborsi). - 1. Il contribuente puo' richiedere
          al  comune  al quale e' stata versata l'imposta il rimborso
          delle somme versate e non dovute,  entro il termine  di tre
          anni dal giorno  del pagamento ovvero da quello in  cui  e'
          stato    definitivamente    accertato   il   diritto   alla
          restituzione.    Sulle  somme     dovute  al   contribuente
          spettano  gli  interessi  nella misura indicata nel comma 5
          dell'art. 14.
            2. Le somme  liquidate dal comune ai sensi del   comma  1
          possono,  su richiesta  del contribuente  da comunicare  al
          comune  medesimo entro sessanta giorni  dalla notificazione
          del provvedimento  di rimborso, essere compensate  con  gli
          importi   dovuti   a   titolo  di  imposta  comunale  sugli
          immobili".
            - Il  D.M. 19  aprile 1994,  n. 701  (Regolamento  recate
          norme   per  l'automazione       delle    procedure      di
          aggiornamento     degli    archivi  catastali    e    delle
          conservatorie   dei  registri  immobiliari),  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994.
            - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 9/1963:
            "Art.  11.    - A   cura degli   uffici provinciali   del
          Servizio    per  i  contributi  agricoli    unificati  sono
          compilati,    entro  il  31    marzo di ciascun anno,   gli
          elenchi  comunali  relativi     all'anno   precedente   dei
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  nonche'  degli
          appartenenti ai rispettivi     nuclei     familiari     che
          siano     soggetti     all'obbligo dell'assicurazione   per
          l'invalidita'   e la   vecchiaia a   norma  della  presente
          legge   e  della  legge  26    ottobre  1957,  n.  1047,  e
          all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente    della
          legge 22 novembre 1954, n. 1136.
            Entro   lo stesso  termine del  31 marzo  potranno essere
          compilati elenchi suppletivi relativi ad anni  decorsi  dei
          soggetti  per  i  quali sia   stato    accertato  l'obbligo
          delle   assicurazioni     predette   o  l'esclusione  dalle
          medesime.
            Per    gli iscritti   l'elenco dovra'   indicare a  quale
          assicurazione siano  soggetti,  specificare   il     numero
          delle   giornate   da   essi effettivamente prestate e  se,
          per le giornate  stesse, il contributo sia    gia'    stato
          riscosso    o   sia   stato   accertato   ai   fini   della
          riscossione nel corso dell'anno.
            Gli elenchi  di cui al  precedente comma sono  pubblicati
          nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.
            Avverso    l'iscrizione     o  la     non      iscrizione
          nell'elenco,   e'    data  facolta'  a  chiunque  ne  abbia
          interesse  di  ricorrere  alla  Commissione  di    cui   al
          successivo  art.   12  entro trenta  giorni dall'ultimo  di
          pubblicazione.
            Contro  la  decisione  della Commissione e' dato ricorso,
          entro trenta giorni  dalla  notificazione  della  decisione
          stessa,  al  Ministro  per il lavoro   e   la    previdenza
          sociale,   il   quale    decide   sentita   la  Commissione
          centrale    di cui  all'art. 1 del  D.Lgs. Lgt.  8 febbraio
          1945, n. 75.
            A   partire   dal   1   gennaio    1962   la    effettiva
          riscossione   dei contributi, quali risultano dagli elenchi
          nominativi degli  assicurati  non  contestati,  costituisce
          titolo    per    il    loro    accredito    agli    effetti
          dell'assicurazione per la invalidita' e  la  vecchiaia  per
          l'anno a cui si riferiscono.
            Ai    fini  delle    prestazioni    dell'assicurazione di
          malattia  per    i  coltivatori  diretti    possono  essere
          rilasciate,  a  cura    del  Servizio  per   i   contributi
          agricoli  unificati,  le  certificazioni  di  cui  all'art.
          4, comma quarto, del D.Lgs. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212".